Interventi regionali nel settore della emigrazione. (1)

Numero della legge: 68
Data: 21 ottobre 1991
Numero BUR: 31
Data BUR: 09/11/1991

L.R. 21 Ottobre 1991, n. 68
Interventi regionali nel settore della emigrazione. (1)

(2) Omissis

[Art. 12
(Consulta regionale per l'emigrazione)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale, come organo di consulenza, della consulta regionale per l'emigrazione con sede presso l'Assessorato problemi del lavoro, ufficio emigrazione.

Art. 13
(Composizione della consulta regionale dell'emigrazione)

1. La consulta regionale dell'emigrazione è composta:
a) dall'Assessore regionale preposto all'emigrazione che la presiede;
b) da otto rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio regionale;
c) da quindici emigrati residenti da almeno cinque anni all'estero, designati dalle associazioni dell'emigrazione, in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 11, tenendo conto della consistenza delle collettività emigrate nei singoli paesi europei ed extraeuropei;
d) da nove rappresentanti designati dalle associazioni, di cui al quinto comma del precedente art. 11 iscritti di diritto all'albo regionale previsto dallo stesso articolo;
e) da quattro rappresentanti dei patronati a carattere nazionale, aventi una sede nella regione ed operanti nei paesi stranieri, che si occupino della assistenza agli emigrati, designati dai rispettivi organi regionali;
f) da cinque rappresentanti degli imprenditori designati dalle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti e della cooperazione;
g) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai relativi organi regionali;
h) da un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale, designato dal rispettivo consiglio provinciale;
i) da otto rappresentanti delle amministrazioni comunali del Lazio, due per ciascuna delle tre provincie di Roma, Frosinone e Latina ed uno per ciascuno delle provincie di Rieti e Viterbo, designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.);
l) da un rappresentante dell'Unione nazionale comunità enti montani (U.N.C.E.M.) designato dall'unione regionale;
m) da un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, designato dal dirigente dello stesso;
n) da un rappresentante dell'unione regionale della camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, designato dalla stessa;
o) da un rappresentante della direzione generale dell'emigrazione ed affari sociali del Ministero degli affari esteri, designato dallo stesso;
p) da un rappresentante di provveditorati agli studi del Lazio, designato dal Ministero della pubblica istruzione.

2. Il presidente della consulta può, ogni qualvolta sia ritenuto utile far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, uno o più esperti nei problemi del settore preventivamente designati all'atto della costituzione della consulta, funzionari regionali, rappresentanti di amministrazioni e di enti interessati.


Art. 14
(Costituzione e funzionamento)

1. La consulta regionale dell'emigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura entro centottanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale, e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla nomina ed alla sostituzione dei componenti della consulta.

3. Le designazioni e le nomine dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte comunque salve le successive integrazioni.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'ufficio per i problemi dell'emigrazione, nominato dall'Assessore regionale preposto.

5. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento la consulta elegge, tra i componenti rappresentanti della Regione, il Vice presidente, con funzioni vicarie ed elabora il regolamento per il suo funzionamento e per quello del comitato di cui al successivo art. 16, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

6. Per la copertura degli oneri di funzionamento della consulta e del comitato si provvede annualmente all'assegnazione dei fondi necessari in sede di piano annuale di riparto della spesa, di cui al precedente art. 4.

7. Ai componenti la consulta spettano i compensi previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni nonchè, qualora dovuto, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti regionali della seconda qualifica dirigenziale.


Art. 15
(Compiti della consulta)

1. La consulta regionale dell'emigrazione ha i seguenti compiti:
a) studia il fenomeno dell'emigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati all'estero e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti con il Ministero degli affari esteri e con gli altri ministeri interessati, per quanto attiene alle attività di rispettiva competenza, nonchè con gli uffici, enti ed organizzazioni del settore;
b) propone iniziative per la diffusione, a mezzo stampa e con ogni altro mezzo ritenuto utile, diretto ai corregionali emigrati all'estero, di notizie su vari problemi ed aspetti della vita regionale, sull'attività della Regione, sulla legislazione regionale ed in particolare sulle possibilità di occupazione, al fine anche di favorire un afflusso programmato di professionalità non reperibile sul territorio regionale, in collegamento con l'osservatorio regionale del mercato del lavoro, di cui alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 46;
c) esprime pareri su proposte di leggi regionali che dispongono anche incidentalmente, in materia di emigrazione e, se richiesta, sugli strumenti della programmazione regionale e sul bilancio di previsione della Regione;
d) formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri della Regione, della cessazione del fenomeno e del rientro degli emigrati;
e) formula proposte in ordine ad iniziative promozionali all'estero nella materia di competenza della Regione;
f) esprime parere motivato su programmi di intervento e sulla ripartizione annuale della spesa di cui al precedente art. 4, nonchè sui relativi criteri di applicazione;
g) provvede alla redazione e pubblicazione di un notiziario di informazione destinato agli emigrati all'estero ed a fornire direttamente notizie che interessino il mondo dell'emigrazione.


Art. 16
(Comitato esecutivo della consulta)

1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento la consulta regionale dell'emigrazione elegge nel suo seno un comitato esecutivo.

2. Il comitato è composto dal presidente della consulta, che lo presiede, dal vice presidente e da 13 membri, dei quali almeno uno scelto tra i membri della consulta residente all'estero.

3. La durata in carica del comitato coincide con quello della consulta.

4. Il comitato assolve le funzioni ed i compiti ad esso assegnati dalla consulta con il regolamento di cui al precedente art. 14.]


Note:

(1)
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 9 novembre 1991, n. 31.

(2)
Legge abrogata dall'articolo 14 della legge regionale 2003, n. 23. L'articolo 14 della medesima l.r. 23/2003 prevede però che, fino alla data di insediamento della Consulta istituita dall'articolo 8 della l.r. 23/2003, resta in carica la Consulta regionale dell’emigrazione costituita ai sensi dell'articolo 12 della presente legge, la quale esercita i propri compiti secondo le disposizioni della l.r. 23/2003.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.