Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1982, n. 56, concernente: << Interventi regionali straordinari per il collegamento delle Isole Pontine con i porti regionali del Lazio >> (1) (2)

Numero della legge: 1
Data: 7 gennaio 1987
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/1987

L.R. 07 Gennaio 1987, n. 1
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1982, n. 56, concernente: << Interventi regionali straordinari per il collegamento delle Isole Pontine con i porti regionali del Lazio >> (1) (2)


[ Art. 1
Disposizioni generali


Sono confermate le disposizioni di cui alla legge
regionale 17 dicembre 1982, n. 56, concernente << Interventi
regionali straordinari per il collegamento delle
isole Pontine con i porti regionali del Lazio >>, fatta
eccezione per le previsioni di cui ai successivi articoli
che risultino in contrasto con la legge stessa.

Art. 2
Trasporto di merci speciali


La Regione puo' intervenire finanziariamente a favore
dei comuni di Ponza e di Ventotene per l' espletamento
del servizio di trasporto di alcune merci speciali
che non sia possibile effettuare con le ordinarie modalita'
per motivi di igiene e di sicurezza.
La concessione del finanziamento di cui al precedente
comma e' subordinata alla verifica di inadeguatezza del
servizio fornito dalla societa' convenzionata con il Ministero
della marina mercantile.

Art. 3
Attivita' pregressa


Per il biennio 1984- 1985, la Giunta regionale e' autorizzata
ad erogare i contributi alle ditte che hanno
esercitato il servizio in conformita' a quanto determinato
dalla provincia di Latina con deliberazione 11 aprile
1986, n. 141, con i seguenti ulteriori correttivi:
1) i costi per ciascuna linea ammessa a finanziamento
devono essere rapportati allo stesso periodo di
tempo per il quale si e' esposto un disavanzo effettivo
mediante la documentazione degli incassi;
2) e' riconosciuta totale copertura del disavanzo al
servizio di trasporto svolto per l' approvvigionamento
delle merci necessarie al regolare funzionamento dei
servizi pubblici e sociali secondo quanto previsto
dall'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 56.
Riguardo alle corse effettuate per il contemporaneo
trasporto di merci e di passeggeri la predetta modalita'
di finanziamento incide forfettariamente in ragione del
50 per cento del disavanzo globale;
3) il costo per l' ammortamento e le spese per mese
di esercizio non puo' superare per ciascun mezzo l' importo
risultante dal corrispondente parametro ministeriale;
e conseguentemente nelle seguenti misure:
a) alla ditta Ali Assenso Srl, per il 1984, lire
439.866.000;
alla ditta Basso Lazio Srl, per il 1985, L. 209
milioni 168.136;
b) alle ditte Aliscafi Snav SpA e Vetor Srl, pro
indiviso, per il 1984, L. 209.782.545, per il 1985, Lire
74.166.954;
c) alla ditta Libera Navigazione Mazzella Srl, per
il 1984, L. 239.238.824, per il 1985, L. 173.019.812.
Agli oneri di cui al precedente comma si fara' fronte
con gli stanziamenti in termini di competenza e di
cassa del capitolo n. 14591 negli esercizi finanziari 1984
e 1985 cosi' come trasferiti in conto residui sullo stesso
capitolo per l' esercizio 1986, il quale presenta sufficiente
disponibilita'.
La rendicontazione delle somme corrisposte alle ditte,
di cui al precedente primo comma per il 1983, sara'
effettuata dalla provincia di Latina con gli stessi criteri
utilizzati per il biennio 1984- 1985 fatta eccezione per
il contributo assegnato in via forfettaria e con l' avvertenza
di conteggiare tutte le corse svolte per tener
conto di quelle effettuate per il trasporto dei carburanti.
All' eventuale recupero di somme indebitamente corrisposte
si provvedera' in sede di erogazione dei contributi
relativi al biennio 1986- 1987 ed esercizi successivi.

Art. 4
Biennio 1986- 1987


Per il biennio 1986- 1987 l' erogazione dei contributi e'
disposta secondo le previsioni del piano biennale approvato
dalla provincia di Latina, ai sensi dell' articolo 4
della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 56, con deliberazione
12 dicembre 1985, n. 263, resa esecutiva ed
allegata alla presente legge, con le modificazioni e le
prescrizioni di cui appresso:
1) le linee ammesse a finanziamento sono:
a) Ponza - Formia e viceversa, corse giornaliere con
deviazione tre giorni alla settimana per Ventotene da
realizzare con mezzo veloce (aliscafo);
b) Anzio - Ponza e viceversa, corse da realizzare
per cinque giorni alla settimana con mezzo veloce (aliscafo)
nel periodo 1o ottobre- 31 maggio;
c) Terracina - Ponza e viceversa, corse giornaliere
da realizzare con mezzo tradizionale (motonave);
2) il contributo regionale, determinato in via preventiva,
e' rapportato ai dati di esercizio riferiti al
quarto trimestre del 1985;
3) e' riconosciuta totale copertura del disavanzo al
servizio svolto per l' approvvigionamento delle merci
necessarie al regolare funzionamento dei servizi pubblici
e sociali secondo quanto previsto nell' articolo 1
della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 56. Per le
corse il cui servizio merci sia effettuato promiscuamente
a quello passeggeri, le rispettive incidenze sono
stabilite in sede di convenzione.
La provincia di Latina procede alla revisione del
piano biennale di cui al presente articolo in relazione
alle modificazioni delle esigenze di collegamento derivanti
dall' assunzione di nuove relazioni di traffico da
parte delle aziende ammesse ai contributi statali.
I comuni di Ponza e di Ventotene possono usufruire
per il biennio 1986- 1987 delle agevolazioni di cui al
precedente articolo 2, previa richiesta di contributo
alla Regione e presentazione di documentazione idonea
a comprovare l' entita' del relativo onere finanziario.
La Regione, nei limiti delle disponibilita' di bilancio,
concede in tutto od in parte il finanziamento richiesto
ai sensi del precedente terzo comma, previa verifica
di inadeguatezza del servizio fornito dalla societa' convenzionata
con il Ministero della marina mercantile.
All' onere derivante dalle disposizioni di cui al presente
articolo si fara' fronte, per l' anno 1986, con lo
stanziamento di L. 1.000 milioni sul capitolo n. 14591
che reca la denominazione << Interventi regionali per il
collegamento delle Isole Pontine con i porti regionali
del Lazio (legge regionale 17 dicembre 1982, n. 56 e
successive modificazioni ed integrazioni) >> e, per l' anno
1987, con lo stanziamento che sara' disposto nel bilancio
relativo sul corrispondente capitolo di bilancio.
Il piano biennale 1986- 1987 e' attuato secondo le modalita'
previste dalla presente legge per i programmi
biennali.
Le convenzioni tra il presidente della provincia di
Latina e gli armatori che gestiscono le linee a finanziamento
regionale debbono essere approvate in schema
dalla provincia di Latina entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge ed inviate
alla Regione. Nel caso si renda necessario apportare
variazioni al piano ai sensi del precedente secondo
comma, tale termine decorre dalla data di perfezionamento
dell' atto che ha sancito la variazione stessa.
La Giunta regionale autorizza la stipula degli atti
formali di convenzione e l' accreditamento delle risorse
alla provincia di Latina.
Nelle more dell' approvazione della presente legge
possono essere corrisposti alle aziende interessate, salvo
conguaglio, acconti non superiori al contributo goduto
per gli esercizi finanziari 1984- 1985.

Art. 5
Programmi biennali


L' intervento regionale per le finalita' di cui alla presente
legge, relativo agli esercizi successivi al 1987, e'
subordinato alla predisposizione da parte della provincia
di Latina di programmi biennali elaborati tenendo
conto del servizio previsto nel biennio precedente
e riguardo ai quali sia evidenziato il persistere
delle esigenze locali di collegamento marittimo che rendono
opportuno anche nel biennio successivo l' intervento
della Regione, integrativo di quello statale per il
servizio svolto dalla societa' convenzionata con il Ministero
della marina mercantile.
I programmi biennali di cui al precedente comma
sono rapportati alla disponibilita' finanziaria prevista
nel bilancio regionale per l' anno precedente integrata
di una somma pari al tasso annuo programmato di
inflazione.
I programmi biennali di cui al precedente articolo 4,
nei quali possono essere previste le linee gia' ammesse
a finanziamento regionali e le eventuali modifiche di
percorso nonche' le linee di nuova istituzione, sono corredati
degli schemi di convenzione riferiti a ciascuna
linea, elaborati secondo le previsioni di cui al successivo
articolo 11 e sulla base della convenzione - tipo
redatta ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale
17 dicembre 1982, n. 56.
I programmi biennali ed i relativi schemi di convenzione
sono approvati con deliberazione del consiglio
provincia di Latina, sentiti i comuni di Ponza e di
Ventotene, e trasmessi alla Regione per gli adempimenti
di cui al successivo articolo 9 entro il 30 settembre
dell' anno precedente.

Art. 6
Domanda di inclusione in programma


Al fine di essere prese in considerazione nell' elaborazione
dei programmi biennali le aziende non anteriormente
ammesse a finanziamento regionale debbono
far pervenire alla provincia di Latina entro il 30 aprile
dell' anno precedente:
a) relazione dell' attivita' svolta nell' anno precedente
e relativa documentazione;
b) relazione tecnico - illustrativa del programma dei
servizi con l' indicazione dei mezzi di trasporto, della
periodicita' delle corse, degli itinerari, degli orari, delle
tariffe e della dotazione organica;
c) piano economico finanziario di gestione;
d) dichiarazione di non usufruire di altri interventi
finanziari concessi dallo Stato o dalla Regione
per le stesse finalita'.
Le aziende che hanno gia' usufruito di finanziamenti,
in virtu' della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 56,
sono esonerate dall' inoltro della documentazione di cui
al precedente comma.
Tali aziende sono tenute a comunicare alla provincia
di Latina entro il 30 giugno dello stesso anno l' ammontare
dei costi e dei ricavi presunti per il biennio successivo
nonche' la dichiarazione di cui al precedente
punto d).

Art. 7
Misura del contributo


La provincia di Latina determina per ciascun intervento
programmato la misura del contributo di cui alla
presente legge in relazione a:
1) il disavanzo di esercizio della relativa linea, determinato:
a) in base ai parametri ministeriali riguardanti
il costo migliarico ed in funzione del numero massimo
delle miglia che ciascun mezzo puo' percorrere in attuazione
della convenzione di cui al successivo articolo 11,
con l' applicazione del criterio di cui allo stesso articolo
11, secondo comma;
b) in base ai ricavi medi degli anni precedenti
riferiti ad analoga linea e rapportati all' ipotesi di effettuazione
di tutte le corse convenzionate nell' arco dell'
anno;
2) le caratteristiche dei mezzi di trasporto in esercizio,
con privilegio per quelli che assicurano l' approvvigionamento
delle merci necessarie al regolare funzionamento
dei servizi pubblici e sociali, secondo quanto
previsto dall' articolo 1 della legge regionale 17 dicembre
1982, n. 56;
3) le risorse finanziarie nella misura indicata al
precedente articolo 5, secondo comma.
Il conteggio del disavanzo di esercizio e' riferito ad
un numero di corse giornaliere di andata e ritorno
non superiore a 310 annue.
Le modalita' di esercizio delle linee ed i relativi orari
sono determinati con la convenzione di cui al successivo
articolo 11.
Dette modalita' ed orari debbono consentire alle comunita'
interessate di usufruire del servizio in maniera
continuativa e con ogni possibile utilita', fatte salve
le eventuali soppressioni delle corse per cause di forza
maggiore connesse alle condizioni di navigabilita' del
mare, adeguatamente documentate dalla Capitaneria
di porto e dagli uffici locali marittimi della localita'
di partenza delle corse stesse, e l' eventuale individuazione
in programma di linee con ridotta frequenza
giornaliera nel corso della settimana od altre specifiche
pattuizioni opportunamente motivate.

Art. 8
Svolgimento del servizio
in pendenza di approvazione del programma


Al fine di evitare l' interruzione del servizio od il proseguimento
dello stesso senza le necessarie garanzie
per l' utenza e per le aziende interessate, qualora alla
scadenza del biennio la Regione non abbia provveduto
ancora agli adempimenti di cui al successivo articolo 9,
il servizio convenzionato continua ad essere svolto sulla
base delle pattuizioni del biennio precedente.

Art. 9
Determinazione delle modalita' di finanziamento
ed accreditamento delle risorse finanziarie


Per provvedere alle finalita' di cui alla presente legge,
viene disposto apposito stanziamento in termini di competenza
e di cassa negli esercizi finanziari di riferimento
sul capitolo n. 14591, incrementato di anno in
anno del tasso di inflazione programmato.
La Giunta regionale verifica la rispondenza del programma
biennale, formulato ed approvato dalla provincia
di Latina, alle finalita' della presente legge nonche'
il rispetto dei criteri per la determinazione del
contributo indicati nel precedente articolo 7, determina,
nei limiti delle risorse disponibili, la misura del ripiano
di disavanzo di esercizio ed autorizza l' accreditamento
alla provincia di Latina delle somme finanziate.

