Nuove norme per il finanziamento degli enti ospedalieri e modificazioni alle leggi regionali n. 7 e n. 8 del 24 gennaio 1975 (1) (2)

Numero della legge: 37
Data: 13 settembre 1977
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1977

L.R. 13 Settembre 1977, n. 37
Nuove norme per il finanziamento degli enti ospedalieri e modificazioni alle leggi regionali n. 7 e n. 8 del 24 gennaio 1975 (1) (2)


[ Art. 1


Bilanci di previsione degli enti ospedalieri. Entro il 15 ottobre di ogni anno, gli enti ospedalieri trasmettono all'Assessorato regionale alla sanità un progetto di bilancio preventivo di competenza dell'esercizio successivo redatto secondo il piano dei conti di cui all'allegato "A" ed in conformità dello schema di bilancio di cui all'allegato "B" della presente legge, unitamente al parere motivato del consorzio per i servizi sociali e sanitari competente per territorio. A tal fine, entro il 15 settembre, ciascun ente ospedaliero trasmette il progetto di bilancio preventivo al consorzio competente per territorio. Il consorzio comunica all'ente ospedaliero il proprio parere entro il 5 ottobre successivo.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio regionale, entro il 10 dicembre, determina con propria deliberazione le somme attribuite a ciascun ente ospedaliero, calcolate in base ai criteri di cui ai successivi articoli.
Nel caso in cui gli enti ospedalieri non provvedano entro i termini previsti dal primo comma del presente articolo a trasmettere all'Assessorato alla sanità il progetto di bilancio, la determinazione delle somme di cui al secondo comma viene effettuata sulla scorta del progetto di bilancio dell'anno precedente.
Gli enti ospedalieri, in relazione agli importi determinati ai sensi dei commi precedenti, deliberano, entro venti giorni dalla relativa comunicazione, il bilancio preventivo.
E' escluso il ricorso da parte degli enti ospedalieri a finanziamenti straordinari per il conseguimento del pareggio del bilancio, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.


Art. 2


Modalità di erogazione delle quote assegnate. La Giunta regionale provvede ad erogare all'inizio di ciascun trimestre rate di acconto sulle somme determinate, in via preventiva, per ogni ospedale, a norma dell'art. 1.
Gli enti ospedalieri provvedono a trasmettere entro il 15 del mese successivo la scadenza di ciascun trimestre, anche al fine della determinazione delle rate di cui al precedente comma, una situazione finanziaria relativa agli impegni assunti e ai mandati emessi nonchè alle entrate accertate e riscosse.


Art. 3


Vincolo delle quote. Gli enti ospedalieri possono effettuare nel corso dell'anno variazioni di bilancio mediante storni di fondi tra capitoli appartenenti alla stessa categoria semprechè, per i capitoli medesimi, siano previsti identici criteri di finanziamento a norma della presente legge.
Non sono ammessi, in ogni caso, storni dai capitoli appartenenti alle categorie 601 e 602 del piano dei conti allegato alla presente legge.
Gli enti ospedalieri possono effettuare prelevamenti dal fondi di riserva esclusivamente nel caso di spese urgenti e comunque non prevedibili cui non sia possibile far fronte a norma dei precedenti commi.


Art. 4


Determinazione delle quote definitive. Entro il 15 settembre di ogni anno, gli enti ospedalieri comunicano all'Assessorato regionale alla sanità il prevedibile ammontare, riferito all'esercizio in corso, delle eventuali variazioni da apportare agli stanziamenti dei singoli capitoli del bilancio di previsione.
Entro il 30 ottobre la Giunta regionale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio regionale, anche in relazione alle comunicazioni di cui sopra e alle situazioni finanziarie di cui al precedente art. 2, provvede alla rideterminazione delle quote spettanti a ciascun ente ospedaliero per l'esercizio in corso a norma degli artt. 5 e 8 della presente legge.
La Giunta regionale, in sede di rideterminazione delle quote, può autorizzare prelevamenti dal fondo di riserva anche in deroga a quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge.
Sulla base delle determinazioni di cui al precedente comma gli enti ospedalieri provvedono, con apposita deliberazione, alle conseguenti variazioni di bilancio.


Art. 5


Criteri per il finanziamento delle spese correnti. La determinazione delle somme da attribuire agli enti ospedalieri per il finanziamento delle spese correnti è effettuata per le seguenti voci di spesa, secondo i criteri appresso indicati:
1) spese per gli organi dell'ente (categ. 601); nella misura derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni di legge;
2) oneri per il personale (categ. 602):
a) stipendi ed assegni fissi (cap. 602.01): in base al personale in servizio, tenuto conto della data delle nuove assunzioni e delle cessazioni dal servizio, nell'ambito delle piante organiche debitamente approvate a norma di legge;
b) lavoro straordinario, reperibilità ed altre indennità variabili (cap. 602.02): in base alle esigenze effettive, tenuto conto della complessiva dotazione di personale in rapporto al numero dei posti letto, in misura comunque non superiore al quindici per cento dell'importo determinato alla precedente lettera a);
c) oneri previdenziali e assistenziali (cap. 602.03): nella misura prevista dalle vigente disposizioni di legge ed in relazione agli importi determinati alle precedenti lettere a) e b);
d) oneri diversi per il personale (cap. 602.04): in base alle effettive esigenze dell'ente e comunque in misura non superiore allo 0,50 per cento dell'importo determinato alla precedente lettera a) ad eccezione dei compensi per consulenze esterne e per incarichi diversi ad estranei (art. 602.04.02) che vengono finanziati in base alle esigenze effettive opportunamente documentate, nonchè per le spese per l'incentivazione dell'attività scientifica, didattica, di aggiornamento professionale e per la partecipazione a convegni e congressi (art. 602.04.04) che vengono finanziate sulla base di un programma annuale in relazione alle esigenze effettive opportunamente documentate;
e) assegni al personale per tirocinio obbligatorio (cap. 602.05): nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge in relazione all'effettivo numero dei tirocinanti;
f) spese per la gestione delle scuole (cap. 602.06): in base al fabbisogno documentato sulla scorta di un prospetto analitico delle singole voci di spesa.
Per il finanziamento degli oneri per il personale dovranno comunque essere applicate le disposizioni contenute nelle norme vigenti e negli accordi nazionali di lavoro.
3) acquisti di medicinali e materiale sanitario (categ. 603): in base a quote unitarie calcolate, tenuto conto del numero dei ricoveri, delle giornate di degenza e del volume dell'attività ambulatoriale e di pronto soccorso, per fasce omogenee di ospedali, e di specialità, ad eccezione delle spese per armamentario, presidi chirurgici, protesi, valvole e pace-makers, che vengono finanziati in base alle presumibili esigenze che dovranno essere opportunamente documentate e verificate;
4) altri acquisti (categ. 604):
a) spese per generi alimentari (cap. 604.01): in base a quote unitarie per ciascuna giornata di degenza maggiorate di una somma pari a quella prevista in entrata a titolo di proventi per rimborso vitto;
b) materiale di guardaroba, utensili e stoviglie, mobili ed arredamento, acquisti diversi (capitoli 604.02-03-04-05) in base ad una quota unitaria per posto-letto calcolata in relazione alla spesa media dell'anno precedente;
5) spese per lavanderia (categ. 605) e spese per pulizia (categ. 606): n base al criterio indicato al precedente n. 4 lettera b), ad eccezione degli appalti che vengono finanziati in relazione alle spese opportunamente documentate;
6) manutenzione ordinaria (categ. 607); in base ad una quota unitaria per posto letto, calcolata per fasce omogenee di ospedali. Per la determinazione di fasce omogenee vengono tenuti presenti la cubatura e lo stato di conservazione degli immobili, gli spazi destinati ad attività ambulatoriali e ad altre attività istituzionali da incentivare, la dotazione e stato di conservazione delle attrezzature;
7) energetici ed utenze (categ. 608): in base alle esigenze effettive opportunamente documentate;
8) spese generali amministrative e diverse (categ. 609):
a) affitti passivi e spese accessorie (cap. 609.01): noleggio di apparecchiature elettrocontabili ed acquisizione di analoghi servizi presso terzi (cap. 609.02); noleggio di fotoriproduttori ed altri beni strumentali (cap. 609.03) in base alle esigenze effettive degli enti ospedalieri opportunamente documentate;
b) spese amministrative e diverse (cap. 609.04) in misura non superiore allo 0,50 per cento dell'importo complessivo relativo alle spese correnti comprese nelle categorie da 601 a 608 inclusa;
9) oneri finanziari, amministrativi e fiscali (categ. 611): in base alle esigenze effettive degli enti ospedalieri opportunamente documentate;
10) fondo di riserva (categ. 613): in ragione del due per cento degli importi determinati per le spese correnti relative alle categ. da 603 a 611 inclusa.
Nella determinazione delle quote per il finanziamento per l'acquisto dei beni di consumo e dei servizi deve essere tenuto conto dell'andamento degli indici ufficiali delle variazioni dei prezzi.

6. Gestione della farmacia esterna. Gli enti ospedalieri provvedono ala gestione della farmacia esterna mediante contabilità separata alla quale vengono imputati tutti i costi diretti ed indiretti. Nella predetta contabilità devono essere evidenziati, ai soli fini della dimostrazione dei costi, gli oneri per il personale addetto alla gestione della farmacia.
Eventuali perdite nella gestione della farmacia esterna potranno essere finanziate solamente in casi eccezionali, previo accertamento delle cause che hanno dato luogo alle perdite stesse.


Art. 7


Gestione del patrimonio. Gli enti ospedalieri provvedono alla gestione dei propri beni patrimoniali non ospedalieri mediante contabilità separata alla quale vengono imputati tutti i costi diretti ed indiretti.
Nella predetta contabilità devono essere evidenziati, ai soli fini della dimostrazione dei costi, gli oneri per il personale addetto alla gestione dei beni stessi.
Il ripianamento di eventuali perdite della gestione dei beni patrimoniali non ospedalieri viene disciplinato con apposita legge regionale.


Art. 8


Criteri e modalità per il finanziamento delle spese per movimento di capitali. Le spese per il movimento di capitali attinenti ai beni patrimoniali non ospedalieri, sono incluse nella contabilità separata di cui al precedente art. 7.
Le spese per l'ammodernamento dei mutui contratti dagli enti ospedalieri alla data del 31 dicembre 1974 sono finanziate in base al fabbisogno effettivo opportunamente documentato.
Le spese per l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti ospedalieri sono finanziate in base ai seguenti criteri:
a) acquisizione, trasformazione e rinnovo di immobili ospedalieri: ai sensi delle norme vigenti per l'edilizia ospedaliera;
b) acquisizione di impianti e apparecchiature sanitarie, di impianti e apparecchiature non sanitarie, di nuovi mezzi di trasporto: tenuto conto degli obiettivi di programmazione sanitaria indicati all'art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7 ed, in attesa dell'approvazione del piano socio-sanitario regionale in relazione alle specifiche e comprovate esigenze dei singoli ospedali. A tale fine, gli enti ospedalieri, unitamente al progetto di bilancio, devono produrre idonea documentazione atta a consentire la valutazione della misura delle spese nonchè dei motivi che le rendono necessarie.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente del Consiglio regionale, ripartisce annualmente tra gli enti ospedalieri le somme destinare al finanziamento delle spese di cui al presente articolo in base ai criteri indicati ed in relazione alle autorizzazioni di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7 modificata a norma del successivo art. 9.


Art. 9


(Omissis)


Art. 10


(Omissis)


Art. 11


Unioni di acquisto e di gestione. In attesa dell'emanazione di una legge organica per la disciplina delle procedure contrattuali degli enti ospedalieri, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, unioni obbligatorie tra più enti ospedalieri per l'acquisto di determinati beni nonchè per l'acquisto e la gestione di determinati servizi.
Gli enti ospedalieri possono realizzare anche di propria iniziativa unioni di acquisto e di gestione, previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio regionale.
Salvo quanto previsto al seguente comma, agli acquisti in unione si applica la normativa vigente in materia di contratti.
Gli enti ospedalieri che partecipano all'unione delegano per la procedura di acquisto una commissione di rappresentanti di tutti gli enti partecipanti.


Art. 12


Definizione gestione esercizio finanziario 1975. per l'esercizio finanziario 1975, nel caso in cui, a seguito della determinazione delle quote di finanziamento da parte della Giunta regionale, si sia verificata una differenza in più o in meno tra le entrate accertate e le uscite impegnate, gli enti ospedalieri devono iscrivere tale differenza nel conto consuntivo alle voci di avanzo di amministrazione (numero di codice 100) o disavanzo di amministrazione (numero di codice 500) dello schema di bilancio unificato.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti ospedalieri trasmettono all'Assessorato regionale alla sanità il conto consuntivo, relativo all'esercizio 1975, corredato di una relazione analitica, opportunamente documentata, sulle cause che hanno determinato l'avanzo o il disavanzo.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio regionale sulla base delle risultanze del conto consuntivo, può provvedere alla rideterminazione delle quote di finanziamento assegnate, previo accertamento della validità delle risultanze stesse.


Art. 13


Norme transitorie. Salvo quanto previsto dal seguente comma, per gli anni 1976 e 1977 per il finanziamento delle spese degli enti ospedalieri, si applicano i criteri e le modalità previste per l'esercizio finanziario1975.
La determinazione delle quote definitive per l'esercizio finanziario 1976 viene effettuata sulla base del conto consuntivo predisposto dagli enti ospedalieri a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Per l'esercizio finanziario 1978 i termini indicati al precedente art. 1, primo e secondo comma, sono fissati, rispettivamente, in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del progetto di bilancio.



Tabelle: (Omissis).]



Note :

(1) Pubblicata sul BUR 30 settembre 1977, n. 27.

(2) Legge abrogata dal numero 4) dell'allegato I alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.