| L.R. 16 Novembre 1988, n. 74 |
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Integrazione e modifiche alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, concernente: << Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico >>.(1)
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Art. 1 1. Il secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 19 aprile 1985, n 50, e' sostituito dal seguente: << omissis >>. Art. 2 1. La lettera a) dell' articolo 12 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, e' sostituita dalla seguente: << omissis >>. Art. 3 1. La lettera a) dell' articolo 13 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, e' sostituita dalla seguente: << omissis >>. Art. 4 1. Il terzo e quarto comma dell' articolo 18 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, sono soppressi. Art. 5 1. Il quarto e il settimo comma dell' articolo 19 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, sono sostituiti dai seguenti: << omissis >>. << omissis >>. Art. 6 1. L' articolo 22 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, e' sostituito dal seguente: << omissis >>. Art. 7 1. L' articolo 23 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, e' sostituito dal seguente: << omissis >>. Art. 8 1. Dopo l' articolo 26 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, e' aggiunto il seguente articolo: << omissis >>. Art. 9 1. All' articolo 31 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, sono aggiunti i seguenti commi: << omissis >>. Art. 10 (Disposizioni transitorie) 1. In prima applicazione della presente legge ed in deroga alle norme di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, sono effettuate due prove pubbliche di esame orale nelle materie di cui alla lettera b) dell' articolo 12 e alla lettera b) dell' articolo 14 della citata legge per conseguire l' idoneita' tecnico - professionale ad esercitare, rispettivamente, l' attivita' di guida turistica e di interprete turistico, riservate: a) per le guide, a coloro che essendo in possesso, alla data del 19 aprile 1985, dei requisiti indicati nei punti 2, 3 e 4, dell' articolo 7, primo comma, di detta legge, forniscano dimostrazione documentale di aver prestato nella Regione, negli ultimi tre anni, attivita' di assistenza e di supporto culturale nell' illustrazione di musei e monumenti ai turisti per almeno sessanta giorni in ciascun anno a favore di enti operanti nel settore turistico o di agenzie di viaggi e di non svolgere altra attivita' lavorativa; b) per gli interpreti turistici, a coloro che, essendo in possesso dei requisiti indicati nell' articolo 7 della citata legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, forniscano dimostrazione documentale di aver prestato nella Regione, negli ultimi tre anni, attivita' di assistenza, mediante traduzione di lingue estere, a turisti stranieri, presenti in occasione di viaggi turistici, incontri, manifestazioni di interesse turistico e presso uffici di informazione, per almeno sessanta giorni di ciascun anno, a favore di enti operanti nel settore turistico o di agenzie di viaggi e di non svolgere altra attivita' lavorativa. 2. I soggetti di cui al primo comma del presente articolo possono, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, presentare alla Regione Lazio, assessorato al turismo, domanda di partecipazione alla prova pubblica di esame che interessa. 3. A pena di esclusione, la domanda deve essere redatta in carta legale e deve contenere le dichiarazioni e quanto altro previsto dall' articolo 7, primo comma, in relazione ai requisiti richiesti per ciascuna delle prove di esame previste, l' indicazione della lingua estera fondamentale e delle eventuali lingue estere facoltative per le quali il candidato intende sostenere l' esame, la dichiarazione, sotto la propria responsabilita', di non svolgere altra attivita' lavorativa e, per quanto riguarda i soggetti di cui alla lettera a), primo comma, del presente articolo, la specificazione dell' eta' effettiva e l' ambito provinciale prescelto. La firma in calce alla domanda deve, a pena di esclusione, essere autenticata nei modi di legge. Alla domanda deve accompagnarsi la dimostrazione documentale relativa ai periodi di svolgimento dell' attivita' prestata secondo le modalita' di cui al precedente primo comma. 4. Le modalita' di svolgimento della prova e la nomina delle commissioni sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Note : (1) Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 novembre 1988, n. 33 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |