L.R. 28 Ottobre 2002, n. 35 |
Riconoscimento ed incentivazione dei mercati delle qualità (1) (2) |
SOMMARIO Art. 1 Oggetto e finalità Art. 2 Mercati delle qualità Art. 3 Riconoscimento e logo "mercato delle qualità" Art. 4 Incentivi Art. 5 Sanzioni amministrative Art. 6 Monitoraggio Art. 7 Disposizione finanziaria [ Art. 1
(Oggetto e finalità) 1. La Regione, salvo quanto disciplinato dalla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche, riconosce ed incentiva, anche in attuazione del principio di sussidiarietà, i mercati delle qualità al fine di sviluppare il commercio al dettaglio su aree pubbliche e tutelare il consumatore. Art. 2
(Mercati delle Qualità) 1. Si definisce "mercato delle qualità" il mercato al dettaglio ubicato nel territorio regionale, in possesso dei requisiti minimi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), nel quale si vendono o si somministrano prevalentemente prodotti di qualità alimentari o non alimentari conformi ai criteri di cui all'articolo 24 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 (che modifica il regolamento CE n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia), inclusi i prodotti di qualità del Lazio. (2) Art. 3
(Riconoscimento e logo "mercato delle qualità") 1. Su domanda degli operatori del mercato interessato, presentata attraverso le relative associazioni, la struttura regionale competente in materia di commercio, accertata la presenza dei requisiti minimi di cui al comma 3, lettera a), effettua il riconoscimento del mercato e concede l’uso del logo regionale "mercato delle qualità" in conformità a quanto disciplinato al comma 3, lettera c). 2. Gli operatori del "mercato delle qualità" che vendono prevalentemente i prodotti di cui all’articolo 2 devono esporre , in relazione ai prodotti stessi, il logo regionale con la indicazione della categoria di merce commercializzata. 3. Con regolamento regionale sono disciplinati: a) i requisiti minimi del "mercato delle qualità" specificando, ove ritenuto opportuno, l’elencazione delle merci di cui all’articolo 2, anche mediante l'adozione di appositi disciplinari o specifiche tecniche; b) le modalità di presentazione e di istruzione delle domande di cui al comma 1; c) le caratteristiche del logo regionale "mercato delle qualità" e le relative modalità d’uso; d) i casi in cui si procede alla revoca della concessione all’uso del logo regionale "mercato delle qualità"; e) le modalità ed i parametri di riferimento per il monitoraggio di cui all’articolo 6. Art. 4
(Incentivi) 1. La Regione, attraverso l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio "Sviluppo Lazio S.p.A" di seguito denominata Agenzia Sviluppo Lazio che può avvalersi del supporto degli altri soggetti specializzati della rete di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, concernente le disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio 1999, al fine di incentivare i mercati delle qualità, concede contributi a: a) operatori singoli ed associati i quali vendono o intraprendono la vendita dei prodotti elencati nell’articolo 2; b) associazioni di mercato, associazioni di categoria o forme associative tra mercati. 2. Con il regolamento di cui all’articolo 3, comma 3 sono determinati: a) i requisiti dei soggetti beneficiari; b) la tipologia e l’entità dei contributi concedibili e le spese ammissibili; c) le procedure di concessione e di erogazione dei contributi; d) i termini e le modalità dei controlli; e) le cause e le modalità di revoca dei contributi. Art. 5
(Sanzioni amministrative) 1. Chiunque usa il logo regionale "mercato delle qualità" senza aver avuto dalla Regione la relativa concessione ai sensi dell’articolo 3, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 1000,00 ed un massimo di euro 10.000,00. 2. Chiunque, avendo avuto la concessione all'uso del logo regionale "mercato delle qualità", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lo usa per la vendita di prodotti che non rientrano nelle categorie di merci di cui all’articolo 2, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 3000,00. 3. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge. Ai sensi dell’articolo 182 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 , (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), i comuni provvedono altresì all’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, introitando le somme delle sanzioni stesse. 4. Qualora, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, i comuni accertino un uso del logo regionale "mercato delle qualità" non conforme alle modalità disciplinate ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), ne danno immediata comunicazione alla Regione ai fini dell’eventuale revoca dell’uso stesso. Art. 6
(Monitoraggio) 1. L’Osservatorio regionale per il commercio, istituito dall’articolo 8 della l.r. 33/1999 e successive modifiche, anche sulla base dei dati forniti dall’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL), effettua il monitoraggio sull’attuazione della presente legge secondo le modalità ed i parametri di riferimento disciplinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera e). Art. 7
(Disposizione finanziaria) 1. Gli oneri finanziari connessi all'attuazione della presente legge previsti per l'anno 2002 in euro 513.358,16 sono posti a carico dei fondi speciali di cui alle leggi regionali 3 luglio 1986, n. 28, 20 luglio 1988, n. 40, 9 marzo 1990, n. 28, gestiti dall'Agenzia Sviluppo Lazio, per la parte residua non ancora utilizzata.] Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 novembre 2002, n. 32, S.O. n. 7 (2) Legge abrogata dall'articolo 107, comma 1, lettera m), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |