Interventi per promuovere e agevolare la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti (1)

Numero della legge: 20
Data: 22 luglio 2002
Numero BUR: 21 S.O.3
Data BUR: 30/07/2002

L.R. 22 Luglio 2002, n. 20
Interventi per promuovere e agevolare la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti (1)


S O M M A R I O

Art. 1 Oggetto e finalità
Art. 2 Interventi
Art. 3 Regolamento
Art. 4 Fondo speciale
Art. 5 Disposizione finanziaria
Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge detta disposizioni per promuovere e agevolare, nel rispetto della normativa statale e comunitaria sulla sperimentazione, i programmi ed i progetti di investimento riguardanti la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti per la cura della salute umana, assicurando il raccordo con il complesso degli interventi finanziati con le risorse regionali, statali e comunitarie.

Art. 2
(Interventi)

1. Al fine di cui all’articolo 1, la Regione, attraverso l’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., che può avvalersi del supporto degli altri soggetti specializzati della rete prevista dall’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, per gli aspetti di rispettiva competenza :

a) promuove programmi di collaborazione tra le università, gli enti e i soggetti pubblici e privati per la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti;
b) agevola, mediante la concessione di contributi alle imprese farmaceutiche o biotecnologiche, i progetti che attengono ad una o più delle seguenti attività, in relazione alla parte realizzata sul territorio regionale :
1) ricerca e sperimentazione preclinica e biotecnologica per lo sviluppo di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti;
2) realizzazione di partenariati italiani o stranieri per potenziare la collaborazione scientifica nell'ambito delle ricerche e delle sperimentazioni;
3) creazione e sviluppo di applicazioni innovative generate dalle ricerche effettuate.

Art. 3
(Regolamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato un regolamento regionale di attuazione, in conformità alla vigente normativa comunitaria, che , in particolare, stabilisce:
a) i requisiti dei soggetti beneficiari dei contributi;
b) i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di contributo e per la relativa istruttoria;
c) la composizione ed i compiti del nucleo di valutazione dei programmi e dei progetti di cui all’articolo 2, istituito presso l’assessorato competente in materia di attività produttive, prevedendo la partecipazione di rappresentanti dell’assessorato competente in materia di sanità i quali esprimono parere vincolante sotto il profilo scientifico;
d) i criteri di valutazione delle domande per la formazione di una graduatoria;
e) l’eventuale individuazione di quote di riserva del fondo speciale di cui all’articolo 4 a favore di determinate categorie di soggetti beneficiari o di ambiti di ricerca di particolare interesse sociale;
f) le spese ammissibili, le forme dei contributi concedibili e le relative percentuali, nonché le modalità di concessione e di erogazione;
g) le condizioni per l'eventuale cumulabilità dei contributi con altre agevolazioni pubbliche e le modalità per assicurare il raccordo con il complesso degli interventi finanziati con le risorse comunitarie, nazionali e regionali;
h) le modalità per l'effettuazione di monitoraggi e controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi e sullo stato di attuazione delle attività nonché le cause e le modalità di revoca della concessione dei contributi e di recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 4
(Fondo speciale)


1. E’ istituito presso l’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 6/1999, il "Fondo speciale per la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti ".

2. La gestione del fondo speciale è regolata da apposita convenzione tra la Regione e l’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., stipulata nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3.

3. Le spese connesse alla gestione del fondo speciale, sostenute dall’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., gravano sul fondo di cui al comma 1.

Art. 5
(Disposizione finanziaria)


1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale per l’esercizio 2002, è istituito apposito capitolo denominato "Spese per il fondo speciale per la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti" con lo stanziamento di euro 1 milione 500 mila in termini di competenza e cassa, nell’ambito della UPB C22.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede, in termini di competenza, mediante riduzione dello stanziamento di cui all’elenco 4 del bilancio regionale di previsione 2002, capitolo T28501, lettera d) e, in termini di cassa, mediante riduzione di pari importo della UPB T25.


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 luglio 2002, n. 21, S.O. n. 3

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.