L.R. 02 Maggio 1980, n. 30 |
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali (1) (2)
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(2) [Art.1 1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli enti da essa delegati ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158.Oggetto delle tasse Art.2 1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione della emanazione dell' atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all' interessato.Riscossione delle tasse 2. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere. 3. La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa. 4. Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi, nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l' atto è stato emesso. 5. Quando la misura della tassa é in funzione della popolazione dei comuni, questa é desunta dai dati ISTAT riferiti alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno per il quale il tributo é dovuto Art. 3 Modalità di pagamento Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Lazio oppure secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale Art.4 Riscossione coattiva 1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Art.5 Mancato o ritardato pagamento delle tasse Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate. Art.6 Sanzioni 2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso. 3. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471 e successive modificazioni, in caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo versato in ritardo, salvo quanto previsto, in caso di ravvedimento, da esercitarsi entro un anno, di cui al comma 4. 4. Se la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, questo può regolarizzare la sua posizione tributaria regionale mediante l'istituto del ravvedimento che prevede: a) il pagamento del tributo non versato; b) la riduzione della sanzione, prevista al comma 3, ad un ottavo se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza del versamento; c) la riduzione della suddetta sanzione ad un sesto se la regolarizzazione avviene entro il termine di un anno dalla data di scadenza del versamento; d) il contestuale pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati sull'ammontare del tributo evaso al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 5. Trascorso il suddetto termine di un anno dalla data di scadenza del versamento, il contribuente può regolarizzare la sua posizione tributaria versando la tassa dovuta, la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 e gli interessi moratori, sempre che non siano iniziati gli atti interruttivi di cui al comma 4. 6. Se la violazione tributaria viene accertata dagli uffici regionali il contribuente incorre nel pagamento del tributo evaso, della sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'ammontare del suddetto tributo e degli interessi moratori. Art.7 Accertamento e definizione delle violazioni 1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede dei competenti uffici regionali, da qualsiasi funzionario o impiegato addetto agli uffici stessi. Gli atti di constatazione devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, all'assessorato regionale competente in materia di economia e finanza, per l'assunzione dei provvedimenti di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni. Art.8 Procedimento di irrogazione delle sanzioni 1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dagli uffici tributari regionali. 2. Gli uffici regionali notificano gli atti di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e loro entità. Art.9 1. Avverso l'iscrizione a ruolo del tributo e della soprattassa, prevista dall'art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, é ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, al Presidente della Giunta regionale.Ricorsi amministrativi 2. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche al settore regionale "contenzioso" ed al concessionario della riscossione, non sospende l'esecutività del ruolo. Tuttavia il Presidente della Giunta regionale, sentito l'ufficio competente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati. 3. Ai sensi del citato art. 16 della legge n. 408 del 1990, la decisione del Presidente della Giunta regionale é definitiva. Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato può proporre entro centottanta giorni dalla notifica della decisione del Presidente della Giunta regionale o, in mancanza di questa, dal sessantesimo giorno della notifica - del ricorso. Art.9 bis Rateizzazione 2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la definizione del numero delle rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore. 3. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 24 del decreto legislativo n. 472-1997 e successive modificazioni. Art. 10 Delega Art. 11 Decadenza e rimborsi L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione Il contribuente può chiedere agli uffici tributari regionali la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso. Nonostante l' inutile decorso del termine di cui al primo comma, l' atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento. Art. 12 Norme abrogate Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468. Art. 13 Rinvio alle norme legislative dello Stato Art.14 Aggiornamento dell'archivio tributario regionale 2. Gli enti di cui al comma 1, sono, altresì, tenuti a trasmettere annualmente al suddetto settore finanze e tributi elenchi dei contribuenti assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali, distinti per categoria e classificazione Art.15 Entrata in vigore La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.] ALLEGATO omissis Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 3 giugno 1980, n. 15, s.o. n. 2(2) Legge abrogata dall'articolo 7, comma 14, lettera a), della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2; al riguardo vedi il comma 1 del medesimo articolo 7 che istituisce le tasse sulle concessioni regionali (TCR) a decorrere dal 1° gennaio 2014. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |