Art. 1 1. La Regione, allo scopo di favorire la costituzione di aziende agricole valide ed efficienti sotto il profilo tecnico-economico, concede un concorso negli interessi sui mutui di durata di anni quindici per l'arrotondamento, l'accorpamento e l'acquisto di fondi rustici rispondenti ai criteri ed alle finalità di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817 (2).
Art. 1 bis
1. Le agevolazioni creditizie di cui all’articolo 1 sono concesse agli aventi diritto in unica soluzione, mediante l’attuazione del concorso interessi regionali calcolato al tasso di riferimento vigente al momento del perfezionamento della determinazione del dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo agricolo e mondo rurale che approva la graduatoria delle domande ritenute ammissibili al finanziamento previsto dalla presente legge.(2a)
Art. 2
1. I destinatari delle agevolazioni creditizie previste dalla presente legge sono i coltivatori diretti proprietari, o mezzadri, i coloni parziali, i compartecipanti esclusi quelli stagionali, gli affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, nonchè altri lavoratori manuali della terra, singoli od associati in cooperativa. 2. Nella concessione dei mutui deve essere data preferenza: a) alle operazioni di arrotondamento, accorpamento ed acquisto di terreni proposte da giovani coltivatori diretti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, sino alla concorrenza del 30 per cento delle disponibilità finanziarie annue; b) ai coltivatori che, essendo scaduti od in scadenza i contratti di affittanza agraria, di colonia parziaria o mezzadria, vogliano procedere all'acquisizione dei fondi stessi; c) alle operazioni di arrotondamento, accorpamento ed acquisto proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previste dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 e successive modificazioni ed integrazioni; d) alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici perseguono finalità di ricomposizione fondiaria, destinata ad ampliare le aziende. 3. Le agevolazioni previste dalla presente legge riguardanti giovani dell'età compresa tra i 18 ed i 40 anni, non contrastano con quelle previste dal regolamento C.E.E. n. 797 del 1985.
1. Gli interventi creditizi di cui al precedente articolo 1 sono concessi anche nei trasferimenti a titolo oneroso del fondo o quota di esso, proposti da componenti la famiglia coltivatrice, a favore degli altri componenti semprechè siano coltivatori diretti e sussistano i previsti requisiti. 2. Le operazioni previste dal precedente comma hanno precedenza assoluta. (Omissis) (3).
Art. 4.
1 L'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) è autorizzato alla realizzazione di progetti specifici di ricomposizione e riordino fondiario anche a titolo dimostrativo. 2. La spesa necessaria per la realizzazione dei progetti di cui al precedente comma sarà determinata in sede di predisposizione del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1989 e seguenti.
Art. 5
1. Le domande per la concessione delle agevolazioni creditizie, di cui all'articolo 1, vanno presentate al settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio, che provvede alla istruttoria delle stesse entro due mesi dalla loro ricezione. 2. Con deliberazione della Giunta regionale si provvederà all'approvazione del programma di intervento ed alla concessione del mutuo agevolato richiesto. La deliberazione assunta sarà inviata per conoscenza alla competente commissione permanente per l'agricoltura. 3. L'Assessorato agricoltura comunicherà con proprio nulla-osta, all'istituto di credito mutuante l'autorizzazione all'erogazione del mutuo agevolato concesso (4).
Art. 6
1. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari a quello minimo agevolato stabilito dalle vigenti disposizioni legislative in materia di credito agrario di miglioramento. 2. I mutui di cui trattasi possono essere concessi fino all'intero ammontare del prezzo di acquisto dei fondi, ritenuto ammissibile (5).
Art. 6-bis
1. I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie, di cui alla presente legge, sono soggetti per quindici anni a vincolo di indivisibilità. 2. L'estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquisito con i benefici della presente legge, non possono avere luogo prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto (6).
Art. 6-ter
1. I mutui di cui alla presente legge sono ad ogni effetto considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e per essi si applicano le disposizioni della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, nonchè quelle concernenti il fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni (7).
Art. 6-quater
1. In ogni caso, ciascuna azienda agricola può beneficiare dell'aiuto previsto dalla presente legge limitatamente al 35 per cento del volume degli investimenti, ad eccezione delle seguenti zone per le quali l'aiuto è limitato al 75 per cento dal volume medesimo: a) zone di montagna e svantaggiate, definite dalla direttiva 75/268 CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, per gli aiuti concessi fino al 9 giugno 1997; b) zone svantaggiate delimitate conformemente agli articoli 21, 22, 23, 24, e 25 del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, per gli aiuti concessi dopo il 9 giugno 1997. 2. I limiti di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva dalla data di entrata in vigore della l.r. 44/1989. 3. Gli aiuti erogati in eccesso a quanto previsto dai commi 1 e 2 sono recuperati con le modalità previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (8).
Art. 7
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano disposizioni di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817.
Art. 8
1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991, graverà per l'anno 1989 sul capitolo n. 01710, che viene istituito nel bilancio preventivo 1989 con la seguente denominazione: "Interventi a favore dello sviluppo della proprietà diritto-coltivatrice e della ricomposizione fondiaria". 2. All'onere di cui sopra relativo al 1989 si fa fronte mediante utilizzazione, in termine di competenza, dello stanziamento del fondo globale iscritto al capitolo n. 29801, lettera d), elenco 4, allegato al bilancio 1989. 3. Per gli anni 1990 e 1991 la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 1989-1991, in corrispondenza del fondo globale suddetto. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 1 agosto 1989, n. 21, S.O. n. 1 (2) Articolo così modificato dall'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 57. (2a) Articolo inserito dall'articolo 72 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (3) Seguiva un comma abrogato dall'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 60. (4) Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 57. (5) Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 57. (6) Articolo aggiunto dall'art. 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 57. (7) Articolo aggiunto dall'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 57 (8) Articolo aggiunto dall'art. 15 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57.
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