Istituzione della sezione agricoltura del Comitato tecnico consultivo regionale. (1)

Numero della legge: 6
Data: 22 gennaio 1993
Numero BUR: 4
Data BUR: 10/02/1993

L.R. 22 Gennaio 1993, n. 6
Istituzione della sezione agricoltura del Comitato tecnico consultivo regionale. (1)


Art. 1

(Finalità)


1. La Regione assolve al proprio ruolo di soggetto deputato, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, al governo dell'agricoltura, delle foreste, della caccia e della pesca nel territorio di competenza, dotandosi di supporti utili per la programmazione e di adeguati strumenti tecnici che consentano di definire l'assetto istituzionale, programmatico ed operativo più idoneo allo sviluppo dell'economia nel Lazio ed alla razionale utilizzazione delle risorse territoriali.

2. A tale scopo, la Regione determina le condizioni organizzative perchè i progetti riguardanti opere ed iniziative che attengono alle materie specificate nel comma 1, possano fruire di consulenza tecnica e giuridica finalizzata e specialistica.


Art. 2
(Istituzione della terza sezione del comitato)

1. Ad integrazione e modifica di quanto previsto dalla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, concernente: "Istituzione del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture" e successive modificazioni il comitato tecnico consultivo regionale è articolato in tre sezioni:
prima sezione: urbanistica ed assetto del territorio;
seconda sezione: lavori pubblici e relative infrastrutture;
terza sezione: agricoltura, bonifica, foreste, caccia e pesca e relative infrastrutture.

2. Il comitato di cui al comma 1 assume pertanto, la denominazione: "Comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici, l'agricoltura, la bonifica, le foreste, la caccia, la pesca e le infrastrutture".


Art. 3
(Competenza della terza sezione)

1. La terza sezione del comitato esprime pareri su:
a) progetti relativi ad opere e lavori pubblici riguardanti il settore primario, di importo superiore a L. 1 miliardo e 500 milioni di competenza della Regione, qualunque sia
la loro forma di esecuzione, con riferimento sia agli aspetti meramente tecnici e realizzativi, sia a valutazioni riguardanti lo sviluppo del comparto e l'impatto ambientale che scaturiscono da analisi costi-benefici effettuati sui singoli progetti;
b) progetti di intervento strutturale nel settore primario che non danno luogo alla realizzazione di opere e lavori pubblici, di competenza della Regione di importo superiore a L. 500 milioni, qualunque sia la loro forma di esecuzione e con i medesimi riferimenti valutativi indicati per i progetti di cui alla lettera a);
c) i progetti di cui alla lettera a) di importo superiore a L. 1 miliardo ed i progetti di cui alla lettera b) di importo superiore a L. 300 milioni, di competenza dei comuni, delle province, delle comunità montane, dei loro consorzi eseguite con o senza il contributo pubblico per i quali gli enti stessi ritengono di richiedere il parere;
d) i progetti di cui alla lettera a), di importo superiore a L. 1 miliardo ed i progetti di cui alla lettera b) di importo superiore a L. 300 milioni, di competenza di enti pubblici e locali, diversi da quelli indicati alla lettera c), eseguiti con il contributo pubblico;
e) i progetti di cui alla lettera a) di importo superiore a L. 1 miliardo ed i progetti di cui alla lettera b) di importo superiore a L. 300 milioni, da eseguire ad opera di privati con la concessione di contributi previsti dalla normativa comunitaria nazionale e regionale.

2. La terza sezione esprime, altresì, pareri sulle questioni di rilevante importanza concernenti l'attività regionale nell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di territori montani, foreste, conservazione del suolo nonchè sulle questioni di rilevante importanza concernenti opere e lavori pubblici o riguardanti interventi strutturali nel settore primario, da eseguirsi con il contributo della Regione, ad essa sottoposti da parte degli organi regionali, dagli enti locali o di altri enti pubblici operanti nella Regione;

3. Le questioni afferenti le lettere f) e g) dell'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, riferite ad opere e lavori pubblici connessi con il settore primario sono sottoposti all'esame della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale per l'adozione dei relativi pareri.


Art. 4
(Composizione della terza sezione)

1. La terza sezione del comitato è composta da:
a) l'Assessore all'agricoltura, che la presiede;
b) quattro membri esterni, designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre, scelti tra esperti quali: docenti universitari in servizio o in quiescenza nelle materie attinenti il settore primario, ex funzionari pubblici con precedenti di carriera che ne giustifichino la designazione, professionisti autori di progettazioni o studi di rilevante significato nella materia di competenza della sezione;
c) un agronomo o forestale designato dal coordinamento regionale dell'ordine dei dottori agronomi e forestali;
d) i dirigenti dei settori centrali dell'Assessorato agricoltura;
e) il dirigente del settore legale e contenzioso o in sua sostituzione altro avvocato addetto allo stesso settore;
f) il coordinatore regionale del corpo forestale dello Stato;
g) il dirigente del settore decentrato dell'agricoltura limitatamente agli affari rientranti nella competenza territoriale;
h) il coordinatore provinciale del corpo forestale, limitatamente agli affari rientranti nella competenza territoriale;
i) il soprintendente per i beni ambientali ed architettonici del Lazio o un funzionario da lui delegato;
i-bis) il soprintendente archeologico del Ministero per i beni culturali e ambientali del Lazio o un funzionario da lui delegato (2);
l) sette funzionari regionali scelti tra i dirigenti dei settori, interessati alle materie di competenza della sezione, addetti ai seguenti Assessorati:
1) urbanistica, assetto del territorio e tutela ambientale;
2) industria, artigianato e commercio;
3) bilancio e programmazione;
4) sanità;
5) lavori pubblici;
6) turismo;
7) ambiente (3).

2. I dirigenti regionali di cui al comma 1, lettera l) sono designati dai competenti Assessori.

3. I membri di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) hanno voto deliberante; gli altri, voto consultivo.

4. La terza sezione del comitato è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale; in tale decreto sono indicati nominativamente soltanto i componenti che non ne fanno parte in ragione delle funzioni svolte.


Art. 5
(Conferma delle competenze e della composizione della prima sezione e modifica delle competenze e della composizione della seconda)

1. A seguito di quanto disposto dall'art. 2, sono confermate le competenze della prima sezione del comitato tecnico consultivo regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

2. Le competenze della seconda sezione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 43 del 1977 non afferiscono ad opere e lavori pubblici sui quali esprime parere la terza sezione del comitato tecnico consultivo regionale istituito con la presente legge.



Art. 6 (4)
(Applicabilità di disposizioni vigenti)

1. Alla terza sezione del comitato tecnico consultivo regionale istituita con la presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 6, 9, 16 e 20 della legge regionale n. 43 del 1977.

2. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni della stessa legge, recate dagli artt. 7, 8 e 10 come modificate ed integrate dalla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 9, nonchè degli artt. 11 e 12, con le seguenti rispettive modifiche:
a) art. 7, primo comma: "Ai componenti le sezioni che non siano dipendenti regionali si applicano le disposizioni della legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni. La spesa corrispondente graverà sul cap. n. 01008 del bilancio regionale";
b) art. 8, primo comma: "Gli esperti di cui alla lettera b) del precedente art. 4 possono essere riconfermati per non più di una volta consecutiva";
c) art. 10, sesto comma: "In caso di assenza o di impedimento del presidente della sezione l'adunanza è presieduta dal presidente della seconda sezione, ovvero in caso di assenza o di impedimento di questi, da un funzionario competente con voto deliberativo della sezione, designato dal presidente della sezione medesima";
d) art. 11, secondo comma: "Il segretario è designato dalla Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti e scelto tra i funzionari regionali in servizio, per la prima sezione, presso l'Assessorato all'urbanistica per la seconda sezione, presso l'Assessorato ai lavori pubblici, per la terza sessione, presso l'Assessorato all'agricoltura";
e) art. 12, primo comma: "Le sezioni possono essere convocate in seduta congiunta anche limitatamente a due quando ciò sia ritenuto opportuno dal presidente di ciascuna sezione relativamente agli affari di competenza della medesima ovvero quando ciò sia deliberato dalla sezione".


Art. 7
(Norma transitoria e finale)


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono esercitate dalla terza sezione del comitato tecnico consultivo regionale tutte le funzioni attribuite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 al comitato forestale di cui all'art. 181 dello stesso regio decreto n. 3267/23 e cessano definitivamente di avere efficacia sul territorio regionale gli atti eventualmente adottati nella materia di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ai sensi dell'art. 35, primo comma della legge 18 aprile 1926, n. 731, dell'art. 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 10 febbraio 1993, n. 4.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 2 ottobre 1993, n. 39 (S.S. n. 3).

(2) Lettera inserita dall'art. 6 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 44.

(3) Lettera così modificata dall'art. 6 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 44.



(4) L'articolo 8, comma , lett. a) della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5, ha disposto l' abrogazione, a decorrere dalla data di costituzione del comitato regionale dei lavori pubblici istituito dalla l.r. 5/2002 stessa, ad eccezione delle disposizioni richiamate nel presente articolo che continuano ad applicarsi alla terza sezione del comitato tecnico consultivo regionale istituita con la presente legge.

Si riportano per completezza le disposizioni della l.r. 43/1977 richiamate nel presente articolo:

Art. 6
Rappresentanti altri enti

Gli enti e le amministrazioni pubbliche sono informate della inclusione nell'ordine del giorno degli affari in cui siano direttamente interessati ed hanno facoltà di farsi rappresentare nella discussione, senza diritto di voto, con l'assistenza di un esperto di fiducia.

Sono invitati, altresì, alle sedute, senza diritto di voto, i rappresentanti dell'amministrazione statale, di aziende autonome dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e enti pubblici interessati agli affari posti all'ordine del giorno.
Possono essere invitati, infine, alle sedute, senza diritto di voto, tecnici e studiosi particolarmente esperti e funzionari regionali dei settori interessati.


Art. 7
(Trattamento economico)

Ai componenti le sezioni che non siano dipendenti regionale si applicano le disposizioni della legge regionale 9 giugno 1975, n. 60. Il gettone di presenza è attribuito sia per le sedute plenarie sia per le riunioni istruttorie alle quali i componenti designati quali relatori debbono partecipare.
Le riunioni possono svolgersi solo presso gli uffici regionali.
Con il decreto di costituzione del Comitato tecnico consultivo regionale di cui al terzo comma del precedente art. 1, sarà regolato il trattamento economico di missione spettante ai membri di cui al primo comma..

Art. 9
(Obbligo di astensione)

I membri delle sezioni hanno obbligo di astenersi dalle riunioni, limitatamente alla trattazione degli affari concernenti i progetti od opere sui quali essi abbiano o abbiano avuto parte anche per interposta persona; ovvero degli affari concernenti enti diversi dalla Regione, amministrazioni o privati dai quali dipendono o con i quali abbiano in corso rapporti di prestazione d'opera professionale, fatta esclusione per gli incarichi di collaudo; ovvero degli affari nei quali abbiano un proprio interesse anche per interposta persona.
Negli affari di natura urbanistica si considera sussistere un interesse quando le scelte urbanistiche riguardino territori nei quali i membri della sezione posseggano immobili, salvo che questi non siano utilizzati ad uso proprio o dei propri parenti o affini e la loro destinazione non sia modificata dalle scelte stesse.

Titolo II
FUNZIONAMENTO


Art. 10

(Funzionamento delle sezioni)

Ciascuna sezione è convocata dal presidente con un preavviso di almeno otto giorni.
All'avviso di convocazione va allegato l'ordine del giorno dell'adunanza stabilito dal presidente.
Nei casi di urgenza il termine di cui al primo comma è ridotto a quattro giorni e l'avviso di convocazione è effettuato a mezzo telegramma.
Il presidente nomina per ciascun affare una commissione relatrice di cui sono chiamati a far parte uno o più componenti della sezione fra quelli aventi voto deliberativo e il funzionario dell'Assessorato competente che ha effettuato l'istruttoria dell'affare stesso.
Il funzionario dell'Assessorato regionale che ha effettuato l'istruttoria della pratica ha voto deliberativo in seno alla sezione, limitatamente all'affare medesimo (a).
La nomina della commissione relatrice viene comunicata dal presidente della sezione nella prima seduta successiva alla nomina della medesima.
In caso di assenza o di impedimento del presidente della sezione l'adunanza è presieduta dal presidente dell'altra sezione, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, da un funzionario competente con voto deliberativo della sezione, designato dal presidente della sezione medesima.
Le adunanze delle sezioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo.
Non è ammessa delega. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti; tuttavia le deliberazioni sono valide anche quando abbiano conseguito la metà dei voti dei presenti, se vi abbia concorso il voto del presidente.
I componenti aventi voto deliberativo, presenti alle adunanze, non possono astenersi dal voto nè esprimere voto di astensione (a).
Le decisioni delle sezioni sono espresse mediante pareri formati dalla commissione relatrice e sottoscritti dal presidente e dal segretario.

(a) Comma aggiunto dall'art. 3 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 9.

Art. 11.
(Segreteria)

I servizi di segreteria di ciascuna sezione sono esplicati da un ufficio cui è preposto un segretario che redige il verbale delle riunioni e cura anche la predisposizione degli atti relativi agli affari da sottoporre alla sezione ed assicura il collegamento con gli Assessorati e la Giunta regionale.
Il segretario è designato dalla Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti e scelto tra i funzionari regionali in servizio, per la prima sezione, presso l'Assessorato all'urbanistica e, per la seconda sezione, presso l'Assessorato ai lavori pubblici.
Il segretario è nominato con il decreto di cui al terzo comma del precedente art. 1.

Art. 12
(Sedute congiunte delle sezioni)

Le due sezioni possono essere convocate in seduta congiunta quando ciò sia ritenuto opportuno dal presidente di ciascuna sezione relativamente agli affari di competenza della medesima ovvero quando ciò sia deliberato dalla sezione.
Nei casi predetti la convocazione è effettuata, di intesa con il presidente dell'altra sezione, dal presidente della sezione richiedente ed è da questi presieduta. Funge da segretario il segretario della sezione richiedente.


Titolo IV
NORME FINALI

Art. 16
(Obbligo di motivazione dei provvedimenti difformi dal parere del Comitato tecnico consultivo)

I provvedimenti dei competenti organi regionali relativi agli affari di cui ai precedenti articoli, qualora siano in difformità dei pareri espressi dal Comitato tecnico consultivo regionale, debbono essere adeguatamente motivati.

Art. 20
(Competenza generale del Comitato tecnico consultivo)

Il Comitato tecnico consultivo regionale è in ogni caso competente ad esprimere i pareri ed a svolgere altre attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del comitato tecnico amministrativo, del comitato regionale per l'edilizia scolastica e delle commissioni provinciali per l'edilizia scolastica, della sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici del Lazio, dei comitati provinciali per la bonifica, del consiglio provinciale di sanità e, salvo quanto previsto al precedente art. 9, degli ingegneri capi degli uffici del genio civile, nonchè quelli di qualsiasi altro organo consultivo, individuale o collegiale, avente sede presso qualsiasi amministrazione generale o periferica dello Stato o di altro ente pubblico, ai quali sia demandato dalla vigente legislazione di esprimere pareri sulle materie trasferite o delegate alla Regione (b).
Rimangono ferme le vigenti disposizioni di legge riguardanti l'attività consultiva in materia di edilizia residenziale pubblica.
I pareri del Comitato consultivo regionale sostituiscono a tutti gli effetti i pareri ed altre attribuzioni dei sopracitati organi individuali o collegiali.

20-bis. Le disposizioni contenute nei precedenti artt. 17, 18, 19 e 20 trovano applicazione dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale che costituisce il Comitato tecnico consultivo (c).

(b) Comma così sostituito dall'art. 6 della legge regionale 25 gennaio 1978, n. 3.

(c) Articolo aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 1978, n. 3.


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.