Art. 1 1. Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali e nelle aree comunque prive di destinazione urbanistica il rilascio di concessioni edilizie è subordinato alle seguenti prescrizioni: a) nell'ambito del perimetro del centro abitato, definito ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite esclusivamente opere di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento igienico; b) all'esterno del perimetro dei centri abitati, oltre agli interventi di cui alla precedente lettera, sono consentite le opere edilizie, di cui non è prevista l'inclusione nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni. L'indice non può superare i metri cubi 0,03 per metro quadrato edificabile e il lotto minimo è pari a 10.000 metri quadrati. 2. Le limitazioni di cui al presente articolo, non si applicano per la realizzazione di opere pubbliche in aree già destinate a servizi pubblici (2) (3).
Art.2
Nei comuni dotati di piano regolatore generale approvato che siano tenuti alla revisione del medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 32, fino all'approvazione della relativa variante l'edificazione a scopo residenziale nelle zone che nello strumento urbanistico sono classificate agricole o non hanno una specifica destinazione d'uso non può superare l'indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato su lotti minimi di metri quadrati 10.000, ovvero l'indice di metri cubi 0,001 per metro quadrato quando la zona sia coperta da boschi, ancorchè percorsa dal fuoco (3).
Art.3
Nei comuni dotati di programma di fabbricazione approvato prima della data di entrata in vigore del decreto interministeriale (rectius: "ministeriale"; n.d.r.) 2 aprile 1968, n. 1444, l'edificazione a scopo residenziale nelle zone classificate agricole o non aventi specifica destinazione d'uso in base al predetto strumento urbanistico non può superare l'indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato di area edificabile su lotti minimi di metri quadrati 10.000 e ciò fino all'entrata in vigore del piano regolatore generale alla cui formazione i comuni stessi sono obbligati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 32. Per le zone di cui al precedente comma coperte da bosco, ancorchè percorse dal fuoco, l'indice è ridotto a metri cubi 0,001 per metro quadrato (3).
Art.4
Omissis (4).
Art.5
A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e fino all'emanazione del relativo provvedimento di approvazione, il sindaco, sentita la commissione edilizia comunale, sospende con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato. A richiesta del sindaco e per il periodo suddetto il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano. Le sospensioni previste dai commi precedenti non possono essere protratte oltre cinque anni dalla data della deliberazione comunale di cui al primo comma. Le disposizione di cui al presente articolo si applicano anche ai piani regolatori generali e ai piani particolareggiati adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ancorchè i termini di salvaguardia previsti dalle precedenti disposizioni di legge siano già scaduti.
Art. 6
Omissis(5)
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note : (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 9 luglio 1977, n. 19 S.O. (2) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 1990, n. 86. (3) Per le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi anche l'articolo 2 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 21. Inoltre l'art.icolo 1 della legge regionale 16 marzo 1982, n. 14, ha così disposto: "1. I limiti di edificabilità stabiliti nella legge regionale 6 luglio 1977, n. 24 e nell'art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ferma ogni altra normativa urbanistica ed edilizia, possono essere derogati quando si tratti di effettuare la ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati da eventi bellici ed ammessi a contributo dello Stato ai sensi delle leggi statali vigenti. Nei casi di deroga, di cui al precedente comma, si applicano le norme urbanistiche vigenti nella zona alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale 6 luglio 1977, n. 24 (9 luglio 1977), con il limite che non possa comunque superarsi l'indice fondiario di tre metri cubi per metro quadrato e che la costruzione non ecceda di oltre il 5 per cento il volume ammesso a contributo". (4) Articolo soppresso dall'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 1990, n. 86. (5) Articolo soppresso dall'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 21.
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