Interventi per il sostegno allo sviluppo ed all’occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR) (1)

Numero della legge: 46
Data: 31 dicembre 2002
Numero BUR: 1 S.O. 7
Data BUR: 31/12/2002

L.R. 31 Dicembre 2002, n. 46
Interventi per il sostegno allo sviluppo ed all’occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR) (1)


Art. 1
(Finalità)


1. La Regione, al fine di sostenere lo sviluppo economico, l’occupazione e di rafforzare la competitività del sistema produttivo locale delle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR), promuove ed attua interventi di qualificazione del tessuto produttivo e di valorizzazione delle potenzialità del territorio.

Art. 2
(Programma operativo)


1. La Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni consiliari permanenti, approva con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), un programma operativo di interventi diretti al conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1. (2)

2. La predisposizione del programma di cui al comma 1 è curata da un apposito gruppo di lavoro coordinato dal direttore regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, o da un suo delegato. La composizione del gruppo di lavoro e le relative modalità operative sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. (3)

3. Il programma di cui al comma 1 definisce:
a) gli interventi da realizzare e le modalità di attuazione degli stessi anche per il tramite dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.; (4)
b) le aree su cui attuare gli interventi di cui alla lettera a).

4. Gli interventi di cui al comma 3, lettera a) riguardano in particolare:
a) il sostegno al sistema delle piccole e medie imprese;
b) la promozione di nuove iniziative imprenditoriali;
c) il marketing territoriale e l’internazionalizzazione;
d) l’aumento della dotazione infrastrutturale e delle strutture di servizio al sistema produttivo locale;
e) lo sviluppo delle imprese esistenti, anche attraverso la promozione di processi di riorganizzazione interna, la diversificazione e la riconversione in specializzazioni produttive mature;
f) l’aumento del livello tecnologico, della ricerca e dello sviluppo dell’innovazione;
g) la valorizzazione delle risorse umane attraverso specifici programmi di formazione, orientamento ed accompagnamento.


Art. 3
(Tavolo permanente per l’unità di crisi e per la concertazione)


1. E’ istituito, per le finalità di cui all’articolo 1 e, più in generale, per far fronte alle problematiche occupazionali che si registrano sul territorio regionale, il Tavolo permanente per l’unità di crisi e per la concertazione, di seguito denominato Tavolo permanente.


2. Il Tavolo permanente attraverso il coinvolgimento degli enti locali e delle istituzioni universitarie territorialmente interessati, e avvalendosi di Sviluppo Lazio S.p.A., in particolare: (5)
a) effettua il monitoraggio e lo studio dei fenomeni legati al mercato del lavoro ed al sistema produttivo;
b) formula proposte e, su richiesta, esprime parere agli organi competenti in ordine ad iniziative e progetti di politica attiva del lavoro e di formazione professionale, con particolare riguardo ai processi di assorbimento e stabilizzazione lavorativa dei lavoratori collocati in mobilità ed in cassa integrazione guadagni;
c) promuove intese ed accordi tra le parti interessate con riferimento alle problematiche occupazionali di specifici territori, al fine di prevenire ed eventualmente comporre i conflitti nei casi di crisi aziendali;
d) promuove iniziative finalizzate alla diffusione della cultura d’impresa tra giovani, in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie della regione.

3. Il Tavolo permanente, i cui membri sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale, è composto da:
a) l’assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato, che lo presiede;
b) l’assessore regionale competente in materia di attività produttive o un suo delegato;
c) l’assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione o un suo delegato;
d) tre rappresentanti designati dal consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza;
e) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale;
f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni datoriali più rappresentative a livello regionale;
g) il direttore della Sviluppo Lazio S.p.A o suo delegato; (6)
h) il segretario generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone, o suo delegato, oltre al Rettore dell’Università degli studi di Cassino, o suo delegato. (7)

3 bis. Ai componenti del Tavolo permanente non spetta alcun compenso. (8)



Art. 4
(Disposizioni finanziarie)


1. L’onere finanziario relativo agli interventi di cui alla presente legge è valutato in euro 25 milioni.

2. Il programma di cui all’articolo 2 definisce gli oneri per ciascuna linea di intervento, indicandone la progressione temporale e le relative fonti di copertura a valere sugli stanziamenti previsti in programmi che attivano risorse comunitarie e nazionali nonché sulle seguenti funzioni obiettivo del bilancio di previsione regionale:
a) B2 (PMI) e artigianato);
b) C1 (Programmazione negoziata e programmi integrati);
c) C2 (Rete delle società dello sviluppo);
d) E2 (Parchi e foreste);
e) E3 (Tutela ambientale);
f) F2 (Formazione);
g) F3 (Lavoro).

3. La giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, variazioni compensative, anche tra Unità previsionali di base (UPB) diverse, nell’ambito delle funzioni obiettivo di cui al comma 2.

4. Con il bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2003, si provvede, altresì, all’istituzione, nell’ambito della funzione obiettivo C1 (Programmazione negoziata e programmi integrati) di apposito capitolo di spesa destinato alla copertura degli eventuali oneri aggiuntivi connessi all’attuazione della presente legge.

5. Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è attuato nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

6. Relativamente agli esercizi finanziari 2003-2006, la Regione individua, nell’ambito del P.O.R. ob. 3 e del DOCUP Ob. 2 e nel rispetto della programmazione comunitaria, risorse aggiuntive rispetto a quelle previste per l’attuazione della presente legge, al fine di prevenire e risolvere problematiche occupazionali derivate da cause strutturali di debolezza delle aree di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b).

Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 gennaio 2003, n. 1, s. o. n. 7

(2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 98, lettera a), numero 1) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(3) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 98, lettera a), numero 2) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7. Vedi, anche, deliberazione Giunta regionale 25 novembre 2014, n. 808 “Legge regionale 31 dicembre 2002, n. 46 – Istituzione, modalità di costituzione e di funzionamento di un Gruppo di Lavoro per la predisposizione di un programma operativo di interventi nella zona dell'Area Industriale di Piedimonte San Germano”

(4) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 98, lettera a), numero 3) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 17

(5) Comma modificato dall'articolo 2, comma 98, lettera b), numero 1) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(6) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 98, lettera b),numero 2) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(7) Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 98, lettera b), numero 3) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(8) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 98, lettera b), numero 4), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.