Delega alle province, ai sensi dell' art. 96, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delle attivita' istruttorie relative alla tenuta dell' albo provinciale degli autotrasportatori di merci. (1)

Numero della legge: 74
Data: 18 settembre 1979
Numero BUR: 28
Data BUR: 10/10/1979

L.R. 18 Settembre 1979, n. 74
Delega alle province, ai sensi dell' art. 96, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delle attivita' istruttorie relative alla tenuta dell' albo provinciale degli autotrasportatori di merci. (1)

Art. 1
Le funzioni amministrative di cui all' articolo 96, secondo
comma, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernenti le
attivita' istruttorie relative alla tenuta dell' albo provinciale
degli autotrasportatori di cose per conto terzi,
in riferimento alla legge 6 giugno 1974, n. 298, istitutiva
dell' albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto terzi, sono delegate alle province di Frosinone,
Latina, Rieti, Roma e Viterbo, che le esercitano sul territorio
di rispettiva competenza.


Art. 2

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento sono
esercitate dalla Giunta regionale in conformita' alle
leggi vigenti e alle direttive governative.
Nell' esercizio delle funzioni delegate ai sensi del precedente
articolo, le province trasmettono al comitato
regionale, di cui all' articolo 10 della legge 6 giugno 1974,
n. 298, tutte le informazioni da questo richieste e necessarie
all' espletamento delle sue funzioni.

Art. 3

Qualora le province non adempiano all' espletamento
delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, sentite
le medesime e previa fissazione di un termine adeguato,
si sostituisce ad esse nel compimento degli atti.

Art. 4

All' onere finanziario derivante dall' applicazione della
presente legge si provvede con appositi stanziamenti di
bilancio che vengono determinati annualmente in attuazione
dell' articolo 131 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
La ripartizione delle spese tra le province suddette e'
determinata, sentite le province stesse, con atto della
Giunta regionale.

Art. 5

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello
statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 ottobre 1979, n. 28

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.