| L.R. 24 Dicembre 1992, n. 57 (1) |
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Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 luglio 1989,n. 44, concernente: "Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice e della ricomposizione fondiaria".
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Art. 1 1. All'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 44, le parole "sui mutui ventennali" vengono sostituite con le parole "sui mutui di durata di anni quindici". Art. 2 1. (Omissis) (2). Art. 3 1. (Omissis) (3). Art. 4 1. (Omissis) (4). Art. 5 1. (Omissis) (5). Art. 6 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 dicembre 1992, n. 36 (S.O. n. 10). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 3 ottobre 1992, n. 38 (S.S. n. 3). (2) Sostituisce l'art. 5 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 44. (3) Sostituisce l'art. 6 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 44. (4) Aggiunge l'art. 6-bis alla legge regionale 17 luglio 1989, n. 44. (5) Aggiunge l'art. 6-ter alla legge regionale 17 luglio 1989, n. 44. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |