Disciplina delle Università popolari (1)

Numero della legge: 4
Data: 2 aprile 2007
Numero BUR: 10
Data BUR: 10/04/2007

L.R. 02 Aprile 2007, n. 4
Disciplina delle Università popolari (1)


SOMMARIO

Art.
1
Finalità
Art.
2
Università popolari
Art.
3
Forme di sostegno
Art.
4
Requisiti dei soggetti beneficiari
Art.
5
Corsi e programmi
Art.
6
Accesso ai corsi
Art.
7
Ammissione ai contributi regionali
Art.
8
Disposizione transitoria
Art.
9
Disposizione finanziaria
Art.
10
Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)


1. La Regione riconosce pienamente il valore storico, pedagogico e sociale delle Università popolari e ritiene che esse costituiscano un patrimonio associativo del proprio territorio che va adeguatamente sostenuto ed incrementato.



Art. 2
(Università popolari)

1. Si definiscono Università popolari le associazioni e le istituzioni a carattere volontaristico che non perseguono scopi di lucro, aventi un ordinamento autonomo, un proprio statuto, propri regolamenti e dotate di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile.

2. Le Università popolari rappresentano un centro di educazione e di recupero permanente, aperto a tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, senza esclusioni di sorta, ponendosi come obiettivo il sapere e la curiosità.

3. Le Università popolari, in raccordo con le Università della terza età, in un contesto più complessivo della programmazione dell’educazione permanente, favoriscono il pieno sviluppo della personalità dei cittadini per il loro inserimento nella vita socio–culturale, agevolandone l’integrazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione.

4. La Regione istituisce un apposito albo per le Università popolari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 e verifica, periodicamente, il permanere degli stessi. (2)


Art. 3
(Forme di sostegno)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione concede, a titolo di concorso alle spese, contributi alle Università popolari gestite da istituzioni pubbliche o private.

2. La Regione concede altresì in comodato gratuito, nel limite delle proprie disponibilità, per l’organizzazione e lo sviluppo delle attività delle Università popolari, sedi ed attrezzature proprie.



Art. 4
(Requisiti dei soggetti beneficiari)

1. Per accedere ai contributi regionali di cui all’articolo 3 i soggetti interessati devono:
a) avere la sede associativa nel territorio regionale;
b) svolgere da almeno due anni una regolare attività costituita da cicli di lezioni e/o seminari e/o laboratori e/o corsi e/o attività parallele;
c) disporre di strutture idonee allo svolgimento delle attività;
d) appartenere ad una struttura federativa operante a livello nazionale;
e) riservare parte dell’attività allo studio delle realtà culturali, socio-economiche e artistiche del Lazio.


Art. 5
(Corsi e programmi)

1. I docenti di materie letterarie, storiche e scientifiche devono essere in possesso di laurea attinente agli argomenti dei relativi corsi. Fanno eccezione i corsi professionalizzanti in arti e mestieri per i quali si richiede al docente comprovata esperienza nel settore.

2. Al termine dell’anno accademico, le Università popolari possono rilasciare un attestato di frequenza ai corsi.




Art. 6
(Accesso ai corsi)

1. L’iscrizione alle Università popolari è libera, in conformità ai relativi statuti.

2. La frequenza ai corsi è gratuita salvo il versamento, da parte dei soci, delle quote associative ed integrative relative ai corsi scelti.

3. Il versamento della quota associativa può essere oggetto di esenzione nei casi di indigenza da parte dei fruitori, in conformità agli statuti ed ai regolamenti associativi.

Art. 7 (3)
(Ammissione ai contributi regionali)

1. I contributi di cui all’articolo 3 vengono erogati con atto del direttore della direzione regionale competente in materia di istruzione nelle seguenti misure massime:
a) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi;
b) fino all’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico;
c) fino al 50 per cento delle spese di affitto e di manutenzione delle sedi.




Art. 7 bis (4)
(Regolamento)

1. La Giunta regionale con proprio regolamento di attuazione ed integrazione, emanato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto regionale, in particolare, disciplina:
a) i criteri e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di iscrizione all’albo di cui all’articolo 2, comma 4;
b) l’iter istruttorio per l’accesso ai contributi;
c) l’iter istruttorio per la cancellazione dall’albo;
d) i criteri e le modalità di ripartizione e di assegnazione dei contributi;
e) le modalità di rendicontazione;
f) i controlli regionali.



Art. 8
(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione le domande di contributo di cui all’articolo 7 sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge.
1 bis. Nelle more dell’approvazione del regolamento di cui all’articolo 7 bis, comma 1, le domande di ammissione ai contributi regionali, sono presentate alla Giunta regionale entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario. Alle domande, pena l’inammissibilità, deve essere allegata la seguente documentazione:
a) lo statuto dell’Università popolare ed l’indicazione del consiglio direttivo in carica;
b) il programma dettagliato delle iniziative previste e la corrispondente relazione di spesa;
c) la relazione sulle attività svolte nell’anno accademico precedente, corredata da copie dei programmi, dei sussidi didattici eventualmente prodotti, dall’indicazione del numero dei frequentanti e dal consuntivo finanziario;
d) l’indicazione delle strutture utilizzate, quali l’ufficio di segreteria, le aule, le palestre, i laboratori;
e) l’indicazione dei contributi pubblici e privati eventualmente concessi a sostegno delle attività associative nonché le domande di ammissione ai contributi regionali. (5)


Art. 9
(Disposizione finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con legge di bilancio.



Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.




Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 aprile 2007, n. 10
(2) Comma sostituito dall'articolo 61, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26
(3) Articolo sostituito dall'articolo 61, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26
(4) Articolo inserito dall'articolo 61, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26
(5) Comma inserito dall'articolo 61, comma 1, lettera d) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.