Art. 10
Erogazione del contributo


Utilizzando la disponibilita' finanziaria annua, la provincia
di Latina ripartisce a consuntivo i contributi di
cui alla presente legge, tenendo conto dei criteri di cui
al precedente articolo 7 ed in relazione ai costi di
esercizio di ciascuna linea, determinati in base ai parametri
ministeriali riguardanti il costo migliarico ed ai
ricavi risultanti dai titoli di viaggio effettivamente rilasciati,
previo distacco da apposito bollettario con madre
e figlia, vidimato dalla Capitaneria di porto o dall'
ufficio locale marittimo competente, riferito a ciascun
mezzo convenzionato e recante l' indicazione delle
rispettive corse.
La provincia di Latina accredita alla Regione la somma
eventualmente non erogata in attuazione dei criteri
di cui al precedente comma sul capitolo n. 03318
di nuova istituzione che reca la seguente denominazione:
<< Somme non erogate alla provincia di Latina
in attuazione della legge regionale 17 dicembre 1982,
n. 56 e successive modificazioni >>.
La provincia di Latina e' tenuta ad inviare alla Regione
entro il 28 febbraio di ogni anno apposito rendiconto
delle somme accreditate.
Il contributo di cui al precedente articolo 2 e' erogato,
a copertura totale o parziale dell' onere, dalla
Regione ai comuni di Ponza e di Ventotene, previa
esibizione da parte dei comuni stessi di idonea documentazione.
Il presidente della Giunta regionale o, per delega,
l' Assessore regionale ai trasporti, vigila sulla corretta
attuazione del servizio di cui alla presente legge anche
attraverso un collaudatore che, con provvedimento
dello stesso Presidente o, per delega, dell' Assessore regionale
ai trasporti, sara' incaricato di accertarne la
regolare esecuzione e sara' retribuito con i criteri di
cui all' articolo 11 della legge regionale 26 giugno 1980,
n. 88.


Art. 11
Convenzione


Lo svolgimento del servizio finanziario con la presente
legge e' subordinato alla stipula di apposita convenzione
riguardante tra l' altro:
a) la linea convenzionata ed il relativo percorso;
b) il mezzo con il quale la linea stessa dovra' essere
esercitata, la cui idoneita' deve essere preventivamente
accertata dall' Amministrazione;
c) gli orari e le tariffe che dovranno essere praticati
in relazione anche a quelli determinati dalla societa'
convenzionata con il Ministero della marina mercantile;
d) il divieto di apportare variazioni od interruzioni
anche temporanee al programma dei servizi autorizzati
se non con le modalita e nei casi espressamente previsti
in convenzione;
e) l' obbligo di tenuta dei mezzi impiegati in stato
di efficienza e di decoro;
f) l' obbligo di osservanza della vigente legislazione
in materia di lavoro per il personale addetto;
g) le procedure, modalita' e documentazioni che
debbono essere predisposte al fine di consentire l' accertamento,
a mezzo di pubbliche autorita', dell' effettivo
adempimento degli obblighi concessionari.
Nella convenzione e', altresi' indicato se i natanti impiegati
sono vincolati o meno allo svolgimento del servizio
convenzionato, al fine di attribuire i costi fissi
in misura proporzionale.
L' approvazione dello schema di convenzione da parte
del consiglio provinciale e le determinazioni regionali
di cui al precedente articolo 9, secondo comma, consentono
al presidente della provincia di Latina ed al
legale rappresentante dell' azienda destinataria del contributo
di stipulare il relativo atto formale di convenzione.
Nel caso di conferma del servizio convenzionato con i soggetti
di cui al precedente terzo comma sottoscrivono
apposito capitolato d' oneri, previo espletamento delle
medesime procedure previste per la redazione e l' approvazione
della convenzione originaria.
L' inosservanza delle clausole contenute nella convenzione
o nel capitolato d' oneri comporta la decadenza
dai benefici di cui alla presente legge.
Le convenzioni sono redatte tenendo conto della convenzione -
tipo adottata dalla Regione ai sensi dell' articolo
9 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 56.

Art. 12
Varianti al programma


La provincia di Latina, sentiti i comuni di Ponza e
di Ventotene, revisiona il programma biennale a seguito
di modificazioni delle esigenze di collegamento
verificatesi nel corso di attuazione dello stesso, modificando
in tal senso anche gli schemi di convenzioni
ed inoltra alla Regione le relative varianti.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare permanente, ne autorizza l' attuazione.
Fino alla definizione del nuovo regime convenzionato
e' attuata la disciplina in vigore.

Art. 13
Abrogazioni


Sono abrogate le disposizioni della legge regionale
17 dicembre 1982, n. 56, incompatibili con la presente
legge. ]


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 gennaio 1987, n. 2

(2) Legge abrogata dal numero 77) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.