| L.R. 25 Maggio 1995, n. 41 (1) |
|
Modifica alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 72, concernente: "Istituzione della consulta regionale dell'artigianato ed interventi a favore delle organizzazioni regionali degli artigiani".
|
|
Art. 1 1. (Omissis) (2). Art. 2 1. (Omissis) (3). Art.3 1. (Omissis) (4). Art. 4 1. (Omissis) (5). 2. (Omissis) (6). Art. 5 1. (Omissis) (7). Art. 6 1. (Omissis) (8). Art. 7 1. Nella prima attuazione della legge sono riconosciuti alle associazioni aventi diritto contributi per le attività svolte nell'anno 1995. 2. Il 50 per cento della somma disponibile per l'esercizio finanziario 1995, viene destinato alle finalità di cui al comma 1, viene assegnato in parti proporzionali alle attività programmate dalle associazioni aventi diritto. 3. L'erogazione dei contributi assegnati viene disposta per il 50 per cento contestualmente al provvedimento di concessione e per la parte residua sulla base del consuntivo delle spese sostenute. 4. Ai fini dell'assegnazione dei contributi per le attività relative all'annualità di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono considerate valide le domande presentate entro il 30 giugno dell'anno 1994. Art. 8 1. All'onere finanziario si provvederà con finanziamento annuale a carico del bilancio sul cap. 22216. Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 giugno 1995, n. 17. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 10 febbraio 1996, n. 5 (S. S. n. 3). (3) Abroga l'art. 2 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 72. (4) Sostituisce l'art. 3 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 72. (5) Sostituisce il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 72. (6) Abroga il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 72. (7) Modifica l'art. 7 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 72. (8) Sostituisce l'art. 8 della legge regionale 4 novembre 1971, n. 72. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |