| L.R. 07 Agosto 1978, n. 38 |
| Finanziamenti per interventi urgenti sul parco autobus destinato all'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale (1) (2) |
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Art.2 Gli interventi di cui al precedente articolo formeranno oggetto di apposite deliberazioni della commissione amministratrice dell'azienda consortile trasporti laziale A.CO.TRA.L., approvate dai competenti organi del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, assunte in conformità delle indicazioni di cui al progetto allegato alla presente legge, recanti la specificazione dei singoli interventi e delle relative previsioni di spesa nonchè l'indicazione delle caratteristiche e della natura degli interventi medesimi e delle modalità e dei tempi fissati per la loro realizzazione. La Giunta regionale, fermo restando il termine massimo della complessiva spesa indicata nel successivo art. 4, potrà apportare, mediante proprie deliberazioni, sentita la commissione consiliare competente, i correttivi che si rendessero necessari al suddetto progetto nel corso della relativa esecuzione. Art.3 Per ottenere la erogazione dei finanziamenti di cui alla presente legge il consorzio regionale dovrà inoltrare alla Regione Lazio apposite istanze, corredate degli atti deliberativi menzionati al primo comma dell'art. 2. La Giunta regionale, verificata la conformità al citato progetto degli interventi che formano oggetto degli anzidetti atti deliberativi, determina con propria deliberazione, gli importi dei finanziamenti da erogare al consorzio per la esecuzione degli interventi medesimi e ne autorizza la liquidazione, stabilendo i termini per le erogazioni. Il consorzio dovrà fornire alla Regione Lazio la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione degli interventi per i quali ha ottenuto i finanziamenti regionali suddetti. Art.4 Per provvedere alla concessione dei finanziamenti previsti dall'art.1 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 6 miliardi. Tale spesa viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, al cap. 209256 che si istituisce nel bilancio di previsione regionale per l'anno 1978, con la seguente denominazione: "Finanziamenti per interventi urgenti sul parco autobus destinato all'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale". Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma precedente si fa fronte mediante riduzione di lire 6 miliardi dello stanziamento del cap. 209101 (contributi alle province del Lazio sulle spese di gestione del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto). Le suddette variazioni di bilancio, per l'anno finanziario 1978, sono riportate nell'area progettuale "Razionalizzazione e sviluppo dei servizi di trasporto. Infrastrutture" codice 00400 del bilancio pluriennale 1978-1981. Art.5
(2) Legge abrogata dal numero 44) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |