Norme per il funzionamento delle commissioni in materia di accertamento dell' invalidita' civile, delle minorazioni visive, del sordomutismo, nonche' del collegio medico per l' accertamento della compatibilita' dello stato psico - fisico dell' invalido rispetto alle mansioni lavorative. (1)

Numero della legge: 2
Data: 3 gennaio 1986
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/1986

L.R. 03 Gennaio 1986, n. 2
Norme per il funzionamento delle commissioni in materia di accertamento dell' invalidita' civile, delle minorazioni visive, del sordomutismo, nonche' del collegio medico per l' accertamento della compatibilita' dello stato psico - fisico dell' invalido rispetto alle mansioni lavorative. (1)

Art. 1

Commissione sanitaria di prima istanza
per l' accertamento dell' invalidita' civile

E' costituita presso ciascuna unita' sanitaria locale la
commissione sanitaria per l' accertamento dell' invalidita'
civile di cui all' articolo 7 della legge 30 marzo 1971,
n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni.
Essa e' nominata dal comitato di gestione ed e' composta:
a) da un medico dipendente dall' unita' sanitaria
locale specialista od esperto in medicina legale preferibilmente
di posizione funzionale apicale, con funzioni
di presidente;
b) da un medico dipendente dall' unita' sanitaria locale
appartenente all' area funzionale di prevenzione e
sanita' pubblica preferibilmente esperto in medicina del
lavoro;
c) da un medico scelto su terna indicata dall' associazione
nazionale dei mutilati ed invalidi civili nella
nuova veste da esso assunta per effetto del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Qualora entro trenta giorni dalla richiesta la terna
di cui al precedente comma, lettera c), non sia stata
indicata, il comitato di gestione provvede autonomamente.
Le funzioni di segretario della commissione sono affidate
dal comitato di gestione ad un dipendente dell'
unita' sanitaria locale, del ruolo amministrativo con
posizione funzionale di collaboratore od assistente.
Art. 2
Commissione sanitaria regionale
per l' accertamento dell' invalidita' civile

La commissione sanitaria regionale, di cui all' articolo
9 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni
ed integrazioni, e' nominata con deliberazione
della Giunta regionale ed e' cosi' composta:
a) da un medico della Regione o da un medico
iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario
nazionale di posizione funzionale apicale specialista
in medicina legale, con funzioni di presidente;
b) da un docente universitario di medicina ovvero
da un primario di medicina generale, iscritto nei ruoli
nominativi regionali del servizio sanitario nazionale;
c) da un docente universitario in medicina del lavoro
o da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali
del servizio sanitario nazionale specialista od esperto
in medicina del lavoro;
d) da un medico specialista in discipline neuropsichiatriche;
e) da un medico scelto su terna indicata dall' associazione
nazionale mutilati ed invalidi civili nella nuova
veste da esso assunta per effetto dell' articolo 115 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
Qualora entro trenta giorni dalla richiesta la terna di
cui al precedente comma, lettera e), non sia stata indicata,
la Giunta regionale provvede autonomamente.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
direttivo amministrativo della Regione.
La commissione ha sede presso una unita' sanitaria
locale individuata dalla Regione.
Art. 3
Commissione sanitaria di prima istanza
per l' accertamento delle minorazioni visive

La commissione sanitaria di prima istanza per l' accertamento
delle minorazioni visive, di cui all' articolo 10
ed all' articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382 e
successive modificazioni ed integrazioni, e' istituita in
ambito provinciale presso l' unita' sanitaria locale del
capoluogo di provincia e, per la provincia di Roma,
presso una unita' sanitaria locale compresa nel territorio
del comune di Roma individuata dall' assemblea generale.
La commissione e' nominata dal comitato di gestione
ove ha sede ed e' composta:
a) da un medico dipendente dall' unita' sanitaria
locale specialista od esperto in medicina legale, preferibilmente
di posizione funzionale apicale, con funzioni
di presidente;
d) da un primario od aiuto oculista dipendente dall'
unita' sanitaria locale ove ha sede la commissione;
c) da un medico oculista scelto su terna indicata
dall' unione nazionale ciechi nella nuova veste da essa
assunta per effetto dell' articolo 115 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Qualora entro trenta giorni dalla richiesta la terna
di cui al precedente comma, lettera c), non sia stata
indicata, il comitato di gestione provvede autonomamente.
Le funzioni di segretario della commissione sono affidate
ad un dipendente dell' unita' sanitaria locale presso
cui ha sede la commissione stessa, appartenente al ruolo
amministrativo con posizione funzionale di collaboratore
od assistente.

Art. 4
Commissione sanitaria regionale
per l' accertamento delle minorazioni visive

La commissione sanitaria regionale, di cui all' articolo
12 della legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive
modificazioni ed integrazioni, e' nominata dalla Giunta
regionale ed e' cosi' composta:
a) da un medico della Regione o da un medico
iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del
servizio sanitario nazionale, preferibilmente di posizione
funzionale apicale, specialista in medicina legale con
funzioni di presidente;
b) da un docente universitario in clinica oculistica;
c) da un oculista scelto su terna proposta dall' unione
nazionale ciechi nella nuova veste da essa assunta
per effetto dell' articolo 115 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Qualora entro trenta giorni dalla richiesta la terna
di cui al precedente comma, lettera c), non sia stata
indicata, la Giunta regionale provvede autonomamente.
Le funzioni di segretario della commissione sono
svolte da un funzionario direttivo amministrativo della
Regione.
La commissione ha sede presso una unita' sanitaria
locale individuata dalla Regione.
Art. 5
Commissione sanitaria di prima istanza
per l' accertamento del sordomutismo

La commissione sanitaria di prima istanza per l' accertamento
del sordomutismo, di cui all' articolo 3 della
legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni
ed integrazioni, e' istituita in ambito provinciale presso
l' unita' sanitaria locale del capoluogo di provincia e, per
la provincia di Roma, presso la unita' sanitaria locale,
compresa nel territorio del comune di Roma, individuata
dall' assemblea generale.
La commissione e' nominata dal comitato di gestione
dell' unita' sanitaria locale ove ha sede ed e' composta:
a) da un medico dipendente dall' unita' sanitaria locale
specialista od esperto in medicina legale, preferibilmente
di posizione funzionale apicale, con funzioni
di presidente;
b) da un primario od aiuto otorinolaringoiatra dipendente
dalla unita' sanitaria locale ove ha sede la
commissione;
c) da un medico designato dalla sezione provinciale dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti nella nuova veste da esso assunta per effetto dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616. (2)

Qualora entro trenta giorni dalla richiesta la terna
di cui al precedente comma, lettera c), non sia stata
indicata, il comitato di gestione provvede autonomamente.
Le funzioni di segretario della commissione sono
svolte da un dipendente dell' unita' sanitaria locale presso
cui ha sede la commissione stessa, appartenente al
ruolo amministrativo, con posizione funzionale di collaboratore
od assistente.
Art. 6
Commissione sanitaria regionale
per l' accertamento del sordomutismo

La commissione sanitaria regionale per l' accertamento
del sordomutismo, di cui all' articolo 4 della legge 26 maggio
1970, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni,
e' nominata con deliberazione della Giunta regionale
ed e' composta:
a) da un medico della Regione o da un medico
iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario
nazionale, di posizione funzionale apicale specialista
in medicina legale, con funzioni di presidente;
b) da un medico specialista in medicina del lavoro
o da un docente universitario in medicina del lavoro;
c) da un medico specialista in otorinolaringoiatria;
d) da un medico preferibilmente specializzato in
foniatria;
e) da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti nella nuova veste da esso assunta per l'effetto dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica
del 24 luglio 1977, n. 616. (3)
Qualora entro trenta giorni dalla richiesta la terna
di cui al precedente comma, lettera e), non sia stata
indicata, la Giunta regionale provvede autonomamente.
Le funzioni di segretario della commissione sono
svolte da un funzionario direttivo amministrativo della
Regione.
La commissione ha sede presso una unita' sanitaria
locale individuata dalla Regione.
Art. 7
Collegio medico per l' accertamento della compatibilita'
dello stato psico - fisico dell' invalido rispetto alle mansioni
lavorative affidate.

(4)


Art. 8
Norme di funzionamento delle commissioni per l' accertamento
della invalidita' civile, delle condizioni visive
e del sordomutismo e del collegio medico per l' accertamento
della compatibilita' dello stato psico - fisico
dell' invalido rispetto alle mansioni lavorative.

Le commissioni di cui alla presente legge devono pronunciarsi
sulle domande presentate dagli interessati
entro novanta giorni dalla data di ricevimento.
Entro dieci giorni dalla data della decisione il segretario
della commissione deve comunicare all' interessato
l' esito dell' accertamento, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento e, qualora il grado di invalidita'
dia diritto a provvidenze economiche ai sensi
della legislazione vigente, alla prefettura competente
per territorio, in base alla residenza anagrafica del cittadino
invalido.
Al fine di un migliore approfondimento diagnostico,
di una piu' esatta valutazione delle minorazioni e di un
corretto recupero funzionale e sociale dell' interessato,
le commissioni indicate al primo comma del presente
articolo possono, ai fini degli accertamenti di loro competenza,
consultare i competenti servizi delle unita' sanitarie
locali o richiedere a questi esami psicodiagnostici
ed attitudinali.
Le commissioni medesime, ove lo ritengano necessario
a causa della gravita' della minorazione, possono effettuare
gli accertamenti a domicilio dell' interessato, delegando,
all' uopo, due componenti di cui uno, ove occorra,
specialista nella disciplina attinente la natura
dell' invalidita'. La relativa decisione e', comunque, adottata
in seduta plenaria, sulla base delle risultanze della
visita domiciliare.
Le unita' sanitarie locali ove hanno sede le commissioni
di cui al presente articolo forniscono i mezzi per
il loro funzionamento e provvedono alle spese relative.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano,
per le commissioni indicate al presente articolo
e per gli accertamenti delle minorazioni di rispettiva
competenza, le disposizioni delle leggi statali vigenti
in materia.
Art. 9
Disposizioni comuni alle commissioni per l' accertamento
dell' invalidita' civile, delle condizioni visive e del
sordomutismo ed al collegio medico per l' accertamento
della compatibilita' dello stato psico - fisico dell' invalido
rispetto alle mansioni lavorative.

Per ciascun membro effettivo delle commissioni di
cui ai precedenti articoli deve essere nominato, con gli
stessi criteri dei membri effettivi, un supplente che
partecipi alle sedute in caso di assenza od impedimento
del rispettivo componente effettivo.
I presidente ed i componenti delle commissioni regionali
non possono far parte delle corrispondenti commissioni
di prima istanza.
La Giunta regionale ed i comitati di gestione competenti
alla nomina possono costituire piu' commissioni
in relazione al numero delle domande presentate. In tal
caso devono, comunque, essere tenuti un solo registro
di protocollo delle domande ed uno schedario unico.
In caso di carenza di personale in possesso dei requisiti
di professionalita' richiesti dalla presente legge
presso l' unita' sanitaria locale competente alla nomina,
la scelta potra' ricadere su personale dipendente da
altra unita' sanitaria locale, previo assenso della stessa.
Le dimissioni di un componente devono essere comunicate
all' organo che ha provveduto alla nomina il quale
provvedera' tempestivamente alla sostituzione.
Le commissioni gia' costituite e funzionanti alla data
di entrata in vigore della presente legge restano in
carica nella composizione risultante alla data stessa. La
sostituzione dei componenti e del segretario sara' effettuata,
a mano a mano che si verificheranno le relative
vacanze, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

Art. 10
Compensi

Il compenso da corrispondere ai componenti ed ai
segretari delle commissioni di cui alla presente legge
e' stabilito nella misura individuale di L. 15.000 per ogni
giornata di sedute oltre ad un compenso aggiuntivo,
per i componenti medici, di L. 3.000 per ogni accertamento
diagnostico eseguito.
L' onere per il pagamento dei compensi stabiliti dalla
presente legge fa carico, per la parte non ascrivibile
alla quota regionale del fondo sanitario nazionale, sui
fondi iscritti nel bilancio regionale al capitolo n. 26106
concernente: << Spese di funzionamento, compresi gettoni
ed altro, di commissioni, comitati ed organi consultivi >>.


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 gennaio 1986, n. 2

(2) Lettera sostituita dall'articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1989, n. 6

(3) Lettera sostituita dall'articolo 2 della legge regionale 11 gennaio 1989, n. 6

(4) Articolo abrogato dall'articolo 44, comma 4 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.