| L.R. 30 Gennaio 2002, n. 3 |
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Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n.17 e successive modifiche concernente: < |
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: Art. 1 (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n.17) 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n.17 è aggiunto il seguente: “3 bis. La Giunta regionale, nel caso in cui ricorrono le ragioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della dir. 79/409/CEE e successive modifiche, autorizza il prelievo in deroga secondo le modalità di cui all’articolo 35 bis.”. Art. 2 1. Al comma 5 della l.r. 17/1995 la parola “storno”, la parola “passero” e le parole “passera mattugia” sono soppresse.(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 17/1995)) Art. 3 (Modifiche all’articolo 35 della l.r. 17/1995) 1. Al comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 17/1995 dopo le parole “associazioni venatorie razionalmente riconosciute,”, sono aggiunge le seguenti: “ Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la provincia può affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l’esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base di programmi concordati con l’INFS. Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l’ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo stesso.”. 2.Al comma 5 dell’articolo 35 della l.r. 17/1995, dopo le parole “forme inselvatichite di specie di fauna domestica.”, sono aggiunte le seguenti: “La provincia può affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l’esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base di programmi concordati con l’INFS. Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l’ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo stesso.”. Art. 4 (Inserimento di un articolo dopo l’articolo 35 della l.r. 17/1995) 1. Dopo l’articolo 35 della l.r. 17/1995, è inserito il seguente: “Art. 35 bis (Modalità di attuazione dei prelievi in deroga ai sensi dell’articolo 9 della dir. 79/409/CEE e successive modifiche) 1. La Giunta regionale, sentito l’INFS e l’Osservatorio faunistico venatorio regionale di cui all’articolo 18 autorizza, nei casi previsti dall’articolo 9, paragrafo 1, della dir. 79/409/CEE e successive modifiche, il prelievo a carico della specie passero (passer italiane), storno (sturnus vulgaris) e passera mattugia (passer montanus). 2. Il prelievo di cui al comma 1 è consentito, per un passimo di venti capi giornalieri complessivi a persona, a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20 e con i mezzi di cui all’articolo 21, comma 1. 3. Le province determinano le circostanze di tempo e di luogo nonché i periodi di attuazione e gli orari giornalieri del prelievo di cui al comma 1, recependo le indicazioni dell’Osservatorio faunistico venatorio regionale di cui all’articolo 18 e sentito l’INFS. 4. Solo le persone iscritte negli ATC della Regione Lazio possono effettuare il prelievo di cui al comma 1. A tali persone le province rilasciano un apposito modulo su cui devono essere obbligatoriamente riportati i dati giornalieri relativi ai luoghi, ai tempi e agli orari in cui si è effettuato il prelievo, nonché alla specie e alle quantità prelevate; in caso di mancata compilazione del menzionato modulo i soggetti inadempienti sono sospesi per tre anni dalla possibilità di partecipare al prelievo di cui al comma 1 e incorrono altresì nelle sanzioni previste dalla vigente normativa. Entro il 20 marzo di ogni anno il modulo compilato deve essere riconsegnato alla provincia competente ai fini dei rilevamenti statistici. 5. I dati raccolti attraverso l’elaborazione dei moduli di cui al comma 4 costituiscono materiale per l’informativa di cui al comma 6, al fine di studiare la compatibilità delle conseguenze dell’applicazione del prelievo di cui al comma 1. 6. Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale trasmette alla Commissione dell’Unione Europea e all’INFS, allo scopo di verificare la compatibilità delle conseguenze dell’applicazione del prelievo di cui al comma 1 con le prescrizioni della dir. 79/409/CEE e successive modifiche, una relazione avente ad oggetto le informazioni sull’attuazione del prelievo di cui al comma 1. 7. La Giunta regionale, su richiesta dell’Osservatorio faunistico venatorio regionale di cui all’articolo 18 e sentito l’INFS, può sospendere o limitare il prelievo di cui al comma 1 quando vi siano accertate riduzioni delle popolazioni oggetto le prelievo stesso.”. Art. 5 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 30 gennaio 2002. STORACE Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.5 del 20 febbraio 2002. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |