|
Art. 1 (1a) (Finalita' della legge)
1. La Regione, per favorire il soddisfacimento della domanda di giustizia della società civile laziale, concorre alla preparazione e all’aggiornamento dei cittadini residenti nel Lazio interessati alle carriere giudiziarie e forensi. A tale scopo costituisce l’Istituto di studi giuridici denominato “A. C. Jemolo”, di seguito denominato Istituto. 2. L’istituto è ente dipendente dalla Regione, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto, ha personalità giuridica di diritto pubblico e il suo funzionamento è definito dalla presente legge e da un regolamento interno. Art. 2 (Scopi dell' istituto)
e bis) svolge le ulteriori funzioni previste dalla normativa regionale vigente.(1b) Art. 4 (Sede dell' istituto)
Art. 5 (Organi dell' istituto)
Art. 6 (2) (Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri e dura in carica cinque anni. Ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne) e successive modifiche, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. 2. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è così composto: a) il Presidente è nominato dal Presidente della Regione, previo parere della commissione consiliare competente; b) due membri sono nominati dal Presidente della Regione tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa, i professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati, con almeno dieci anni di esercizio, dandone comunicazione al Consiglio regionale; c) due membri su designazione del Consiglio regionale con voto limitato. 3. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche. 4. Al rinnovo del Consiglio di amministrazione si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza. In caso di inutile decorso del suddetto termine, si provvede, ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio). 5. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano le indennità previste dalla legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio) e successive modifiche, salvo il caso di personale collocato in quiescenza, per il quale l’incarico è a titolo gratuito, come previsto nell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) e successive modifiche. (2g) Art. 7 (Compiti del consiglio di amministrazione )
Art. 8 (Convocazione e modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione)
Art. 9 (Presidente dell' istituto)
Art. 11 (3b) (Revisore dei conti unico)
Art. 12 (Compiti e modalita' di funzionamento del collegio dei revisori dei conti)
Art. 13 (3d) (Comitato scientifico - didattico)
1. Il Comitato scientifico-didattico è nominato dal Presidente della Regione, entro trenta giorni dall’insediamento del Consiglio di amministrazione e dura in carica quanto il Consiglio stesso. 2. Il Comitato scientifico-didattico è composto da cinque membri scelti tra i docenti dell’Istituto che abbiano comprovata competenza e professionalità nelle attività inerenti alle finalità dell’Istituto. 3. Il Comitato scientifico-didattico è presieduto dal Presidente dell’Istituto che lo convoca. Art.14 (Competenze del comitato scientifico - didattico)
Art. 15 (4) (Direttore dell' istituto)
Art. 16 bis (5)
(Trattamento di quiescienza e previdenza del personale dell'istituto.)
Art. 17
(Personale docente)
Art. 18 (6) (Vigilanza e controllo sull’attività dell’Istituto) 1. Ai sensi dell’articolo 55, comma 7, dello Statuto, la vigilanza e il controllo dell’attività dell’Istituto spettano alla Giunta regionale, che esercita il controllo di legittimità e di merito sui provvedimenti del Consiglio di amministrazione di cui all’articolo 7, primo comma, lettere a), c) e g) limitatamente all’acquisizione, all’alienazione e alla trasformazione dei beni immobili. Sugli altri provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, la Giunta regionale esercita il solo controllo di legittimità, fatta eccezione per i provvedimenti meramente esecutivi e non aventi carattere dispositivo, che sono esclusi dal controllo. 2. Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti dovuti, la Giunta regionale dispone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell’Istituto e il Presidente della Regione nomina un Commissario ad acta, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 34 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione). La nomina del Commissario può essere disposta, altresì, negli altri casi individuati dal medesimo articolo 34 della l.r. 12/2016. 3. La Giunta regionale trasmette annualmente alle commissioni consiliari competenti una relazione sull’attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 55, comma 7, dello Statuto. Art. 19 (7) (Modalita' di esercizio della vigilanza e del controllo sull' attivita' dell' istituto)
Art. 20 (7) (Vigilanza e controllo sugli organi dell' istituto - Potere ispettivo - Scioglimento)
Art. 21 (8) (Finanziamento) 1. Il finanziamento dell’Istituto è assicurato mediante: a) contributo ordinario della Giunta regionale determinato annualmente con la legge di bilancio sulla base delle esigenze di funzionamento e del programma di attività dell’Istituto; b) contributi straordinari eurounitari, statali, regionali, delle altre pubbliche amministrazioni e degli enti locali per la realizzazione dell’attività dell’istituto, nonché donazioni e lasciti disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private; c) proventi, quali le risorse finanziarie derivanti dalle attività istituzionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di formazione, consulenza giuridica e amministrativa, risultanti dalle convenzioni eventualmente stipulate con altri enti pubblici; d) rendite patrimoniali e proventi di operazioni sul patrimonio. e) proventi, quali risorse finanziarie derivanti anche dall’attività commerciale di formazione, consulenza giuridica e amministrativa, risultanti dall’attività svolta. (Bilancio di previsione e rendiconto generale)
1. L’Istituto, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, adotta il sistema di contabilità finanziaria affiancato, a fini conoscitivi, dal sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale e, ai sensi dell’articolo 47 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, adegua la propria gestione alle disposizioni del suddetto decreto specificatamente previste per gli enti strumentali delle Regioni. 2. Il bilancio di previsione, l’assestamento e il rendiconto generale sono approvati dalla Regione secondo le disposizioni del capo VII della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche.(10) 3. In caso di mancata o incompleta trasmissione del bilancio di previsione o del rendiconto generale nei termini, il trattamento economico mensile dell’organo di amministrazione dell’Istituto è ridotto del 50 per cento. Qualora l’organo di amministrazione sia stato nominato da meno di trenta giorni rispetto ai medesimi termini, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la completa trasmissione del bilancio di previsione o del rendiconto. Qualora l’inadempimento si protragga per più di tre mesi è disposta la decadenza dell’organo di amministrazione e si provvede, nel rispetto della normativa vigente al commissariamento dell’ente e alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo organo di amministrazione. (11) Art. 23 (Regolamento interno)
Art. 23 bis (12) (Disposizioni finanziarie) 1. A decorrere dall’anno 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa obbligatoria denominata: “Spese relative all’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo””, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, a decorrere dall’annualità predetta, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, rispettivamente, per euro 50.000,00, nella voce di spesa concernente il funzionamento del Consiglio regionale di cui al medesimo programma 01 della missione 01, titolo 1 e per euro 450.000,00 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Art. 24 (13) (Norma transitoria)
(1a) Articolo sostituito dall'articolo 13, comma 132, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (1b) Lettera aggiunta dall'articolo13, comma 132, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (1c) Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (2a) Lettera sostituita dall'articolo 13, comma 132, lettera d), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (2b) Lettera modificata dall'articolo 13, comma 132, lettera d), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (2c) Comma modificato dall'articolo 13, comma 132, lettera d), numero 3), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (2d) Comma modificato dall'articolo 13, comma 132, lettera e), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (2e) Comma modificato dall'articolo 13, comma 132, lettera e), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (2f) Commi secondo e terzo sostituiti dall'articolo 13, comma 132, lettera f), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (2g) Comma modificato dall'articolo 11 della legge regionale 4 dicembre 2025, n. 18 (3a) Comma abrogato dall'articolo 13, comma 132, lettera g), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (3d) Articolo sostituito dall'articolo 13, comma 132, lettera h), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (4a) Comma modificato dall'articolo 13, comma 132, lettera i), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 30 (4b) Lettera modificata dall'articolo 13, comma 132, lettera i), numero 2), punto 2.1, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (4c) Lettera modificata dall'articolo 13, comma 132, lettera i), numero 2), punto 2.2, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (4d) Lettera sostituita dall'articolo 13, comma 132, lettera 1), numero 2), punto 2.3, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (4f) Comma modificato dall'articolo 2, comma 12, lettera d), numero 1), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e successivamente dall'articolo 13, comma 132, lettera l), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (4h) Comma modificato dall'articolo 13, comma 132, lettera l), numero 3), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (4i) Comma sostituito dall'articolo 13, comma 132, lettera l), numero 4), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (6) Articolo sostituito dall'articolo 13, comma 132, lettera n), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (7) Articolo abrogato dall'articolo 13, comma 132, lettera o), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (10) Comma sostituito dall'articolo 13, comma 132, lettera q), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (11) Comma modificato dall'articolo 13, comma 132, lettera q), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (12) Articolo inserito dall'articolo 13, comma 132, lettera r), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (13) Articolo abrogato dall'articolo 13, comma 132, lettera s), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |