Modifiche ed integrazioni della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11.

Numero della legge: 22
Data: 29 maggio 1973
Numero BUR: 16
Data BUR: 22/06/1973

L.R. 29 Maggio 1973, n. 22
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11.



Art. 1

Nelle spese di impianto dei Consorzi sulle quali l' Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi a favore delle Province entro il limite di cinque miliardi, ai sensi dell' art. 3 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11, sono compresi gli oneri per l' indennizzo dovuto agli ex concessionari che cessano dalla gestione dei pubblici servizi di trasporto affidati a detti Consorzi.


Art. 2

Alla copertura dell' onere di cinque miliardi di cui al precedente articolo si provvede mediante l' accensione di uno o piu' mutui passivi al tasso annuo non superiore all' 8% da estinguersi in quaranta semestralita' costanti posticipate.
Alla spesa di L. 250 milioni derivanti dall' ammortamento dei mutui predetti per l' anno 1973 si provvede mediante riduzione del fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 1963 del medesimo stato di previsione della spesa; alla maggiore spesa di L. 250 milioni per l' anno 1974 e successivi si fara' fronte con il previsto incremento naturale della quota del fondo comune attribuita alla Regione dall' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.


Art. 3

L' art. 5 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11, e' abrogato.


Art. 4

Alla copertura della spesa di lire cinque miliardi prevista dall' art. 4 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11, si provvede con l' incremento, dal primo gennaio 1974, della tassa regionale di circolazione derivante dall' applicazione del primo comma dell' art. 12 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.