Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale. (1)

Numero della legge: 13
Data: 29 maggio 1997
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1997
L.R. 29 Maggio 1997, n. 13
Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale (1)



Art. 1
(Finalità)

1. In attesa del riordino dell'organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti subregionali, anche economici, la Regione, in attuazione dell'articolo 65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed a norma dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dell'articolo 2, commi 11, 11 bis e 11 ter, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e dell'articolo 11 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 1995, n. 341, con la presente legge disciplina l'assetto, le funzioni e la gestione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale la cui costituzione è prevista dall'articolo 50 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.


2. I consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui al comma 1 assumono la denominazione unica di consorzi per lo sviluppo industriale e sono di seguito chiamati "consorzi".


Art. 2 (1a)
(Consorzi per lo sviluppo industriale: natura, partecipazione, costituzione e durata)

1. I consorzi sono enti pubblici economici costituiti per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza.

2. Ai consorzi possono partecipare i comuni, le province, le comunità montane, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti di credito, le università, le associazioni, gli enti ed istituti pubblici o economici, i consorzi di imprese e le organizzazioni delle categorie produttive operanti nel territorio provinciale o interprovinciale.

3. La costituzione dei consorzi può essere promossa dalla Regione o dai soggetti di cui al comma 2, sentita la competente commissione consiliare, ed è approvata dalla Giunta regionale.

4. La durata dei consorzi è determinata nell'atto costitutivo, in misura non inferiore a venti anni.


Art. 3
(Statuto dei consorzi)


1. I consorzi hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria e sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti consortili.

2. Lo statuto è deliberato dall'assemblea generale del consorzio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), entro sessanta giorni dalla nomina dell'assemblea stessa ed è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione, sentita la competente commissione consiliare.

3. Lo statuto consortile disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del consorzio, nel rispetto delle norme della presente legge e delle altre norme vigenti, e stabilisce in particolare:
a) le modalità di nomina, composizione e rinnovo degli organi consortili;
b) le competenze attribuite ai singoli organi del consorzio;
c) le modalità di ammissione di nuovi partecipanti e le modalità di esclusione dei partecipanti inadempienti agli obblighi consortili;
d) i casi di scioglimento degli organi consortili da parte della Regione per gravi irregolarità o impossibilità di funzionamento.



Art. 4
(Organi dei consorzi)

1. Gli organi dei consorzi sono:
a) l'assemblea generale, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da un rappresentante designato da ciascuno degli enti partecipanti;
b) il consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea e composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, compreso il presidente, scelti tra soggetti muniti di documentata capacità manageriale, anche al di fuori dei componenti l'assemblea. Un membro è designato dal Consiglio regionale, uno dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e gli altri, in modo equilibrato dagli enti partecipanti;
c) il presidente, nominato dall'assemblea generale tra i componenti il consiglio di amministrazione;
d) il collegio sindacale, nominato dall'assemblea generale e composto da tre membri, compreso il presidente del collegio che viene designato dal Consiglio regionale, scelti tra soggetti iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Qualora gli enti tenuti alla designazione dei propri rappresentanti in seno all'assemblea generale di cui al comma 1, lettera a), non provvedano, l'assemblea si intende validamente costituita se risulta designata almeno la metà più uno dei suoi componenti.

3. Gli organi dei consorzi durano in carica tre anni e sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla scadenza, secondo quanto previsto dal decreto legge 16 marzo 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.


Art. 5
(Funzioni dei consorzi)

1. Nel quadro delle previsioni della programmazione generale e di settore della Regione, i consorzi promuovono, nell'ambito delle aree degli agglomerati industriali, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive.

2. Per i fini di cui al comma 1, i consorzi, in via esclusiva, nell'ambito delle aree territoriali di competenza, provvedono in particolare:
a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del piano regionale di sviluppo, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
b) ad assegnare le aree nei propri piani regolatori territoriali ad imprese che esercitano attività produttive industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso nonché ad imprese che esercitano le ulteriori attività produttive di beni e servizi di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, della legge n. 133 del 2008) e successive modifiche, nei limiti del dieci per cento del totale delle aree, libere o dismesse, destinate alle attività industriali, artigianali e di commercio all’ingrosso; (2)
c) a gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici;
d) ad acquisire le aree ed attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;

e) a gestire, nelle forme previste dalle leggi vigenti, i servizi consortili ponendone il pagamento a carico dei beneficiari;

f) a curare la promozione dei patti territoriali di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 244 del 1995, convertito con modificazioni con la legge n. 341 del 1995;
g) a realizzare e gestire direttamente o mediante la costituzione di società miste, anche con la partecipazione degli enti locali interessati, attività strumentali all'insediamento di attività produttive, ed in particolare:
1) realizzare e gestire infrastrutture per l'industria, porti, rustici industriali, centri internodali, anche attraverso l'acquisto di aree a ciò destinate;
2) organizzare servizi reali alle imprese ed in particolare iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri intermedi, dei giovani imprenditori;
3) realizzare e gestire attività di servizio quali la gestione di centrali di cogenerazione per produzione di energia e teleriscaldamento, impianti di selezione e cernita dei rifiuti civili ed industriali prodotti negli agglomerati, impianti per il recupero di materiali riutilizzabili e per lo smaltimento di rifiuti speciali, piattaforme polifunzionali per l'inertizzazione o per la termodistruzione, laboratori attrezzati per il controllo della qualità dei prodotti e per l'analisi di acque, aria, rifiuti, rumore. La realizzazione di tali iniziative deve conformarsi alle indicazioni degli enti locali, cui spettano le funzioni amministrative ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3).

3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, i consorzi possono promuovere o partecipare a consorzi e società consortili nonché stipulare convenzioni o accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6
(Programmi di attività e di organizzazione dei consorzi)

1. I consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi triennali di attività e di organizzazione, che si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico e che sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

2. I programmi di attività e di organizzazione di cui al comma 1 devono indicare:
a) le azioni di promozione delle attività produttive e gli specifici interventi per realizzarle;
b) le risorse finanziarie necessarie e le diverse fonti di provvista;
c) le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni prescelte, riguardanti la razionalizzazione delle strutture consortili, al fine di ridurne i costi e migliorarne l'efficienza;
d) l'eventuale costituzione di società o consorzi o la partecipazione ad essi per la gestione di servizi consortili o per le attività di assistenza alle imprese.

3. Il programma di attività e di organizzazione, predisposto dal consiglio di amministrazione, è adottato dall'assemblea generale del consorzio ed è trasmesso entro dieci giorni dall'adozione alla Regione.

4. La Regione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dei programmi di attività e di organizzazione, al fine di esaminare contestualmente i vari interessi coinvolti, indice, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare, oltre agli enti pubblici o privati consorziati, anche altri soggetti direttamente o indirettamente interessati dagli interventi previsti nei programmi medesimi.

5. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni raccolte nella conferenza di servizi ed acquisito il parere del nucleo di valutazione di cui al comma 6, approva, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di svolgimento della conferenza medesima, i programmi di attività ed organizzazione. Decorso inutilmente tale termine, il programma si intende accolto.

6. Il nucleo di valutazione, di cui al comma 5, costituito presso l'Assessorato allo sviluppo economico ed attività produttive, e composto dai dirigenti dei settori industria, tutela ambientale ed assetto del territorio, sistemi infrastrutturali, espropri, e da due esperti designati dall'Assessore allo sviluppo economico, di cui uno esperto in materie amministrativo-contabili e l'altro in materie inerenti all'economia ed alla politica industriale, esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla Giunta regionale.


Art. 7
(Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale)


1. In attesa dell'adozione, da parte della Regione, di una nuova disciplina in materia urbanistica, le assemblee generali dei consorzi adottano o adeguano i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978.

2. I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale indicano, tra l'altro, nel rispetto dei limiti e delle destinazioni previsti dall’articolo 5, comma 2, lettera b), la localizzazione degli insediamenti produttivi e delle opere ed impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi siti compresi nelle aree consortili, i centri di assistenza e promozione delle imprese dei quali è prevista la realizzazione. (4)

2bis. I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale possono indicare, altresì, particolari ambiti da assoggettare a successive pianificazioni di dettaglio, che non costituiscono variante ai piani regolatori stessi, qualora rientrino nelle fattispecie previste dall’articolo 40, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche. (5)

3. I comuni i cui territori ricadono nell'area di competenza dei consorzi adeguano, entro il termine di novanta giorni dalla data di esecutività dei piani regolatori di cui al comma 1, i propri strumenti urbanistici ai piani stessi. Trascorso inutilmente tale termine si applicano le disposizioni previste dall'articolo 30 [ndr articolo 2] della legge regionale 20 marzo 1975, n. 32 e successive modificazioni.

4. Le opere e gli interventi previsti nei piani in funzione della localizzazione di iniziative produttive e dell'attrezzatura del territorio consortile sono considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Le aree e gli immobili necessari a realizzarli sono espropriati dai consorzi con le procedure previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

5. In materia di espropriazione per pubblica utilità si applica l'articolo 31 della deliberazione legislativa (leggasi: "L.R. 22 maggio 1997, n. 11"; n.d.r.) riguardante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997 (art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n. 17)"

6. Le aree destinate ad insediamenti produttivi rientrano nella disponibilità dei consorzi senza maggiorazione di prezzo e senza possibilità di opposizione da parte degli assegnatari qualora, trascorsi due anni dalla presa di possesso, questi non abbiano iniziato i lavori di costruzione degli impianti previsti ovvero, trascorsi ulteriori quattro anni, essi non siano entrati in funzione. Il termine di inizio dei lavori può essere prorogato dal consorzio per non più di un anno.

7. Ferme restando le autorizzazioni previste da leggi statali, nelle aree dei consorzi dotati degli impianti e delle infrastrutture di tutela ambientale indicati nel piano di cui al comma 1, le imprese sono esonerate dalla acquisizione delle autorizzazioni previste da leggi regionali necessarie alla realizzazione degli stabilimenti.

8. I consorzi attestano la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del piano. Per i progetti di cui sia attestata la conformità i comuni rilasciano le concessioni e le autorizzazioni edilizie entro il termine previsto dalla normativa statale vigente. Trascorso inutilmente tale termine si applicano i poteri sostitutivi previsti dagli articoli 38 e seguenti della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35.

Art. 7 bis (5a)

(Adeguamento dei piani particolareggiati ricadenti all’interno dei consorzi industriali al Piano regolatore territoriale)

1. I piani attuativi già approvati e parzialmente realizzati o anche decaduti conservano la loro efficacia nei limiti degli indici previsti dalle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore territoriale (PRT), mantenendo invariate le destinazioni d’uso già consentite.

Art. 8
(Gestione economico-finanziaria)

1. I mezzi finanziari dei consorzi sono costituiti:
a) dai conferimenti effettuati dai partecipanti al momento della costituzione dei consorzi stessi quale fondo consortile, nonché da contributi annuali di dotazione erogati dagli stessi partecipanti per il funzionamento del consorzio ove necessario;
b) dai contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e di qualsiasi altro ente pubblico o privato;
c) dagli interessi sugli investimenti finanziari;
d) dai corrispettivi percepiti in relazione all'attività svolta;
e) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile;
f) dai finanziamenti concessi da istituti di credito, anche a medio termine.

2. I consorzi approvano entro il 30 settembre di ogni anno il piano economico-finanziario per l'anno successivo e, entro i dieci giorni successivi all'adozione, trasmettono il piano alla Regione per l'approvazione da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. Il bilancio di previsione del consorzio, redatto entro il 31 agosto, si conforma alle norme stabilite dallo statuto, in modo da consentire la lettura dei programmi e degli interventi, ed è approvato entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il rendiconto generale del consorzio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale sono trasmessi all'Assessorato regionale all'industria entro dieci giorni dalla loro approvazione.

5. La Giunta regionale sulla base della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, può corrispondere ai consorzi contributi per l'acquisizione e l'attrezzatura di aree, per la realizzazione, la manutenzione, la gestione di impianti o servizi di tutela ambientale, e per l'attuazione di specifici indirizzi regionali in materia di sviluppo produttivo.



Art. 9
(Indirizzi e controlli regionali)


1. La Regione indirizza e controlla l'attività dei consorzi esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti nella presente legge.

2. Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi consortili ovvero in caso di riscontrate gravi irregolarità nella gestione e nel perseguimento delle finalità istituzionali nonché, previa diffida ad adempiere, in caso di inerzia o inadempienza dell’ente a provvedere al compimento di atti o attività obbligatori per legge o di altre situazioni che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell’ente o la continuità aziendale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di industria, può procedere allo scioglimento di uno o più organi e al commissariamento del consorzio. Il Presidente della Regione provvede con proprio decreto a nominare un Commissario straordinario, che esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Commissario straordinario può essere affiancato da un massimo di due sub-commissari, nominati dal Presidente della Regione, ai quali può delegare parte delle sue attribuzioni. Restano ferme le ulteriori ipotesi di commissariamento previste dalla normativa vigente. (6)

3. La gestione commissariale non può avere durata superiore a dodici mesi o eventuale altro termine individuato da specifica legge regionale. (7)



Art. 10
(Diritti di uso civico)


1. Ferma restando la normativa vigente in materia di accertamento e di liquidazione generale degli usi civici nel caso in cui il suolo destinato ad insediamenti produttivi o ad opere infrastrutturali risulti privato e gravato da usi civici il provvedimento del Presidente della Giunta regionale con il quale viene approvato il progetto e dichiarata la sua pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, determina il compenso da versare, a favore della popolazione, per la liquidazione dei diritti civici.


2. Il provvedimento di cui al comma 1, nel caso in cui il suolo risulti facente parte di un demanio civico, contiene l'autorizzazione di cambiamento di destinazione e/o all'alienazione dei terreni da occupare ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n. 1766.


3. Le autorizzazioni accordate ai sensi del comma 2 sono trascritte nella conservatoria dei registri immobiliari e volturate al N.C.T. a cura ed a spese del soggetto privato interessato, non appena avvenuta la stipulazione ed il pagamento del prezzo.



Art. 11
(Consulta regionale dei consorzi)


1. E' istituita la consulta regionale dei consorzi del Lazio, con sede presso il settore della promozione industriale della Giunta regionale.

2. La consulta è composta dall'Assessore regionale all'industria, che la presiede, dai presidenti dei consorzi operanti nella Regione e da quattro membri della competente commissione consiliare. Essa viene convocata dal presidente secondo le norme del suo regolamento interno ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La consulta esprime il parere in merito alle determinazioni di politica industriale, anche interprovinciale ed interregionale.



Art. 12
(Disposizioni transitorie)



1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale delibera lo scioglimento degli organi dei consorzi già esistenti e, contestualmente, nomina il collegio di gestione commissariale di cui all'articolo 9, che provvede alla gestione dei consorzi, alla redazione dell'inventario delle loro infrastrutture e dei loro beni patrimoniali realizzati con finanziamenti pubblici, nonché alla stesura di una relazione sullo stato delle attività e delle passività, fino alla nomina dei nuovi consigli di amministrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore ad un anno.


2. Il collegio commissariale di cui al comma 1 adotta, nel termine di sessanta giorni dalla sua nomina, tutti gli atti necessari per consentire la nomina dell'assemblea generale dei consorzi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

3. L'assemblea generale, costituita ai sensi del comma 2, adegua, nel termine di sessanta giorni dalla sua nomina, lo statuto del consorzio alle norme della presente legge e provvede alla nomina del consiglio di amministrazione.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici ai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale vigenti.

5. I consorzi che presentano uno stato economico-finanziario deficitario predispongono, entro centoventi giorni dalla ricostituzione degli organi di amministrazione ordinaria, un piano di risanamento economico-finanziario approvato dalla Giunta regionale nei trenta giorni successivi alla trasmissione. La Giunta regionale, per i consorzi i cui piani di risanamento sono approvati, entro sei mesi dall'approvazione medesima, predispone una proposta di deliberazione consiliare che disciplina un piano, di durata massima ventennale, di restituzione alla Regione delle anticipazioni finanziarie di cui alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 52.

6. Per i consorzi i cui piani di risanamento non sono approvati, la Giunta regionale dispone la restituzione immediata delle anticipazioni finanziarie di cui al comma 5.

6 bis. In assenza di un adeguamento, attraverso apposita variante generale, del piano regolatore per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale alle previsioni di cui all’articolo 7, comma 2, al fine del rispetto del limite e delle destinazioni di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), ogni singolo intervento di nuova costruzione, ristrutturazione o sostituzione edilizia dei manufatti esistenti, atto a consentire la localizzazione di impianti per l’esercizio delle attività produttive di beni e servizi, di cui all’articolo 1 del d.p.r. 160/2010, costituisce variante al piano regolatore stesso, da approvarsi da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di urbanistica. (8)

6 ter. Ove gli interventi di cui al comma 6 bis attengano ad opere o programmi da definire nell’ambito di un accordo di programma, o di altri strumenti di programmazione negoziata ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), fermo il rispetto del limite e delle destinazioni di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), la variante è approvata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di urbanistica, previa acquisizione del parere vincolante del consorzio in conferenza di servizi. (8)



Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 10 giugno 1997, n. 16, S.O. n. 3

(1a) Vedi anche articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(2) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 24 e dall'articolo 20, comma 5, lettera a), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(3) Numero modificato dall'articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1998, n. 22.

(4) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 24

(5) Comma inserito dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 24

(5a) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17

(6) Comma sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(7) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(8) Comma inserito dall'articolo 20, comma 5, lettera b), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.