L.R. 03 Luglio 1986, n. 23 |
Fondo regionale per l' assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio (1) (1a) |
Art. 2 (3)
1. I contributi e/o i servizi di cui all'articolo 1 devono riguardare: a) le attività di ricerca industriale volte all'acquisizione di nuove conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un miglioramento di quelli esistenti; b) la ricerca applicata, eventualmente integrata da specifiche attività di sviluppo precompetitivo per la validazione dei risultati nonché la connessa formazione e la diffusione delle tecnologie derivanti dalla medesima ricerca; c) le azioni propedeutiche alla realizzazione di investimenti quali: studi di fattibilità, valutazione del valore delle aziende, lay-out organizzativi, fusioni di imprese, acquisizioni e ad altri significativi programmi di sviluppo industriale; d) le attività per la creazione di strumenti volti ad attivare le potenzialità del commercio elettronico e della comunicazione multimediale; e) l'acquisizione di brevetti, di licenze e di altri investimenti immateriali necessari alle attività precompetitive; le attività volte all'ottenimento da parte delle imprese della certificazione di qualità e della certificazione ambientale. Art. 3 (4)
1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, la Regione concede contributi: a) alle piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi, sino ad un importo massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, entro il limite di 100 mila euro. Il limite massimo è ridotto a 15 mila euro per le attività volte all'ottenimento, da parte delle imprese, della certificazione di qualità e della certificazione ambientale. I contributi concessi alle piccole e medie imprese in base alle disposizioni della presente legge non possono in ogni caso superare le soglie indicate dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 agosto 1992, ed in particolare dal punto 3.2. e dalle eventuali modifiche della materia da parte di organismi centrali dello Stato; a strutture consortili, enti e società che abbiano come finalità la fornitura dei servizi di cui alla lettera a), sino ad un importo massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili ed entro il limite massimo fissato dalla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis. 2. Una quota del fondo è destinata allo svolgimento, da parte della Fi.La.S., di studi, progetti ed altre iniziative in favore delle piccole e medie imprese del Lazio, connesse alle finalità del presente articolo nonché alla partecipazione a consorzi, enti e società di servizio e consulenza, secondo le modalità previste dallo statuto della Fi.La.S.. 3. In presenza di strumenti agevolativi similari, gestiti dalla Regione a valere su fondi nazionali e/o comunitari, per le domande presentate in base alla presente legge, sussistendo i requisiti di ammissibilità da parte dei soggetti beneficiari e previa comunicazione alle società che hanno presentato domanda, può essere proposto il trasferimento su tali strumenti. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono, comunque, prioritariamente assegnate alle imprese che non hanno altra possibilità di ottenere fonti agevolative nazionali e comunitarie alternative. Gli altri eventuali criteri di priorità sono definiti con apposite disposizioni attuative deliberate dalla Giunta regionale. 4. La Fi.La.S. può, inoltre, a richiesta della Regione, utilizzare una quota del fondo di cui al comma 1 per spese connesse all'attuazione di programmi comunitari, di leggi nazionali e regionali e per la realizzazione di azioni sperimentali finalizzate alla promozione ed allo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) del Lazio. Art. 4 (5)
1. Le domande per accedere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) devono essere presentate alla Fi.La.S., che provvede ad effettuare le verifiche istruttorie che sono sottoposte, per le conseguenti decisioni, al nucleo di valutazione di cui al comma 2. 2. Il nucleo di valutazione, istituito presso la Fi.La.S., è composto dal direttore della Fi.La.S. e da tre dirigenti regionali designati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive e dall'Assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione, coordinamento risorse comunitarie. La costituzione del nucleo di valutazione è formalizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il nucleo di valutazione verifica la conformità delle proposte di intervento ai contenuti della presente legge esprimendo un parere di conformità, positivo o negativo, entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta trasmessa dalla Fi.La.S.. 3. A seguito del parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione, la Fi.La.S. provvede alla concessione dei benefici previsti dalla presente legge, sulla base della convenzione di cui all'articolo 1, comma 3. 4. Per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, la Fi.La.S. sottopone all'assessorato regionale competente in materia di bilancio un programma delle iniziative che intende attivare, al fine di ottenere l'autorizzazione al prelievo dei relativi fondi, secondo le modalità definite nella convenzione di cui all'articolo 1, comma 3. Art. 5 (6) 1. Gli interessi ed i rendimenti maturati sul fondo vanno ad incrementare il fondo stesso. 2. Alle spese di gestione del fondo la Fi.La.S. fa fronte utilizzando una quota dei fondi conferiti dalla Regione stabilita nella convenzione di cui all'articolo 1, comma 3. Art. 6 (7)
1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale del capitolo numero 28155, denominato: "Fondo per l'innovazione delle PMI" con lo stanziamento di lire 16 miliardi per l'anno 2001, 2 miliardi per l'anno 2002 e 2 miliardi per l'anno 2003. 2. Il capitolo numero 22150 resta iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui.]
(1a) Legge abrogata dal numero 45) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |