Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, concernente : misure di salvaguardia in materia urbanistica. (1)

Numero della legge: 21
Data: 29 maggio 1978
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1978

L.R. 29 Maggio 1978, n. 21
Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, concernente : misure di salvaguardia in materia urbanistica. (1)



Art. 1

L'art. 6 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24 č soppresso.


Art. 2

Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, si applicano alle richieste di concessione edilizia presentate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge.
Le domande di concessione presentate anteriormente alla data di cui al precedente comma e non assentite in conseguenza dell'entrata in vigore della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, debbono essere prese in esame dall'amministrazione comunale e le determinazioni del sindaco sulle domande medesime debbono essere assunte entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (2).
In caso di rilascio della concessione i lavori debbono essere iniziati, pena la decadenza della concessione medesima, entro quarantacinque giorni dalla data del rilascio e ultimati entro tre anni (3).


Art. 3

Le licenze o concessioni edilizie rilasciate anteriormente alla data di cui al primo comma dell'art. 2, ancorchč dichiarate decadute ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, conservano la loro efficacia, alla condizione che i lavori siano iniziati entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge e che i medesimi vengano completati entro tre anni.


Art. 4

Agli effetti di cui ai precedenti artt. 2 e 3 concretano l'inizio dei lavori l'impianto del cantiere e la esecuzione di opere effettivamente volte alla realizzazione della costruzione.




Note:

(1) Pubblicata sul BUR 10 giugno 1978, n. 16.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 9 dicembre 1978, n. 343.

(2) Comma cosė rettificato dall'articolo unico, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 1978, n. 75.

(3) Comma cosė rettificato dall'articolo unico, comma 2 della legge regionale 21 dicembre 1978, n. 75.



Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.