| L.R. 4 Dicembre 1989, n. 75 |
| Primi indirizzi per la determinazione delle piante organiche delle unità sanitarie locali (1) (2) |
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[ Art. 1
1. In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, le unità sanitarie locali, nel formulare le piante organiche dei servizi, di norma attuano la parità numerica tra le dotazioni dei medici assistenti e dei veterinari collaboratori e quelle rispettivamente degli aiuti corresponsabili e dei veterinari coadiutori. Art. 2
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta delle unità sanitarie locali, adegua le piante organiche provvisorie dei servizi sanitari, mediante trasformazione dei posti di assistente medico e veterinario collaboratore, ancorchè coperti da personale di ruolo, in altrettanti posti di aiuto corresponsabile o rispettivamente veterinario coadiutore. Art. 3
(2) Legge abrogata dal numero 26) dell'allegato I alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |