Art. 1
Commissione sanitaria di prima istanza per l' accertamento dell' invalidita' civile
E' costituita presso ciascuna unita' sanitaria locale la commissione sanitaria per l' accertamento dell' invalidita' civile di cui all' articolo 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni. Essa e' nominata dal comitato di gestione ed e' composta: a) da un medico dipendente dall' unita' sanitaria locale specialista od esperto in medicina legale preferibilmente di posizione funzionale apicale, con funzioni di presidente; b) da un medico dipendente dall' unita' sanitaria locale appartenente all' area funzionale di prevenzione e sanita' pubblica preferibilmente esperto in medicina del lavoro; c) da un medico scelto su terna indicata dall' associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili nella nuova veste da esso assunta per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Qualora entro trenta giorni dalla richiesta la terna di cui al precedente comma, lettera c), non sia stata indicata, il comitato di gestione provvede autonomamente. Le funzioni di segretario della commissione sono affidate dal comitato di gestione ad un dipendente dell' unita' sanitaria locale, del ruolo amministrativo con posizione funzionale di collaboratore od assistente.
Art. 2 Commissione sanitaria regionale per l' accertamento dell' invalidita' civile
La commissione sanitaria regionale, di cui all' articolo 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, e' nominata con deliberazione della Giunta regionale ed e' cosi' composta: a) da un medico della Regione o da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale di posizione funzionale apicale specialista in medicina legale, con funzioni di presidente; b) da un docente universitario di medicina ovvero da un primario di medicina generale, iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale; c) da un docente universitario in medicina del lavoro o da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale specialista od esperto in medicina del lavoro; d) da un medico specialista in discipline neuropsichiatriche; e) da un medico scelto su terna indicata dall' associazione nazionale mutilati ed invalidi civili nella nuova veste da esso assunta per effetto dell' articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Qualora entro trenta giorni dalla richiesta la terna di cui al precedente comma, lettera e), non sia stata indicata, la Giunta regionale provvede autonomamente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo amministrativo della Regione. La commissione ha sede presso una unita' sanitaria locale individuata dalla Regione.
Art. 3 Commissione sanitaria di prima istanza per l' accertamento delle minorazioni visive
La commissione sanitaria di prima istanza per l' accertamento delle minorazioni visive, di cui all' articolo 10 ed all' articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni, e' istituita in ambito provinciale presso l' unita' sanitaria locale del capoluogo di provincia e, per la provincia di Roma, presso una unita' sanitaria locale compresa nel territorio del comune di Roma individuata dall' assemblea generale. La commissione e' nominata dal comitato di gestione ove ha sede ed e' composta: a) da un medico dipendente dall' unita' sanitaria locale specialista od esperto in medicina legale, preferibilmente di posizione funzionale apicale, con funzioni di presidente; d) da un primario od aiuto oculista dipendente dall' unita' sanitaria locale ove ha sede la commissione; c) da un medico oculista scelto su terna indicata dall' unione nazionale ciechi nella nuova veste da essa assunta per effetto dell' articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Qualora entro trenta giorni dalla richiesta la terna di cui al precedente comma, lettera c), non sia stata indicata, il comitato di gestione provvede autonomamente. Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un dipendente dell' unita' sanitaria locale presso cui ha sede la commissione stessa, appartenente al ruolo amministrativo con posizione funzionale di collaboratore od assistente.
Art. 4 Commissione sanitaria regionale per l' accertamento delle minorazioni visive
La commissione sanitaria regionale, di cui all' articolo 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni, e' nominata dalla Giunta regionale ed e' cosi' composta: a) da un medico della Regione o da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, preferibilmente di posizione funzionale apicale, specialista in medicina legale con funzioni di presidente; b) da un docente universitario in clinica oculistica; c) da un oculista scelto su terna proposta dall' unione nazionale ciechi nella nuova veste da essa assunta per effetto dell' articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Qualora entro trenta giorni dalla richiesta la terna di cui al precedente comma, lettera c), non sia stata indicata, la Giunta regionale provvede autonomamente. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo amministrativo della Regione. La commissione ha sede presso una unita' sanitaria locale individuata dalla Regione.
Art. 5 Commissione sanitaria di prima istanza per l' accertamento del sordomutismo
La commissione sanitaria di prima istanza per l' accertamento del sordomutismo, di cui all' articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni, e' istituita in ambito provinciale presso l' unita' sanitaria locale del capoluogo di provincia e, per la provincia di Roma, presso la unita' sanitaria locale, compresa nel territorio del comune di Roma, individuata dall' assemblea generale. La commissione e' nominata dal comitato di gestione dell' unita' sanitaria locale ove ha sede ed e' composta: a) da un medico dipendente dall' unita' sanitaria locale specialista od esperto in medicina legale, preferibilmente di posizione funzionale apicale, con funzioni di presidente; b) da un primario od aiuto otorinolaringoiatra dipendente dalla unita' sanitaria locale ove ha sede la commissione;
c) da un medico designato dalla sezione provinciale dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti nella nuova veste da esso assunta per effetto dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616. (2) |
Qualora entro trenta giorni dalla richiesta la terna di cui al precedente comma, lettera c), non sia stata indicata, il comitato di gestione provvede autonomamente. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell' unita' sanitaria locale presso cui ha sede la commissione stessa, appartenente al ruolo amministrativo, con posizione funzionale di collaboratore od assistente.
Art. 6 Commissione sanitaria regionale per l' accertamento del sordomutismo
La commissione sanitaria regionale per l' accertamento del sordomutismo, di cui all' articolo 4 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni, e' nominata con deliberazione della Giunta regionale ed e' composta: a) da un medico della Regione o da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, di posizione funzionale apicale specialista in medicina legale, con funzioni di presidente; b) da un medico specialista in medicina del lavoro o da un docente universitario in medicina del lavoro; c) da un medico specialista in otorinolaringoiatria; d) da un medico preferibilmente specializzato in foniatria;
e) da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti nella nuova veste da esso assunta per l'effetto dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica |
del 24 luglio 1977, n. 616. (3) Qualora entro trenta giorni dalla richiesta la terna di cui al precedente comma, lettera e), non sia stata indicata, la Giunta regionale provvede autonomamente. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo amministrativo della Regione. La commissione ha sede presso una unita' sanitaria locale individuata dalla Regione.
Art. 7 Collegio medico per l' accertamento della compatibilita' dello stato psico - fisico dell' invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate.
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Art. 8 Norme di funzionamento delle commissioni per l' accertamento della invalidita' civile, delle condizioni visive e del sordomutismo e del collegio medico per l' accertamento della compatibilita' dello stato psico - fisico dell' invalido rispetto alle mansioni lavorative.
Le commissioni di cui alla presente legge devono pronunciarsi sulle domande presentate dagli interessati entro novanta giorni dalla data di ricevimento. Entro dieci giorni dalla data della decisione il segretario della commissione deve comunicare all' interessato l' esito dell' accertamento, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, qualora il grado di invalidita' dia diritto a provvidenze economiche ai sensi della legislazione vigente, alla prefettura competente per territorio, in base alla residenza anagrafica del cittadino invalido. Al fine di un migliore approfondimento diagnostico, di una piu' esatta valutazione delle minorazioni e di un corretto recupero funzionale e sociale dell' interessato, le commissioni indicate al primo comma del presente articolo possono, ai fini degli accertamenti di loro competenza, consultare i competenti servizi delle unita' sanitarie locali o richiedere a questi esami psicodiagnostici ed attitudinali. Le commissioni medesime, ove lo ritengano necessario a causa della gravita' della minorazione, possono effettuare gli accertamenti a domicilio dell' interessato, delegando, all' uopo, due componenti di cui uno, ove occorra, specialista nella disciplina attinente la natura dell' invalidita'. La relativa decisione e', comunque, adottata in seduta plenaria, sulla base delle risultanze della visita domiciliare. Le unita' sanitarie locali ove hanno sede le commissioni di cui al presente articolo forniscono i mezzi per il loro funzionamento e provvedono alle spese relative. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, per le commissioni indicate al presente articolo e per gli accertamenti delle minorazioni di rispettiva competenza, le disposizioni delle leggi statali vigenti in materia.
Art. 9 Disposizioni comuni alle commissioni per l' accertamento dell' invalidita' civile, delle condizioni visive e del sordomutismo ed al collegio medico per l' accertamento della compatibilita' dello stato psico - fisico dell' invalido rispetto alle mansioni lavorative.
Per ciascun membro effettivo delle commissioni di cui ai precedenti articoli deve essere nominato, con gli stessi criteri dei membri effettivi, un supplente che partecipi alle sedute in caso di assenza od impedimento del rispettivo componente effettivo. I presidente ed i componenti delle commissioni regionali non possono far parte delle corrispondenti commissioni di prima istanza. La Giunta regionale ed i comitati di gestione competenti alla nomina possono costituire piu' commissioni in relazione al numero delle domande presentate. In tal caso devono, comunque, essere tenuti un solo registro di protocollo delle domande ed uno schedario unico. In caso di carenza di personale in possesso dei requisiti di professionalita' richiesti dalla presente legge presso l' unita' sanitaria locale competente alla nomina, la scelta potra' ricadere su personale dipendente da altra unita' sanitaria locale, previo assenso della stessa. Le dimissioni di un componente devono essere comunicate all' organo che ha provveduto alla nomina il quale provvedera' tempestivamente alla sostituzione. Le commissioni gia' costituite e funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica nella composizione risultante alla data stessa. La sostituzione dei componenti e del segretario sara' effettuata, a mano a mano che si verificheranno le relative vacanze, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.
Art. 10 Compensi
Il compenso da corrispondere ai componenti ed ai segretari delle commissioni di cui alla presente legge e' stabilito nella misura individuale di L. 15.000 per ogni giornata di sedute oltre ad un compenso aggiuntivo, per i componenti medici, di L. 3.000 per ogni accertamento diagnostico eseguito. L' onere per il pagamento dei compensi stabiliti dalla presente legge fa carico, per la parte non ascrivibile alla quota regionale del fondo sanitario nazionale, sui fondi iscritti nel bilancio regionale al capitolo n. 26106 concernente: << Spese di funzionamento, compresi gettoni ed altro, di commissioni, comitati ed organi consultivi >>. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 gennaio 1986, n. 2 (2) Lettera sostituita dall'articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1989, n. 6 (3) Lettera sostituita dall'articolo 2 della legge regionale 11 gennaio 1989, n. 6 (4) Articolo abrogato dall'articolo 44, comma 4 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11
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