L.R. 20 Giugno 1980, n. 76 |
Norme per la programmazione e organizzazione dei servizi per la prevenzione, l' igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro. (1)
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Art. 1 (Finalita' e funzioni) Le funzioni concernenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro, in conformita' alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono esercitate dai comuni singoli o associati e dalle comunita' montane attraverso le unita' sanitarie locali. Le unita' sanitarie locali organizzano servizi per la prevenzione, l' igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di programmare e coordinare le attivita' di ricerca e gli interventi preventivi, ispettivi e di controllo volti alla conoscenza ed alla eliminazione dei fattori di nocivita' e di pericolosita' presenti negli ambienti di lavoro e della loro propagazione all' esterno, al fine di garantire il benessere psico - fisico dei lavoratori e della popolazione. I servizi di cui ai precedenti commi, nell' ambito delle funzioni di cui all' articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, svolgono in particolare le seguenti attivita': a) attuazione, di concerto con gli altri servizi delle unita' sanitarie locali, attraverso indagini epidemiologiche su specifici problemi di rischio e danno dei lavoratori, di nuove esperienze di prevenzione primaria sui problemi della salute, dell'ecologia, dell' organizzazione del lavoro, anche mediante la elaborazione e l' attuazione dei progetti - obiettivo finalizzati; b) formulazione, secondo le modalita' previste nelle leggi e nei regolamenti di igiene dei singoli comuni e in collaborazione con il servizio di igiene pubblica, di pareri preventivi sui progetti di insediamenti produttivi nonche' sulla ristrutturazione degli stessi, al fine di accertarne la compatibilita' con la tutela dell' ambiente e la difesa della salute; c) predisposizione di mappe di rischio con l' obbligo delle aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche nonche' i possibili effetti sull' uomo e sull' ambiente; d) formulazione delle indicazioni sulle misure idonee alla eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro in applicazione delle norme di legge in materia; e) predisposizione di idonee misure per assicurare ai lavoratori il pieno esercizio dei diritti ad essi spettanti a norma dell' articolo 9 della legge 20 marzo 1970, n. 300; f) promozione, anche mediante la collaborazione di universita' ed istituti di ricerca, di iniziative nel campo della formazione e dell' educazione sanitaria aventi lo scopo di elevare il livello di partecipazione dei lavoratori e della popolazione ed a realizzare una diffusione sistematica delle conoscenze sui temi della nocivita' ambientale e della patologia professionale. Per lo svolgimento di tali attivita' si deve tener conto sotto il profilo metodologico delle esperienze e delle conoscenze acquisite dai gruppi omogenei di lavoratori sui diversi fattori di rischio e di nocivita' presenti negli ambienti di lavoro. I servizi per la prevenzione, l' igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro nell' effettuazione degli interventi promuovono la partecipazione dei lavoratori direttamente interessati anche allo scopo di realizzare un sistema informativo permanente sui rischi e sui danni da lavoro; le indagini sanitarie ed ambientali sono di norma precedute da una fase preparatoria di incontri informativi con i lavoratori. Art. 2 (Strutture e personale dei servizi per la prevenzione, l' igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro) Per lo svolgimento delle attivita' indicate nel precedente articolo 1, le unita' sanitarie locali si avvalgono di gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare, dotati di idonee attrezzature tecniche di base, che operano in stretto collegamento con tutti i presidi e servizi esistenti nel territorio. L' entita' numerica e l' organizzazione dei suddetti gruppi di lavoro, anche in relazione ai trasferimenti di competenza di personale ai comuni singoli o associati previsti dall' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, sono in ogni caso definiti tenendo conto delle caratteristiche dei singoli territori, con particolare riferimento alla estensione e alla realta' produttiva ed occupazionale degli stessi. I suindicati gruppi di lavoro interdisciplinari dovranno comunque disporre di unita' operative con competenza medica, chimica e tecnico - amministrativa in materia di sicurezza nel lavoro e nel campo dell' informazione sanitaria. Le unita' sanitarie locali dovranno inoltre, in relazione alle effettive necessita', dotarsi di unita' con competenza professionale in campo impiantistico anche mediante intese con altre unita' sanitarie locali. Art. 3 (Presidi e servizi multizonali di prevenzione) Le prestazioni specialistiche che, per caratteristiche tecniche e funzionali, non possono essere fornite direttamente nell' ambito delle unita' sanitarie locali, sono erogate dai presidi e servizi multizonali di prevenzione che saranno disciplinati con successiva legge regionale in conformita' all' articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale. La Regione, per interventi che assumono carattere regionale - per estensione e tipologia - stipula convenzioni con organismi e istituti di ricerca operanti nel settore della prevenzione dei rischi e danni da lavoro a norma dell' articolo 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Art. 4 (Strumenti informativi) I servizi per la prevenzione, l' igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nello svolgimento delle attivita' indicate nella presente legge, si avvalgono di appositi mezzi di acquisizione di notizie sulle condizioni igienico - ambientali e sullo stato di salute dei lavoratori. In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i servizi per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono tenuti a garantire la compilazione, per tutti i lavoratori coinvolti negli interventi, di una scheda personale di rischio, redatta con il concorso dei lavoratori direttamente interessati, di cui un esemplare e' consegnato al lavoratore stesso e l' altro e' conservato ed aggiornato dal servizio. Art. 5 (Modalita' di effettuazione degli interventi e accesso nei luoghi di lavoro) Nello svolgimento della loro attivita' gli operatori dei servizi per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro si uniformano a quanto previsto dall' articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, nonche' dall' articolo 20, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 1 della presente legge, in applicazione dell' articolo 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il prefetto, su proposta del Presidente della Regione, stabilisce quali operatori dei servizi per la prevenzione, l' igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro assumono, ai sensi delle leggi vigenti, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Agli operatori indicati nel comma precedente sono attribuiti tutti i poteri previsti dagli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Prima dell' effettivo trasferimento di tali poteri l' accesso nei luoghi di lavoro e' disciplinato da quanto previsto dall' articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' dalle altre norme vigenti, dai regolamenti sanitari degli enti locali interessati e dai contratti e accordi collettivi applicati nell' unita' produttiva. Per quanto concerne gli interventi di prevenzione non previsti da specifiche norme di legge, apposite convenzioni stipulate congiuntamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro disciplineranno la determinazione degli oneri conseguenti al tipo di intervento da effettuare sull' ambiente e sullo stato di salute dei lavoratori. Art. 6 (Pareri sui nuovi insediamenti produttivi, sugli ampliamenti e sulle trasformazioni di quelli esistenti) Le unita' sanitarie locali attraverso i servizi per la igiene pubblica, dell' ambiente e dell' alimentazione, e per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro formulano pareri preventivi obbligatori sui progetti di insediamenti industriali o di attivita' produttiva in genere, e sulla ristrutturazione, ampliamento o modifica degli stessi, al fine di accertarne la compatibilita' con la tutela dell' ambiente e la difesa della salute dei lavoratori e della popolazione. Nel caso previsto al terzo comma del precedente articolo 1, i pareri sono resi d' intesa con i servizi di igiene pubblica. Spetta ai servizi per la prevenzione, l' igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro l' esercizio delle competenze di cui all' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, concernente l' istituto della notifica sugli impianti industriali, gia' svolta dagli ispettorati provinciali e regionali del lavoro. Art. 7 (Istanza di effettuazione delle visite periodiche obbligatorie) Nell' ambito delle finalita' della presente legge e sulla base del principio dell' unitarieta' degli interventi sanitari e igienico - ambientali, nonche' in attuazione di quanto previsto dall' articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le rappresentanze sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro possono richiedere che il servizio per la prevenzione, l' igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, coordini, garantendone comunque l' effettuazione, gli accertamenti previsti dall' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. Detti accertamenti debbono essere finalizzati in particolare ad indagare sullo stato igienico - sanitario dell'ambiente, sulle condizioni e sulla organizzazione del lavoro al fine di garantire il carattere mirato delle visite mediche e di non disgiungere gli aspetti ambientali da quelli propriamente sanitari. Art. 8 (Oneri finanziari degli interventi di prevenzione) Negli interventi di igiene ambientale e negli accertamenti sanitari svolti dai servizi per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro l' assunzione degli oneri finanziari e' stabilita sulla base delle convenzioni previste dall' ultimo comma del precedente articolo 5. Le unita' sanitarie locali provvedono ad istituire appositi tariffari sia per quanto concerne le indagini igienico - ambientali che gli accertamenti sanitari sui lavoratori sulla base di apposite direttive emanate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. Per le visite periodiche contemplate nel precedente articolo 7 si richiama a quanto previsto dall' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. Art. 9 (Commissione tecnico - consultiva) Per il perseguimento delle finalita' previste dalla presente legge la Regione puo' avvalersi di una commissione tecnico - consultiva nominata dalla Giunta regionale, su proposta degli Assessori alla sanita' e di quello agli enti locali e ai servizi sociali, e composta di esperti nelle varie discipline in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, operanti nei servizi o in altre strutture sanitarie e di ricerca esistenti nella Regione Lazio. Art. 10 (Norme transitorie per le prestazioni a livello multizonale) In attesa che la Regione, ai sensi dell' articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, individui ed istituisca i servizi e i presidi multizonali di prevenzione di cui all' articolo 3 della presente legge, tali prestazioni sono erogate di norma dai laboratori di igiene e profilassi e dalle strutture ospedaliere. Le prestazioni dei laboratori di igiene e profilassi in materia di igiene ambientale e tossicologia industriale sono rese quali funzioni tecniche di supporto rispetto all' attivita' dei servizi per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo priorita' e programmi che saranno definiti con riferimento all' ambito provinciale, dagli enti interessati d' intesa tra loro. I programmi di cui sopra debbono essere conformi alle norme della presente legge ed alle direttive emanate in materia dalla Regione. Art. 11 (Attivita' speciali di aggiornamento) Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge la Regione istituise attivita' speciali di aggiornamento per gli operatori dei servizi per la prevenzione, l' igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per il personale trasferito in relazione agli articoli 72 e 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Art. 12 (Entrata in vigore della legge) Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1ø gennaio 1980. Il trasferimento delle funzioni e dei compiti degli ispettorati del lavoro di cui all' articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, avra' effetto nel rispetto dell'articolo 5 del decreto - legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito nella legge 29 febbraio 1980, n.33. Art. 13 (Norme finanziarie) La determinazione delle risorse destinate allo svolgimento delle attivita' ed interventi previsti dalla presente legge sara' effettuata nell' ambito del piano socio - sanitario regionale. Al finanziamento delle unita' sanitarie locali si provvede ai sensi e con le modalita' previste dall' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ultilizzando la quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 19 luglio 1980, n. 20 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |