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Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, in materia di nomine dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (1)
[ Art. 1
La Giunta regionale provvede, a norma dell'art 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, alle nomine dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, precedentemente demandate ai prefetti o ad altri organi statali da singole disposizioni degli statuti o delle tavole di fondazione.
Art.2
La Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a nominare, negli enti di cui al precedente art. 1, i rappresentanti della Regione, in sostituzione di quelli nominati dai prefetti o da altri organi statali.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.] Note: (1) Legge abrogata dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2
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