Disciplina regionale della caccia per l'annata venatoria 1974- 1975. Elenco della fauna selvatica (1) (2)

Numero della legge: 36
Data: 23 luglio 1974
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/1974

L.R. 23 Luglio 1974, n. 36
Disciplina regionale della caccia per l'annata venatoria 1974- 1975. Elenco della fauna selvatica (1) (2)


[ Art. 1

E' istituito il regime di caccia controllata gratuita per tutti i titolari di licenza di caccia, su tutto il territorio della Regione, con le limitazioni previste dalla presente legge e dalle disposizioni legislative in materia di caccia.

Art. 2


L'esercizio della caccia, alle condizioni previste dal calendario provinciale venatorio annuale, è consentito esclusivamente alle sottoelencate specie di fauna selvatica:

Mammiferi
capriolo, cervo, cinghiale, coniglio selvatico, daino, donnola, lepre comune, nutria o castorino;

Uccelli
albastrello, allodola, lazavola, averle (le), beccaccia, beccaccino, calandra, canapiglia, cesena, chiurlo (i), codone, colombaccio, colombella, coturnice, croccolone, culbianco, fagiano comune, fischione, folaga, fringuello, frosone, frullino, gallinella d'acqua, gambetta, germano reale, gruccione, maramgone, marzaiola, merlo, mestolone, morette (le), moriglione, oche (le), pantana, passera d'Italia, passera mattugia, pavoncella, pernice rossa, pettegola, pispola, pispolona, pittima (le), piviere (i), porciglione, quaglia, rigolo, schiribilla, starna, storno, tordella, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora, totano, tottavilla, voltolino.
Il Presidente della Giunta regionale, sentiti i comitati provinciale della caccia o su proposta degli stessi e sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può decretare inclusioni ed esclusioni di specie di fauna selvatica.

Art. 3


L'esercizio venatorio è consentito dal 25 agosto 1974 al 1^ gennaio 1975, limitatamente ai giorni di domenica, martedì e giovedì oltre che in tutti gli altri giorni riconosciuti festivi per legge.
Il Presidente della Giunta regionale, per esigenze di carattere generale, su proposta dei comitati provinciale della caccia, può modificare tali giorni di permesso di caccia.

Art. 4


Dal 2 gennaio al 31 marzo 1975, l'esercizio venatorio è consentito limitatamente a tre giorni alla settimana a libera scelta del cacciatore, escluso il giovedì. Per poter esercitare la caccia nell'ambito del territorio regionale ogni cacciatore dovrà essere munito dell'apposito tesserino nominativo regionale - di cui all'accluso modello (allegato A) (omissis) - predisposto a cura dei comitati provinciali della caccia e rilasciato, al costo di lire 100, previa presentazione del porto d'armi per uso di caccia.
Per il rilascio del tesserino sono stabilite le seguenti norme:
1) ogni cacciatore sia della regione del Lazio che delle altre regioni dovrà farne richiesta ai comitati provinciali della caccia od alle associazioni venatorie, previa presentazione del porto d'armi per uso di caccia, sul quale verrà apposto un timbro comprovante il ritiro del tesserino;
2) ogni cacciatore dovrà usufruire delle giornate di caccia secondo le disposizioni indicate nel tesserino stesso, con l'obbligo di indicare a penna negli appositi spazi la data del giorno di caccia prescelto, immediatamente prima del suo effettivo inizio.

Art. 5


L'esercizio venatorio è soggetto alle seguenti limitazioni:
1) la caccia alla coturnice è consentita dal 13 ottobre 1974;
2) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1^ novembre 1974;
3) la caccia alla starna si chiude il 1^ dicembre 1974;
4) il 1^ gennaio, chiusura generale della caccia alla selvaggina stanziale protetta, ad eccezione del cinghiale e del maschio del cervo e del daino;
5) la caccia al cinghiale, maschi del cervo e del daino, è consentita dal 10 novembre 1974 al 31 gennaio 1975 nei modi che verranno indicati dai comitati provinciali della caccia nei rispettivi calendari venatori;
6) la caccia al fringuello, germano e folaga è consentita fino al 28 febbraio 1975; al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, palmipedi e trampolieri fino al 31 marzo 1975;
7) dal 1^ febbraio 1975 l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria è consentito solo da appostamento senza l'uso del cane. L'accesso e l'abbandono definitivo degli appostamenti deve avvenire con il fucile scarico;
8) l'esercizio della caccia con l'uso del cane da ferma è consentito dal 1^ febbraio fino al 31 marzo 1975, esclusivamente nella paludi, stagni, prati marcitori e lungo i laghi, i corsi dei fiumi e sul litorale marino, su una fascia di 2000 metri dal battente d'onda, escluse le zone con colture in atto;
9) è fatto divieto assoluto di caccia al tasso, all'istrice ed agli uccelli rapaci diurni e notturni;
10) l'esercizio della caccia a cavallo con cani da seguito, con espresso divieto dell'impiego di armi da fuoco di appoggio, potrà essere autorizzato dal Presidente della Giunta, sentiti i presidenti dei comitati provinciali della caccia dal 1^ ottobre 1974 al 30 marzo 1975;
11) è vietata la caccia sul litorale marino e la posta serale e mattutina alla beccaccia.

Art. 6


E' consentita, per ogni giornata di caccia, l'uccisione di non più di tre capi di selvaggina stanziale protetta di cui una sola lepre e non più di due starne.
Il cinghiale e il coniglio selvatico possono essere abbattuti senza limitazione di capi.

Art. 7


Le limitazioni di tempo, di cui alla presente legge, sono estese anche a tutte le riserve di caccia ricadenti nella Regione.

Art. 8


Il cacciatore che contravvenga alle disposizioni contenute nella presente legge è punito con le sanzioni previste dal vigente testo unico sulla caccia, nonchè - posteriormente al 1^ gennaio 1975 - con la revoca del tesserino venatorio regionale da parte del comitato provinciale della caccia territorialmente interessato.

Art. 9


Per l'incremento naturale, la protezione delle specie selvatiche rarefatte od in via di estinzione, dei ceppi residui delle specie autoctone nonchè per la tutela dell'ambiente naturale, è data facoltà ai comitati provinciali della caccia di costituire per la stagione venatoria 1974-1975, nel territorio delle rispettive province, zone da adibire alla protezione ed al rifugio della fauna, sia stanziale che migratoria, nelle quali è vietata ogni forma di attività venatoria. Tali zone non devono essere superiori ad ettari 1.000 e dovranno essere delimitate con apposite tabelle perimetrali, a cura dei comitati provinciali della caccia territorialmente interessati, ferme restando le disposizioni relative alla distanza di cui all'art. 64, 2^ comma, del vigente testo unico sulla caccia.

Art. 10


I comitati provinciali della caccia, su richiesta delle associazioni venatorie o cinofile, possono autorizzare, nelle zone di ripopolamento e cattura, sia nei periodi di caccia chiusa che aperta, l'allenamento, l'addestramento e l'effettuazione di prove a carattere tecnico per cani da caccia, stabilendo le misure necessarie per la salvaguardia della selvaggina e delle colture agricole. La gestione delle prove è affidata all'associazione che ha ottenuto l'autorizzazione. L'associazione stessa risponde, nei confronti degli imprenditori agricoli, degli eventuali danni provocati alle colture.

Art. 11


Al fine di assicurare un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria in regime di caccia controllata, la vigilanza nell'applicazione della presente legge, a norma degli artt. 68 e 69 del vigente testo unico sulla caccia, resta affidata agli agenti ed agli ufficiali di polizia giudiziaria, alle guardie venatorie dei comitati provinciali della caccia, alle guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie e al personale dipendente dalle amministrazioni provinciali in possesso del decreto di guardia giurata volontaria.

Art. 12


Il Presidente della Giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate, nei casi ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, soppravvenuta per particolari condizioni stagionali o climatiche o per malattie ed altre calamità.

Art. 13


I presidenti dei comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del comitato, pubblicano entro il 1^ luglio 1974 il calendario venatorio della provincia, relativo alla intera annata venatoria.

Art. 14


Per la protezione e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali ed al fine di assicurare un efficiente servizio di vigilanza per la prevenzione e la repressione di reati venatori, sopratutto nei territori sottratti al libero esercizio della caccia (oasi di protezione e di rifugio della fauna e zone di ripopolamento e cattura) viene prevista una spesa di lire 200.000.000.
La Giunta regionale provvede alla ripartizione ed assegnazione di tale somma in favore dei comitati provinciali della caccia e delle associazioni venatorie, sentita la commissione competente.
Tale ripartizione ed assegnazione viene effettuata dalla Giunta stessa, sulla base dell'importanza faunistica e delle zone sottratte al libero esercizio venatorio che necessitano di particolare vigilanza.
All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 2982 del bilancio di previsione per l'anno 1974 ed iscrizione della somma stessa al cap. 1760 da istituirsi nel medesimo bilancio con la seguente denominazione: "Contributi da erogare ai comitati provinciali della caccia, alle associazioni venatorie al fine di assicurare un'efficiente protezione e salvaguardia dei valori naturali e ambientali in regime di caccia controllata".

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'Assessore al bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 15


La presente legge regionale, stante l'imminente scadenza dei termini di emissione dei calendari venatori provinciali, è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Note:


(1) Pubblicata sul BUR 30 luglio 1974, n. 21 (S.O.).

(2) Legge abrogata dal numero 70) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n . 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.