L.R. 18 Settembre 1979, n. 74 |
Delega alle province, ai sensi dell' art. 96, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delle attivita' istruttorie relative alla tenuta dell' albo provinciale degli autotrasportatori di merci. (1)
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Art. 1 Le funzioni amministrative di cui all' articolo 96, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernenti le attivita' istruttorie relative alla tenuta dell' albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in riferimento alla legge 6 giugno 1974, n. 298, istitutiva dell' albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, sono delegate alle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, che le esercitano sul territorio di rispettiva competenza. Art. 2 Le funzioni di indirizzo e di coordinamento sono esercitate dalla Giunta regionale in conformita' alle leggi vigenti e alle direttive governative. Nell' esercizio delle funzioni delegate ai sensi del precedente articolo, le province trasmettono al comitato regionale, di cui all' articolo 10 della legge 6 giugno 1974, n. 298, tutte le informazioni da questo richieste e necessarie all' espletamento delle sue funzioni. Art. 3 Qualora le province non adempiano all' espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, sentite le medesime e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad esse nel compimento degli atti. Art. 4 All' onere finanziario derivante dall' applicazione della presente legge si provvede con appositi stanziamenti di bilancio che vengono determinati annualmente in attuazione dell' articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La ripartizione delle spese tra le province suddette e' determinata, sentite le province stesse, con atto della Giunta regionale. Art. 5 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 ottobre 1979, n. 28 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |