L.R. 22 Aprile 1989, n. 22 |
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8 settembre 1983, n. 58 in materia di attivita' contrattuale delle unita' sanitarie locali.
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(Pubblicata nel B.U. 20 maggio 1989, n. 14) Art. 1 (Trattativa privata) 1. Le unita' sanitarie locali possono far ricorso alla trattativa privata da motivare nel relativo atto deliberativo, nei seguenti casi: a) per tutti i casi in cui il valore della fornitura non superi la somma di L. 150 milioni, IVA (imposta sul valore aggiunto) esclusa, purche' la fornitura non sia, nell' esercizio frazionamento, ripetizione o completamento di altre forniture; b) quando siano andate deserte le gare per asta pubblica, licitazione privata, o appalto - concorso; c) per l' acquisto, sia in Italia che all' estero, di beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale o che una sola ditta puo' fornire con i requisiti tecnici necessari; d) per motivi di urgenza, imprevisti ed imprevedibili e comunque non conseguenti ad inerzia, purche' la fornitura sia limitata alle esigenze non procastinabili; e) per l' affidamento di forniture complementari ad una fornitura in atto, rese necessarie da circostanze impreviste ed il cui importo non superi il 20 per cento del contratto originario. 2. In caso di trattativa privata, il comitato di gestione delibera l' assegnazione della commessa alla ditta ritenuta idonea, interpellando, ad eccezione di quanto previsto ai punti c) ed e) del precedente comma, almeno tre ditte o persone mediante lettera da inviarsi a mezzo raccomandata ar (avviso di ricevimento). 3. Qualora la fornitura sia di importo superiore a L. 50 milioni, IVA esclusa, il comitato di gestione, fermo restando l' obbligo di interpellare almeno tre ditte o persone mediante lettera raccomandata ar nei casi indicati ai punti a), c) e d) del precedente primo comma, delibera l' assegnazione della commessa alla ditta ritenuta idonea, sentito il parere di un' apposita commissione, nominata dal comitato stesso, composta dal presidente o da un membro del comitato di gestione nonche' da un dirigente amministrativo e da un dirigente sanitario appartenenti ai servizi interessati. Art. 2 (Capitolati d' oneri) 1. La Regione puo' emanare capitolati d' oneri - tipo per i contratti delle unita' sanitarie locali relativi all' acquisizione di beni e servizi. 2. E' approvato il capitolato d' oneri generale - tipo di cui all' allegato B. 3. I capitolati d' oneri speciali - tipo nonche' le modificazioni al capitolato di cui al precedente comma sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale. Art. 3 (Albo regionale dei fornitori delle unita' sanitarie locali) 1. E' istituito, ai sensi dell' articolo 31 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, l' albo regionale dei fornitori delle unita' sanitarie locali, distinto per le categorie e le classi merceologiche indicate nella tabella A allegata alla presente legge. 2. L' albo regionale dei fornitori delle unita' sanitarie locali e' tenuto presso l' Assessorato alla sanita' ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 3. Nell' albo sono iscritte le ditte contenute negli elenchi dei fornitori delle unita' sanitarie locali di cui ai successivi articoli e sono annotati gli aggiornamenti, le sospensioni e le cancellazioni disposte dalle unita' sanitarie locali. Di tali variazioni e' data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 4. Nelle annotazioni e comunicazione relative alle sospensioni e cancellazioni devono essere evidenziati i motivi che hanno determinato il provvedimento da parte dell' unita' sanitaria locale. Art. 4 (Elenco dei fornitori delle unita' sanitarie locali) 1. Presso ciascuna unita' sanitaria locale e' istituito un elenco dei fornitori articolato secondo le medesime categorie e classi merceologiche previste per l' albo regionale dei fornitori di cui al precedente articolo 1. 2. L' elenco dei fornitori e' suddiviso in due parti distinte, la prima delle quali destinata a tutte le ditte che abbiano fatto richiesta d' iscrizione e siano in possesso dei relativi requisiti e la seconda riservata alle ditte operanti nei territori di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 3. L' inserimento nell' elenco e' requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare, ivi comprese le trattative private, indette dalle unita' sanitarie locali per acquisti e forniture di importo superiore a L. 15 milioni. 4. E' escluso il ricorso all' elenco dei fornitori qualora sia necessario espletare la gara con la procedura di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113 e successive modificazioni. 5. Per la pubblicita' delle gare di appalto di opere pubbliche restano ferme le vigenti disposizioni di legge in materia. Art. 5 (Istanza di iscrizione nell' elenco dei fornitori) 1. Per ottenere l' iscrizione nell' elenco dei fornitori, le ditte interessate debbono rivolgere domanda nel rispetto delle vigenti norme sul bollo all' unita' sanitaria locale territorialmente competente, nella quale deve essere specificato: a) la ragione sociale; b) il legale rappresentante; c) il domicilio legale; d) il codice fiscale e/ o la partita IVA (imposta sul valore aggiunto), l' ufficio imposte dirette competente; e) l' oggetto della fornitura o dei servizi per i quali si richieste l' iscrizione, con espresso riferimento ad una o piu' delle categorie e classi merceologiche della tabella di classificazione di cui al precedente articolo 1; f) l' indicazione, distintamente per ogni categoria o classe, dei valori per i quali la ditta puo' impegnarsi. Art. 6 (Documentazione) 1. La domanda deve essere corredata dei documenti e dei certificati di seguito elencati: a) certificato di iscrizione alla CCIAA (Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura) o all' albo nazionale dei costruttori; b) per le cooperative: certificato comprovante l' iscrizione negli appositi registri, a norma di legge; c) dichiarazione del legale rappresentante nel rispetto delle vigenti norme sul bollo, rilasciata nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale si attesti: 1) di non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralita' professionale o per delitti finanziari; 2) Che la ditta: I) Non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita' o di concordato preventivo e che non vi e' in corso procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; II) e' in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori; III) e' in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; IV) non ha commesso irregolarita' nelle pubbliche forniture; 3) il volume di affari annuo denunciato al competente ufficio IVA (imposta sul valore aggiunto) negli ultimi tre anni. 2. A dimostrazione della capacita' tecnica e finanziaria della ditta il richiedente nella suddetta dichiarazione dovra' altresi' fornire notizie circa: a) l' impostazione organizzativa dell' impresa, la dotazione del personale dipendente nonche' l' attrezzatura tecnica posseduta; b) l' importo globale delle forniture e l' importo relativo alle forniture identiche a quelle oggetto della domanda, realizzate negli ultimi tre esercizi. 3. I certificati di cui alla lettera a) e b) del primo comma del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella domanda. Art. 7 (Adempimenti per le imprese riservatarie ai sensi della legge 1o marzo 1986, n. 64) 1. Per ottenere l' iscrizione all' elenco dei fornitori quali riservatari ai sensi della legge 1o marzo 1986, n. 64, le imprese interessate sono tenute a presentare apposita richiesta con le modalita' prescritte dal precedente articolo 5 allegando all' istanza, oltre alla documentazione di cui al precedente articolo 6, una dichiarazione rilasciata con le forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestanti le produzioni e le lavorazioni per le quali le imprese stesse rientrano nella categoria dei beneficiari della riserva. 2. Il certificato di iscrizione alla CCIAA (Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura) territorialmente competente dovra' contenere una specifica attestazione che l' impresa ha stabilimenti ed impianti ubicati nei territori di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 nei quali e' eseguita la lavorazione o produzione, anche parziale, dell' oggetto della fornitura indicato nel punto e) del precedente articolo 5. Art. 8 (Procedure per l' iscrizione) 1. All' elenco dei fornitori viene data idonea pubblicita' mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonche' su almeno un quotidiano a carattere nazionale e su almeno un quotidiano avente particolare diffusione nell' ambito territoriale dell' unita' sanitaria locale. 2. Entro sessanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, il competente servizio dell' unita' sanitaria locale esamina le domande pervenute e seleziona le ditte da iscrivere nell' elenco sulla base dei requisiti previsti dal presente regolamento. Alle ditte le cui domande risulteranno carenti di documentazione, possono essere richieste integrazioni da trasmettersi entro trenta giorni dalla richiesta medesima. 3. L' iscrizione e' disposta con provvedimento del comitato di gestione. 4. Alle ditte non ammesse viene data apposita comunicazione. 5. L' elenco viene aggiornato con periodicita' annuale entro il mese di ottobre tenendo conto delle domande pervenute entro il 30 settembre di ciascun anno. Art. 9 (Variazioni) 1. Entro trenta giorni dal verificarsi di eventuali variazioni delle situazioni documentate o dichiarate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, le ditte iscritte nell' elenco devono darne comunicazione alle unita' sanitarie locali nei cui elenchi sono inserite. Art. 10 (Sospensione dell' iscrizione) 1. L' efficacia dell' iscrizione nell' elenco puo' essere sospesa. a) quando sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento; b) quando siano in corso provvedimenti penali relativi ai casi contemplati nel successivo articolo 11 a carico del titolare se trattasi di ditte individuali, a carico di uno o piu' soci se si tratta di societa' di persone ovvero a carico degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza in ogni altro tipo di societa'; c) quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarita' nell' esecuzione delle forniture; d) quando la ditta abbia dimostrato negligenza nell' esecuzione di pubbliche forniture; e) quando la ditta abbia commesso infrazioni di particolare rilevanza alle leggi sociali o ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. 2. Nei casi previsti alle lettera d) ed e) del presente articolo la sospensione puo' essere disposta per un periodo non superiore ad un anno. 3. In caso di mancata risposta, per almeno due volte consecutive all' invito a gare, il comitato di gestione dell' unita' sanitaria locale adotta un motivato provvedimento di sospensione della ditta dall' elenco dei fornitori per un periodo di sei mesi. Art. 11 (Cancellazione dall' elenco) 1. Sono cancellate dall' elenco, con provvedimento del comitato di gestione, le ditte per le quali si sia verificato uno dei seguenti casi: a) grave negligenza e/ o malafede nella esecuzione di forniture o servizi; b) condanna a carico delle persone di cui al punto b) del precedente articolo 10, per qualsiasi reato che per la sua natura o per la sua gravita' faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti di natura morale necessari per l' iscrizione nell' elenco; c) fallimento, liquidazione e cessazione di attivita'; d) domanda di cancellazione dall' elenco presentata dalla ditta iscritta; e) procedimento di prevenzione in corso per violazione della legge 13 settembre 1983, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le ditte cancellate dall' elenco non potranno chiedere di essere reiscritte prima che siano trascorsi tre anni dall' adozione del relativo provvedimento. Art. 12 (Comunicazioni) 1. Le variazioni, sospensioni e cancellazioni previste dai precedenti articoli 9, 10 e 11, saranno tempestivamente comunicate all' assessorato regionale alla sanita' da ciascuna unita' sanitaria locale. Art. 13 (Deroghe) 1. Quando si tratti di forniture e servizi che richiedono una particolare specializzazione e peri quali non figurano inserite nell' elenco, ne' risultano iscritte nell' albo regionale, ditte idonee, possono essere ammesse alle gare ditte non ancora iscritte purche' le stesse dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6. Art. 14 (Partecipazione alle gare) 1. Alle gare di appalto indette dalle unita' sanitarie locali sono invitate a partecipare tutte le ditte inserite nell' elenco dei fornitori il cui volume di affari annuo, risultante dalla dichiarazione di cui al punto 3) della lettera c) del precedente articolo 6, sia pari o superiore all' importo presunto delle singole forniture. 2. Il requisito di cui al precedente comma e' richiesto anche per le ditte da interpellare in caso di trattativa privata. Art. 15 (Norma finale) 1. Le norme previste dalla presente legge relative all' elenco dei fornitori verranno adeguate alle disposizioni impartite a livello nazionale ai sensi dell' articolo 31 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. Allegato A TABELLA DELLE CATEGORIE E CLASSI MERCEOLOGICHE PER L' ALBO REGIONALE DEI FORNITORI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI ATTO ALLEGATO Indice categorie I Medicinali e gas per uso sanitario; II Materiale radiografico e radioattivo; III Materiali di laboratorio; IV Materiale sanitario; V Alimentari; VI Materiali di consumo vari; VII Servizi; VIII Servizi igienico ambientale; IX Manutenzione; X Attrezzature. I Categoria Medicinali e gas per uso sanitario Classi: 1) Specialita' medicinali ptor; 2) Specialita' medicinali extra ptor; 3) Sangue ed emoderivati; 4) Prodotti galenici iniettabili; 5) Altri prodotti galenici; 6) Gas per uso sanitario; 7) Sieri e immunoglobuline uname; 8) Vaccini; 9) Disinfettanti ambientali e per uso umano; 10) Prodotti farmaceutici e materiale sanitario per uso veterinario; 11) Altri prodotti non sopraindicati. II Categoria Materiale radiografico e radioattivo Classi: 1) Pellicole radiografiche; 2) Liquidi per sviluppo e fissaggio; 3) Buste per pellicole radiografiche; 4) Mezzi di contrasto; 5) Accessori d' uso per radiografia (Schermi, cassette, filtri, protezioni per uso personale, paratie mobili, eccetera); 6) Radioimmunodiagnostici in vivo; 7) Radioimmunodiagnistici in vitro; 8) Materiale fotografico; 9) Composti radioattivi diagnostici e terapeutici; 10) Altri prodotti non sopraindicati. III Categoria Materiali di laboratorio Classi 1) Reagenti e diagnostici; 2) Accessori d' uso per apparecchiature di laboratorio; 3) Vetrerie e materiale monouso per laboratorio; 4) Prodotti chimici puri per analisi di laboratorio; 5) Antidoti, antagonisti e chelanti; 6) Sostanze non radioattive ad uso diagnostico; 7) Altro materiale d' uso non sopraindicato. IV Categoria Materiale sanitario Classi: 1) Strumentario chirurgico e minute attrezzature; 2) Presidi in plastica e in gomma; 3) Suture; 4) Materiale di medicazione; 5) Siringhe ed aghi monouso e non; 6) Disinfettanti per uso umano; 7) Materiale per uso odontoiatrico; 8) Materiale monouso; 9) Materiale di consumo per apparecchiature sanitarie ed elettromedicali; 10) Pace makers valvole; 11) Materiali protesici; 12) Materiali per dialisi; 13) Altro materiale sanitario non sopraindicato. V Categoria Alimentari Classi: 1) Carne bovina; 2) Carne suina; 3) Pollame, conigli e uova; 4) Prodotti ittici freschi, congelati e surgelati; 5) Latte, burro e latticini; 6) Formaggi duri e teneri; 7) Salumi, prosciutti e insaccati vari; 8) Prodotti vari di origine animale (tonno, carne in scatola eccetera); 9) Prodotti ortofrutticoli freschi; 10) Pomodori pelati e concentrato di pomodoro; 11) Olio d' oliva e di semi; 12) Pane, farina e prodotti affini; 13) Pasta alimentare; 14) Riso; 15) Ortaggi e legumi surgelati; 16) Legumi duri e in scatola; 17) Prodotti dietetici; 18) Bevande (vino, acqua minerale, birra, eccetera); 19) Zucchero, caffe', orzo, the, cioccolata, cacao, marmellata, miele, succhi di frutta, eccetera; 20) Estratto per brodo, sale, sottaciuto, pepe, eccetera; 21) Altri prodotti alimentari non sopra elencati. VI Categoria Materiali di consumo vari Classi: 1) Divise per il personale; 2) Calzature per il personale; 3) Biancheria piana, telerie e tessuti vari; 4) Materiali di guardaroba e merceria vari; 5) Lane, crine, materassi e cuscini; 6) Detersivi e saponi; 7) Candeggianti e materiale vario per lavanderia; 8) Generi e materiali di consumo per pulizia ambienti; 9) Stoviglie, vasellame e posaterie; 10) Materiale per elettricisti; 11) Materiale per idraulici; 12) Materiale per falegnami e vetrai; 13) Ferramenta, vernici e colori; 14) Materiale da costruzioni ed igienico - sanitario; 15) Ricambi per automezzi; 16) Combustibili solidi, liquidi e gassosi; 17) Carburanti e lubrificanti; 18) Stampati; 19) Cancelleria; 20) Carta e materiale per fotoriproduttori e per centri elaborazione dati; 21) Altri materiali non sopraelencati. VII Categoria Servizi Classi: 1) Pulizia; 2) Lavanderia; 3) Riscaldamento 4) Informatica e microfilmatura; 5) Depurazione; 6) Incenerimento rifiuti; 7) Antincendio; 8) Trasporti e facchinaggio; 9) Vigilanza; 10) Magazzinaggio; 11) Sterilizzazione; 12) Assicurazioni; 13) Servizi centri elettrocontabili; 14) Pubblicita'; 15) Altri servizi non sopra indicati. VIII Categoria Servizi igienico ambientale Classi 1) Derattizzazione, disinfezione e disinfestazione; 2) Spurgo e disostruzione fognature, pozzi neri, fosse biologiche, eccetera; 3) Sanificazione ambientale; 4) Smaltimento rifiuti; 5) Altri servizi non sopra indicati. IX Categoria Manutenzione Classi: 1) Manutenzioni immobili; 2) Manutenzioni impianti tecnici e di condizionamento; 3) Manutenzioni impianti elettrici; 4) Manutenzioni impianti elevatori; 5) Manutenzioni impianti idraulici; 6) Manutenzioni altri impianti tecnologici; 7) Manutenzione mobili in legno; 8) Manutenzione mobili in metallo; 9) Manutenzione macchine per ufficio; 10) Manutenzioni riparazione automezzi; 11) Manutenzioni apparecchiature sanitarie ed elettromedicali in genere. X Categoria Attrezzature Classi: 1) Apparecchiature per anatomia e istologia patologica; 2) Apparecchiature per audiologia, foniatria e vestibologia (orl); 3) Apparecchiature per anestesia, camera operatoria e sala parto; 4) Apparecchiature per cardiologia; 5) Apparecchiature per dialisi; 6) Apparecchiature per ecografia; 7) Apparecchiature per endoscopia (gastroenterologia e urologia); 8) Apparecchiature per laboratorio analisi; 9) Apparecchiature per medicina nucleare; 10) Apparecchiature per neonatologia e pediatria; 11) Apparecchiature per neurologia; 12) Apparecchiature per oculistica; 13) Apparecchiature per odontoiatria e ortodonzia; 14) Apparecchiature per pneumologia e fisiopatologia respiratoria; 15) Apparecchiature per radiologia; 16) Apparecchiature per rianimazione, terapia intensiva e monitoraggio; 17) Apparecchiature per riabilitazione e terapia fisica; 18) Apparecchiature per tac e risonanza magnetica; 19) Frigoriferi e congelatori per uso sanitario; 20) Mobili e arredi per uso sanitario; 21) Impianti e attrezzature per cucine e trasporto vitto; 22) Impianti e attrezzature servizio di lavanderia, stireria e guardaroba; 23) Apparecchiature per officine interne e servizi tecnici; 24) Autoambulanze; 25) Altri mezzi di trasporto; 26) Apparecchiature per pulizie ambiente; 27) Macchine per ufficio; 28) Mobili ed arredi per uso non sanitario; 29) Apparecchiature sanitarie varie; 30) Attrezzature varie non sanitarie. Allegato B CAPITOLATO D' ONERI GENERALE PER I CONTRATTI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI RELATIVI ALLA ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ATTO ALLEGATO Capitolo 1° (Prescrizioni generali) Art. 1 (Area di applicazione) Le condizioni e clausole generali stabilite dal presente capitolato d' oneri si applicano alle forniture di beni e servizi occorrenti per il funzionamento delle unita' sanitarie locali. Art. 2 (La definizione dei contraenti) Nel contesto di ciascun contratto l' unita' sanitaria locale e' indicata con la parola << amministrazione >>, rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore; il fornitore o il prestatore di servizi e' indicato con la parola << impresa >>, rappresentata da persona legalmente abilitata ad impegnarla e della quale occorre specificare la qualifica e le generalita'. La documentazione relativa delle allegarsi al contratto. Ai fini di stabilire la competenza giudiziaria, l' impresa, tanto nazionale che straniera, deve inoltre eleggere domicilio legale presso il foro competente per territorio in base alla sede della USL che ha indetto la gara indicandone l' indirizzo. Art. 3 (I termini ed il loro computo) I termini indicati nei contratti, sia per l' amministrazione che per l' impresa, decorrono da giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni, da cui debbono avere inizio i termini stessi. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioe' consecutivi e continui. Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell' ultimo giorno del mese finale. Quando l' ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo. Art. 4 (Le notifiche e le comunicazioni) Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell' amministrazione, da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all' impresa nel domicilio legale indicato in contratto. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell' impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata. Anche le comunicazioni all' amministrazione, alle quali l' impresa intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di lettere raccomandate con ricevuta di ritorno. Possono essere rimesse direttamente all' amministrazione, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata. La ricevuta di ritorno e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede, ad ogni effetto, della avvenuta notifica, e alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini. Art. 5 (Le norme regolatrici) I rapporti contrattuali sono regolati: a) dalle clausole del contratto stipulato; b) dalle disposizioni dei capitolati tecnici particolari; c) dalle disposizioni del vigente capitolato generale d' oneri; d) dalle vigenti disposizioni della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58 e, per tutto quanto ivi non previsto, dalla legge, e dal regolamento relativo, sulla amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni; e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative gia' emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati. Art. 6 (Il trasferimento di proprieta' dei beni ed i rischi ) La proprieta' dei beni e delle attrezzature oggetto dei contratti e' trasferita all' amministrazione: a) dalla data del collaudo favorevole, da far risultare da specifico verbale, nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano nei locali di consegna indicati dall' amministrazione, secondo le specifiche clausole contrattuali; b) dalla data di consegna, da far risultare da verbali o da note di ricezione nei locali come sopra indicati, nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano in fabbrica. Restano pertanto a carico dell' impresa i rischi di perdite e danni durante il trasporto e la sosta in attesa del collaudo, nei locali dell' amministrazione, ad eccezione delle perdite e danni imputabili all' amministrazione. I rischi di ogni genere entrano invece nel carico dell' amministrazione solo dopo le date indicate sub a) e b). Art. 7 (I depositi di garanzia e le fidejussioni ) Nelle gare per licitazione privata e per appalto concorso, con il bando o con la lettera d' invito viene, di regola, richiesto che l' impresa concorrente accompagni la propria offerta con un deposito cauzionale provvisorio, dell' importo indicato allo stesso bando o lettera d' invito. Le imprese che al momento della gara risultino essere creditrici dell' amministrazione per importi esigibili superiori alla cauzione da prestare possono essere esonerate, previa richiesta, dal deposito cauzionale provvisorio. In tal caso, dette imprese dovranno esplicitare autorizzare il congelamento dei crediti non contestati per l' importo pari alla cauzione richiesta. L' amministrazione che indice la gara puo' non richiedere il deposito cauzionale provvisorio quando l' importo presunto della gara sia inferiore a L. 30 milioni ovvero nel caso di ricorso alla trattativa privata. Entro dieci giorni dall' aggiudicazione della gara i depositi provvisori vengono restituiti alle imprese non risultate aggiudicatarie. Qualora l' ammontare del contratto sia superiore a L. 30 milioni a garanzia dell' adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonche' del risarcimento dei danni derivanti dall' inadempimento degli obblighi stessi, l' impresa e' tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo nella misura del 5% dell' ammontare del contratto stesso, salvo i casi di esonero, a giudizio dell' amministrazione, come appresso specificato. Il deposito cauzionale definitivo e' mantenuto nell' ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso pertanto va reintegrato a mano a mano che su di esso l' amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi con l' esecuzione del contratto. Ove cio' non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione al riguardo dell' amministrazione, sorge in quest' ultima la facolta' di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente capitolo generale. In caso di contratti pluriennali e di contratti per forniture di rilevante entita' composte di prestazioni distinte le une dalle altre, l' amministrazione ha facolta' di ordinare la restituzione di parte del deposito cauzionale in relazione alle prestazioni effettuate, limitando il deposito alla parte delle forniture o prestazioni ancora da effettuare. I depositi cauzionali provvisori e quelli definitivi sono comprovati dalle quietanze di versamento, presso la tesoreria della USL degli importi relativi. Possono essere effettuati in valuta o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore ragguagliato al prezzo di borsa dei corsi del semestre precedente alla data del versamento, e per nove decimi di detto valore. Tanto i depositi cauzionali provvisori quanto quelli definitivi possono essere costituiti con richiamo a quanto previsto dall' art¿ 6 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 e 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche ed integrazioni; e cioe' mediante fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all' esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull' esercizio di assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Qualora il deposito cauzionale provvisorio venga costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovra' avere una validita' che copra un periodo di almeno centoventi giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte. L' eventuale sostituzione del deposito cauzionale definitivo, costituito in valuta o in titoli, con fidejussione bancaria o con polizza assicurativa, puo' avvenire sia nel momento della sostituzione del deposito provvisorio in definitivo, che in qualsiasi altro momento dell' esecuzione del contratto. L' esonero dal prestare garanzia a mezzo di depositi cauzionali definitivi e' sempre subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Nei bandi e nelle lettere d' invito alle gare viene di regola indicata la misura di tale miglioramento. Quando, per lavoro di riparazione, restauro, riduzione o trasformazione, debbano essere affidati all' impresa materiali od oggetti di particolare valore in dotazione a presidi dell' amministrazione, all' impresa stessa potra' essere richiesto di fornire idonea speciale garanzia. Art. 8 (Il subappalto e le responsabilita' relative ) E' vietato all' impresa di cedere ad altri, senza il consenso scritto dell' amministrazione, l' esecuzione di tutta o di parte della fornitura dei beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto. Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle, fanno sorgere nell' amministrazione il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l' esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata. Le richieste per ottenere l' autorizzazione al subappalto debbono essere effettuate in forma scritta ed ampiamente motivate. Nei casi di subappalto autorizzati, rimane invariata la responsabilita' dell' impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali. L' amministrazione puo' richiedere copia delle condizioni del subappalto sottoscritte dalle parti. Art. 9 (Osservanza delle condizioni di lavoro) L' impresa e' sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L' impresa e' obbligata altresi' ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella localita' in cui si svolgono le prestazioni, nonche' le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabili nelle localita'. L' obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l' impresa anche nel caso che non si sia aderente alle associazioni stipulate o receda da esse. L' amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all' impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall' ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell' importo contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata quando l' ispettorato predetto dichiara che l' impresa si sia posta in regola e la stessa non puo' vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento. Art. 10 (Tutela contro azioni di terzi) L' impresa assume ogni responsabilita' per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all' amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L' impresa inoltre assume ogni responsabilita' ed onere derivante da diritti di proprieta' intellettuale da parte di terzi in ordine alle forniture e ai servizi. L' impresa infine assume l' obbligo di garantire all' amministrazione il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo. Capitolo 2° (La ricerca dell' impresa contraente) Art. 11 (L' invito alla gara) L' individuazione delle ditte da invitare a partecipare alla gara e' effettuata in conformita' a quanto stabilito dalla vigente legislazione e in particolare dalla legge 30 marzo 1981, n. 113, e dalla legge 1o marzo 1986, n. 64. Il collocamento delle forniture e l' affidamento di servizi avviene a seguito di gare indette, ai sensi della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di quanto disposto dagli articoli seguenti, a mezzo di lettere d' invito contenenti l' indicazione: della data di scadenza per la presentazione delle offerte e di quella di apertura; delle modalita' di compilazione e di presentazione; della documentazione occorrente; della procedura di aggiudicazione; del deposito cauzionale provvisorio, ove richiesto; delle modalita' per la costituzione di quello definitivo; del deposito delle spese contrattuali ed aggiudicazione avvenuta; delle norme regolatrici della fornitura; nonche' di ogni altra indicazione od avvertenza intesa a favorire la compilazione dell' offerta e la regolarita' della sua presentazione. Art. 12 (Asta pubblica) L' asta pubblica e' preceduta da avviso affisso presso la sede USL, nonche' inserzione di estratto di esso nel Bollettino Ufficiale della Regione su due o piu' quotidiani di cui uno a carattere nazionale ed almeno uno avente particolare diffusione nella regione dove avra' luogo la gara, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per la gara medesima. L' avviso di gara deve indicare: l' autorita' che presiede all' incanto, il luogo, il giorno e l' ora in cui deve seguire; l' oggetto dell' asta; le qualita', ed ove d' uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell' oggetto; il termine prefisso al compimento dei lavori o il tempo e luogo della consegna per le forniture e quelli del pagamento per le vendite e per gli affitti; gli uffici presso i quali si puo' avere cognizione delle condizioni di appalto; i documenti comprovanti l' idoneita' o le altre condizioni prescritte per essere ammessi all' asta; il modo con cui seguira' l' asta e il modo di presentazione delle offerte se si tratta di asta ad offerte segrete; il deposito da farsi dagli aspiranti all' asta e le tesorerie nelle quali sara' ricevuto; se l' aggiudicazione sia definitiva a unico incanto, oppure soggetta ad offerta di ribasso o di aumento, che non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione; se, nel caso di asta coi sistemi delle offerte segrete, si procedera' all' aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta; le modalita' essenziali di finanziamento e di pagamento delle prestazioni con i riferimenti alla normativa vigente; le modalita' per la costituzione in raggruppamento delle imprese che partecipano alla gara con la presentazione di una offerta congiunta, in applicazione dell' art. 9 della legge 30 marzo 1981, n. 113, che si richiedono ai partecipanti ai fini della loro selezione; il periodo di tempo durante il quale gli offerenti sono vincolati alla propria offerta. L' aggiudicazione e' subordinata all' accertamento di tutti i requisiti richiesti nell' avviso di gara ed il verbale delle operazioni di gara viene sottoscritto anche dall' aggiudicatario, se presente alla gara. In ogni altro caso, l' aggiudicazione medesima. L' aggiudicazione e' immediatamente vincolante per l' aggiudicatario, mentre la USL si vincola soltanto dopo la stipulazione del contratto. I partecipanti alla gara possono farsi rappresentare nella seduta di aggiudicazione da un proprio incaricato munito di idonea procura. I partecipanti non aggiudicatari possono prendere visione dell' atto deliberativo di aggiudicazione. Art. 13 (Licitazione privata) Ferme restando le disposizioni della legge 30 marzo 1981, n. 113 e successive modificazioni e integrazioni, la licitazione privata ha luogo mediante l' invio a mezzo raccomandata ar, almeno trenta giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, alle ditte o persone inserite nell' elenco dei fornitori per la categoria e la classe corrispondente, di una lettera di invito a gara in cui siano indicati: la procedura di aggiudicazione prescelta; il luogo della consegna, la natura e la quantita' dei prodotti e, se la fornitura e' divisa in lotti, la possibilita' di presentare offerte per uno o piu' lotti o per il tutto; il termine di consegna; l' indirizzo, il numero telefonico e, se del caso l' indirizzo telegrafico e di telescrivente, della USL che indice la gara; l' indirizzo dell' ufficio presso il quale possono richiedersi i capitolati d' oneri ed i documenti complementari, ed il termine di presentazione di tali richieste; il termine per la ricezione delle offerte, l' indirizzo dell' ufficio al quale devono essere inviate e la lingua in cui devono essere redatte; la data, l' ora ed il luogo dell' apertura dei plichi; le indicazioni relative alle cauzioni ed ad ogni altra forma di garanzia richiesta; le modalita' di finanziamento e di pagamento delle prestazioni; le modalita' per la costituzione in raggruppamento di imprese per la partecipazione alla gara; i requisiti minimi di carattere economico, tecnico ed organizzativo che si richiedono ai partecipanti, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili; i documenti da allegare obbligatoriamente; i criteri di aggiudicazione; il periodo di tempo durante il quale gli offerenti sono vincolati alla propria offerta. I partecipanti alla gara dovranno far pervenire all' USL l' offerta sottoscritta, completa della indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base stabilito, in plico sigillato da aprirsi all' atto dello svolgimento della gara. Qualora le modalita' di gara prevedano lo svolgimento di prove tecniche su campioni presentati con l' attribuzione di punteggi, questi dovranno essere attribuiti prima dell' apertura delle offerte economiche. Tali punteggi dovranno risultare da valutazioni riferite a dati tecnici ricavati da misurazioni strumentali ovvero da prestazioni rilevabili oggettivamente. Apposita commissione composta dal presidente o da un membro del comitato di gestione con funzioni di presidente, da un dirigente sanitario e da un dirigente amministrativo della sfera di competenza, procedera' all' apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione, che dovra' avere luogo entro sessanta giorni dall' apertura dei plichi contenenti le offerte economiche e comunque non oltre centoventi giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte. Le sedute della commissione di cui sopra sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti. L' aggiudicazione puo' essere fatta in presenza di due sole offerte valide, purche' sia stato debitamente invitato un congruo numero di ditte. L' aggiudicazione e' subordinata all' accertamento di tutti i requisiti richiesti nel bando di gara o nella lettera di invito ed il relativo verbale viene sottoscritto anche dall' aggiudicatario, se presente alla gara. In ogni altro caso, l' aggiudicazione deve essere comunicata all' aggiudicataria entro dieci giorni dall' aggiudicazione medesima. L' aggiudicazione e' immediatamente vincolante per l' aggiudicatario, mentre la USL si vincola soltanto dopo la stipulazione del contratto. I partecipanti alla gara possono farsi rappresentare nella seduta di aggiudicazione da un proprio incaricato munito di idonea procura. I partecipanti non aggiudicatari possono prendere visione dello atto deliberativo di aggiudicazione. Art. 14 (Appalto - concorso) Quando, data la natura della fornitura, sia ritenuto necessario avvalersi della collaborazione e competenza tecnica da parte dell' offerente per l' elaborazione del progetto definitivo di fornitura, si ricorre all' appalto - concorso. L' appalto - concorso ha luogo mediante l' invio a mezzo raccomandata ar, almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, di una lettera di invito ai partecipanti ritenuti idonei dal comitato di gestione, a presentare, entro i termini e con le forme stabilite, il progetto della fornitura che si intende appaltare. All' appalto - concorso possono essere altresi' invitate, con provvedimento motivato, ditte non iscritte nell' elenco dei fornitori purche' in possesso dei requisiti richiesti per l' iscrizione nell' elenco stesso. Nella lettera di invito devono essere precisati: la procedura di aggiudicazione prescelta; il luogo della consegna, la natura e la quantita' dei prodotti e, se la fornitura e' divisa in lotti, la possibilita' di presentare offerte per uno o piu' lotti o per il tutto; il termine di consegna; l' indirizzo, il numero telefonico e, se del caso l' indirizzo telefonico e di telescrivente, della USL che indice la gara; l' indirizzo dell' ufficio presso il quale possono richiedersi i capitolati d' oneri ed i documenti complementari, ed il termine di presentazione di tali richieste; i criteri di massima prestabiliti dall' USL, ai quali le imprese devono attenersi per la redazione dei progetti; il termine per la presentazione dei progetti, l' indirizzo dell' ufficio al quale devono essere inviati e la lingua in cui devono essere redatti; le indicazioni relative alle cauzioni ed ad ogni altra forma di garanzia richiesta; le modalita' di finanziamento e di pagamento delle prestazioni; le modalita' per la costituzione in raggruppamento di imprese per la partecipazione alla gara; i requisiti minimi di carattere economico, tecnico ed organizzativo, che si richiedono ai partecipanti, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili. Il progetto deve indicare il prezzo della fornitura e la rinuncia assoluta a qualsiasi compenso per la progettazione presentata, anche in caso di mancata aggiudicazione. Il comitato di gestione a suo insindacabile giudizio procede alla scelta del progetto che ritiene preferibile, sentito il parere di una commissione di esperti interni e/ o esterni, all' uopo nominata, in base all' esame tecnico comparativo dei progetti presentati e dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici offerti. La delibera deve essere adottata entro sessanta giorni dall' apertura dei plichi e comunque non oltre centoventi giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte. L' aggiudicazione deve essere comunicata all' aggiudicatario entro dieci giorni dall' aggiudicazione medesima. I partecipanti non aggiudicatari possono prendere visione dell' atto deliberativo di aggiudicazione. Art. 15 (Trattativa privata) Il ricorso alla trattativa privata, da motivare nel relativo atto deliberativo, e' ammesso: 1) per tutti i casi in cui il valore della fornitura non superi il valore fissato dalla legge regionale quale limite entro il quale e' consentita tale forma di gara e purche' la fornitura non sia, nell' esercizio, frazionamento, ripetizione o completamento di altre forniture; 2) quando siano andate deserte le gare per asta pubblica, licitazione privata, o appalto - concorso; 3) per l' acquisto, sia in Italia che all' estero, di beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale o che una sola ditta puo' fornire con i requisiti tecnici necessari; 4) per motivi di urgenza, imprevisti ed imprevedibili e comunque non conseguenti ad inerzia, purche' la fornitura sia limitata alle esigenze non procastinabili; 5) per l' affidamento di forniture complementari ad una fornitura in atto, rese necessarie da circostanze impreviste ed il cui importo non superi il 20% del contratto originario. In caso di trattativa privata il comitato di gestione delibera l' assegnazione della commessa alla ditta ritenuta idonea sulla base del giudizio di apposita commissione composta secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 13, interpellando, ad eccezione di quanto previsto ai punti 3 e 5 del comma precedente, almeno tre ditte o persone incluse nell' elenco dei fornitori per la categoria e la classe corrispondente, mediante lettera da inviarsi a mezzo di raccomandata ar. Art. 16 (Il bando e l' invito alle gare comunitarie e fra paesi aderenti ad GATT) I bandi per la presentazione delle offerte nei pubblici incanti (gare aperte), ed i bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle licitazioni private e agli appalti - concorso (gare ristrette), per l' affidamento di forniture in sede comunitaria e fra i paesi aderenti al GATT sono compilati e pubblicati con le modalita', le indicazioni e nei termini previsti dalle disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1981, n. 113, integrata con il decreto - legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito con la legge 26 dicembre 1981, n. 784. I bandi in particolare debbono indicare, oltre ai precisi richiami alla documentazione prescritta per dimostrare situazioni che non costituiscano per i concorrenti motivo per essere esclusi dal partecipante alle gare, chiare indicazioni dei documenti ritenuti necessari a dimostrazione della loro capacita' economica, finanziaria e tecnica. Per la capacita' economica e finanziaria puo' ritenersi bastevole, di regola, l' indicazione della documentazione di cui alla lettera a) dell' art. 12 della citata lette; per la capacita' tecnica possono considerarsi idonee le documentazioni di cui alle lettere a), b), e d) dell' art. 13 della stessa legge, salvo altra specifica documentazione prevista in tale articolo da richiedere in ragione delle caratteristiche del bene oggetto della fornitura. Le imprese iscritte nell' albo dei fornitori dell' aministrazione possono essere dispensate dal presentare tale documentazione dimostrativa. I bandi inoltre debbono ben precisare i criteri che l' amministrazione segue per l' aggiudicare le gare e, nel caso che cio' non avvenga al prezzo piu' basso, devono indicare, nell' ordine di importanza loro attribuita, gli elementi di valutazione per scegliere l' offerta economicamente piu' vantaggiosa, quali il prezzo, le caratteristiche tecniche, funzionali, estetiche, le garanzie, l' assistenza, ecc. L' amministrazione puo' sempre invitare le imprese concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati. In mancanza di presentazione anche di uno dei documenti richiesti, le domande di partecipazione non possono trovare accoglimento. Tuttavia le imprese che non siano in grado, per motivate ragioni, di presentare i documenti richiesti in merito alla loro capacita' economica e finanziaria, possono fare riferimento alla documentazione, eventualmente fornita al riguardo, per ottenere l' iscrizione all' albo dei fornitori. Rimane salva comunque la facolta' dell' amministrazione di richiedere elementi di documentazione prima di procedere all' aggiudicazione, nelle gare aperte; ovvero prima dell' invito a presentare offerta, o con la stessa lettera d' invito, nelle gare ristrette. Le lettere di invito ai concorrenti prescelti a seguito delle gare ristrette debbono contenere le indicazioni di tempo, di modalita' e di avvertenze come previsto al precedente art. 11. Art. 17 (L' offerta e le modalita' di presentazione) Le offerte redatte su carta da bollo del valore legale corrente o su carta resa legale mediante apposizione di marca da bollo corrispondente, debbono pervenire all' amministrazione entro i termini indicati nelle lettere di invito o nei bandi per pubblici incanti in sede comunitaria (gare aperte), racchiuse in busta sigillata con ceralacca, portante all' esterno l' indicazione dell' oggetto dell' offerta, dell' impresa concorrente e degli estremi della lettera d' invito o del bando che indice la gara. In ciascuna busta, in particolare, debbono essere racchiuse: l' offerta del prezzo o delle percentuali di ribasso o di aumento deve essere espressa in cifre e in lettere - in caso di difformita' sara' considerata valida l' indicazione piu' vantaggiosa per l' amministrazione - con le indicazioni concernenti la denominazione dell' impresa, la rappresentanza e il domicilio legale, debitamente firmata e racchiusa in busta debitamente sigillata; la documentazione richiesta a corredo dell' offerta. L' amministrazione di regola rimette, con la lettera d' invito un esemplare della busta per l' offerta del prezzo ed un esemplare di busta piu' grande per la raccolta dell' offerta di prezzo e della documentazione. Le offerte possono essere consegnate a mano, previo rilascio di ricevuta, oppure spedite per posta raccomandata all' indirizzo della USL che indice la gara. Non viene tenuto conto delle offerte che pervengano oltre i termini stabiliti, restando esonerata l' amministrazione da ogni responsabilita' per gli eventuali ritardi di recapito per quelle inviate per posta o per mezzo di terzi, o per consegna ad indirizzo diverso da quello sopraindicato. Art. 18 (La documentazione delle offerte) La documentazione da allegare a corredo delle offerte e' costituita da: due copia dei capitolati d' oneri generali e tecnici e di eventuali disegni - ove rimessi con la lettera d' invito - firmati in ogni foglio. L' amministrazione cura direttamente la sottoposizione al bollo delle copie dell' impresa risultante aggiudicataria; quietanza comprovante l' avvenuto versamento, presso la Tesoreria della USL, del deposito cauzionale provvisorio il cui importo viene indicato nella lettera d' invito. La mancanza della quietanza o l' insufficienza dell' importo in essa indicato comporta la nullita' dell' offerta; nel caso di offerta di impresa individuale: il certificato penale del titolare dell' impresa, nonche' un certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria ed artigianato in base agli atti legali ivi depositati, dal quale risulti la denominazione dell' impresa, il nome, cognome, luogo e data di nascita della persona abilitata ad impegnare ed a quietanzare, in nome e per conto di essa, nonche' l' indicazione che l' impresa e' nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti non risultando in liquidazione, fallita, sottoposta a procedura di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, ne' sotto amministrazione controllata; nel caso di offerta di societa' comunque costituita: un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente in base agli atti in vigore, depositati, trascritti e pubblicati, e dal quale risulti quanto indicato per le imprese individuali; nel caso di offerta di imprese straniere: un certificato di iscrizione all' albo professionale del loro Stato, o la documentazione prevista dall' art. 11 della legge 30 marzo 1981, n¿ 113, indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita della persona a abilitata ad impegnare ed a riscuotere per l' impresa; nel caso di offerte per procura, oltre ai documenti indicati in precedenza, deve essere presentata copia autenticata dell' atto di procura; modello GAP/ 2 debitamente compilato e sottoscritto. I documenti sopra indicati debbono risultare rilasciati in data non anteriore a mesi tre da quella dell' invito a gara, o del bando, nelle gare aperte. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza per la stipulazione di altri contratti o per partecipare ad altre gare o per corredare mandati di pagamento o qualsiasi altro fine. La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti anzidetti, specificatamente indicati per altro nelle lettere di invito, comporta l' esclusione della gara. Le offerte compitale in contravvenzione della legge sul bollo, pur essendo valide a tutti gli effetti contrattuali, sono soggette alle sanzioni previste dalle norme in vigore (articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 642). La documentazione anzidetta deve essere inoltrata in busta chiusa e sigillata, unitamente alla offerta, come previsto al precedente art. 17. Art. 19 (Validita' delle offerte) Dopo la loro presentazione, le offerte non possono essere ne' ritirate ne' modificate od integrate. Nei casi in cui l' aggiudicazione delle forniture o dei servizi non e' prevista seduta stante, in sede cioe' di apertura delle offerte nel giorno e ora stabilito nei bandi o nelle lettere d' invito, le offerte presentate rimangono valide per tutto il periodo necessario all' amministrazione per la loro valutazione e fino all' espletamento dell' operazione di aggiudicazione, come indicato al successivo art. 20. Art. 20 (L' aggiudicazione delle forniture) L' aggiudicazione delle forniture avviene secondo i criteri e le modalita' specificati nei bandi e nelle lettere di invito alle gare. L' aggiudicazione puo' avvenire seduta stante e, ove previsto, lotto per lotto, al miglior offerente (prezzo piu' basso), nei casi in cui la fornitura o i servizi debbano risultare conformi a specifici capitolati d' oneri o disciplinari tecnici, e per i quali, quindi, l' offerta e' limitata alla sola indicazione del prezzo. In tali casi, all' apertura delle offerte pervenute, nel luogo, nel giorno ed ora stabiliti possono partecipare i rappresentanti legali delle imprese concorrenti. E' riservata a chi presiede la gara la facolta' di sospendere o di non far luogo all' aggiudicazione, anche se sia intervenuta la lettura delle offerte qualora reputi, a suo insindacabile giudizio e senza palesarne i motivi, cio' necessario nell' esclusivo interesse dell' amministrazione. Nei casi in cui l' aggiudicazione debba effettuarsi sulla base dell' offerta economicamente piu' vantaggiosa, determinata cioe' sulla scorta dei diversi elementi indicati dai bandi o dalle lettere di invito oltre che dal prezzo, ad essa viene provveduto dopo la valutazione di tali elementi da parte dell' amministrazione, che puo' richiedere, ove lo ritenga opportuno, il parere di una commissione all' uopo nominata. In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria, seduta stante, nel caso dell' aggiudicazione prevista dal secondo comma del presente articolo; in sede di valutazione delle offerte, negli altri casi. A giudizio di chi presiede la gara possono essere effettuati anche sorteggi. Le offerte di miglioria sono presentante in forma scritta. L' amministrazione deve provvedere alla determinazione della offerta economicamente piu' vantaggiosa, e quindi all' aggiudicazione, nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di due mesi dalla data di presentazione delle offerte. L' operazione di aggiudicazione viene fatta risultare da specifico verbale. Entro dieci giorni dalla sua compilazione l' amministrazione deve comunicare l' esito della gara all' impresa aggiudicataria, salvo il caso in cui questa abbia presenziato all' apertura delle offerte, come previsto al secondo comma del presente articolo. Nelle gare comunitarie e fra i paesi aderenti al GATT tale comunicazione deve essere effettuata anche all' impresa concorrente che segue nella graduatoria per l' aggiudicazione. Capitolo 3° (La stipulazione del contratto) Art. 21 (Termine per la stipulazione) Entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell' espletamento della gara, l' impresa risulta aggiudicataria, pena la decadenza e con conseguente incameramento della cauzione, dovra' presentare i certificati comprovanti la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive eventualmente presentate. Per comprovate difficolta', l' amministrazione puo' concedere, su richiesta dell' impresa, un ulteriore termine perentorio di dieci giorni per completare la documentazione suddetta. Al fine del rilascio della certificazione prefettizia prevista dall' art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come modificata ed integrata dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936, le imprese dovranno, in ogni caso, presentare i certificati di residenza e di stato di famiglia relativi ai soggetti specificatamente individuati al punto 6 della circolare 8 giugno 1983, n. 1/ 2439 del Ministero di grazia e giustizia ( pubblicata sulla GU n. 174 del 27 giugno 1983). La stipulazione del contratto deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento delle prescritte autorizzazioni previa dimostrazione da parte dell' impresa; di aver versato le spese contrattuali e di registrazione nei termini e con le modalita' previste nel successivo art. 22; di aver effettuato la costituzione del deposito cauzionale o la trasformazione in definitivo del deposito provvisorio presentato in sede di gara o la costituzione di fidejussione bancaria o la stipulazione di polizza assicurativa, nei termini e con le modalita' previsti al successivo art. 23; nelle seguenti forme: atto pubblico amministrativo stipulato dal legale rappresentante dell' amministrazione o da un suo delegato, assistito da un funzionario amministrativo individuato dal comitato di gestione su proposta del coordinatore amministrativo quale ufficiale rogante a norma della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, e dal rappresentante delegato alla firma da parte dell' impresa; rogito notarile; scrittura privata; corrispondenza commerciale secondo l' uso del commercio. Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l' amministrazione puo' unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell' aggiudicazione, dando inizio altresi' alla proceduta in danno per un nuovo esperimento di gara, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio, ed incamerando la parte residua di quest' ultimo. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al precedente quarto comma, l' impresa e' svincolata a sua richiesta dall' obbligo di stipulare il contratto con conseguente restituzione del deposito cauzionale versato. Art. 22 (Il versamento delle spese contrattuali) L' impresa aggiudicataria e' tenuta a versare alla tesoreria della USL la somma indicata dall' amministrazione per le spese di copia, stampa, carta bollata nonche' per le spese di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore. Il versamento deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di ricevuta della lettera con la quale l' amministrazione invita l' impresa per la stipulazione del contratto. Ove il versamento avvenga in ritardo, l' importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo. Per il caso di mancato versamento, l' amministrazione ha facolta' di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito provvisorio ovvero in sede di primo pagamento relativo al contratto e ne versa l' ammontare nel competente capitolo d' entrata. Art. 23 (Termine per la costituzione dei depositi cauzionali o delle fidejussioni) L' impresa aggiudicataria entro gli stessi giorni previsti per il versamento delle spese contrattuali del precedente articolo, deve: procedere alla trasformazione del deposito provvisorio in definitivo anche mediante integrazione del deposito cauzionale stesso; richiedere, in sua sostituzione, ove lo ritenga, la presentazione di fidejussione bancaria, o polizza cauzionale assicurativa, rilasciate secondo le norme in vigore. Art. 24 (Inizio dell' esecuzione) L' esecuzione del contratto ha inizio dalla data prevista nel contratto stesso. ATTO ALLEGATO Capitolo 4° (L' esecuzione del contratto) Art. 25 (Controlli e vigilanza in corso di esecuzione) L' amministrazione si riserva la facolta' di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche presso gli stabilimenti dell' impresa, al fine di accertare che le lavorazioni relative alle produzioni dei beni oggetto del contratto avvengano nel rispetto dei capitolati tecnici o delle prescrizioni tecniche; di eseguire prove di funzionamento e di accertamento delle qualita' dei materiali impiegati; di esaminare, in genere, l' andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti per la consegna. L' impresa, pertanto, e' tenuta a indicare all' amministrazione, entro dieci giorni dalla data di stipulazione del contratto, la sede dello stabilimento o degli stabilimenti in cui avvengono le lavorazioni. Qualora i materiali adoperati, anche se messi in opera, non presentino i requisiti richiesti puo' essere ordinata per iscritto da parte degli incaricati la sostituzione. Le difformita' rilevate nei materiali, giudicate di lieve entita' e non pregiudizievoli per le caratteristiche dei beni, vengono poste in evidenza nei verbali. Nei casi previsti dai precedenti commi, l' impresa non ha diritto a supplemento di prezzo o indennita' alcuna, ne' ha titolo per richiedere una proroga al termine di consegna. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono verbali con cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, nonche' le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi dell' amministrazione. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell' impresa, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle lavorazioni non esimono l' impresa da responsabilita' e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze del collaudo. Per i contratti di prestazioni di servizi, in cui viene previsto che la vigilanza sulla osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione debba essere effettuata dai consegnatari delle sedi degli uffici beneficiari, l' amministrazione si riserva la facolta' di effettuare, a mezzo di propri incaricati, controlli ed ispezioni, anche nel quadro degli adempimenti richiesti dall' art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718. Art. 26 (Richiami e diffide in corso di esecuzione) L' impresa che durante lo svolgimento dei servizi o la esecuzione delle forniture da' motivo a ripetuti rilievi per negligenze ed inadempienze nell' osservanza delle clausole contrattuali puo' essere soggetta a diffida senza pregiudizio per l' applicazione di eventuali clausole penali. Ove la stessa impresa, nel corso di esecuzione di successive forniture o servizi, incorra in altre diffide per negligenze ed inadempienze, l' amministrazione ha facolta' di escluderla temporaneamente dalla partecipazione alle gare. Nei casi di grave recidiva, puo' anche cancellarla dall' albo dei propri fornitori. Le diffide e le esclusioni dalla partecipazione alle gare e la cancellazione dall' albo dei fornitori vengono attuate a mezzo di provvedimento amministrativo. Art. 27 (Aumenti e diminuzioni) Nel corso dell' esecuzione dei contratti, l' amministrazione puo' chiedere e l' impresa ha l' obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, od una diminuzione sull' ammontare dell' intera fornitura fino alla concorrenza di un quinto, ancorche' cio' non sia formalmente previsto nel contratto. Tale obbligo per l' impresa e' indipendente da eventuali altre variazioni in piu' o in meno eventualmente previste fra le condizioni di contratto. I contratti possono inoltre prevedere, nell' interesse dell' amministrazione, e sempre che sia previsto nei bandi o lettere di invito alle gare, che l' aumento dell' ammontare contrattuale possa arrivare fino alla concorrenza di due quinti - considerando in tal caso il prezzo comprensivo dell' aumento cosi' previsto - ferme le condizioni di contratto, salvo il termine di consegna, che puo' essere prorogato di comune intesa. Art. 28 (Termine e luogo di consegna) L' impresa deve effettuare le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nei locali in cui hanno sede gli uffici o i magazzini indicati nel contratto, entro i termini stabiliti e nelle ore in cui i locali stessi sono aperti. Possono essere previste consegne comprensive di installazioni ed in tale caso il termine si intende osservato con la posa in opera dei prodotti secondo i criteri stabiliti nei contratti o nei capitolati di oneri speciali. I termini di consegna, che possono essere indicati a giorni, a mesi, a data fissa, e computati come previsto all' art. 3, decorrono dal giorno successivo a quello indicato nel contratto. A seconda della complessita' dell' oggetto della fornitura i contratti possono prevedere che le imprese diano avviso agli uffici destinatari, per iscritto, ed entro congruo termine, del giorno in cui viene effettuata la consegna. Il termine di consegna per i prodotti costituiti da un complesso di piu' parti si intende compiuto quando tutte le parti siano state consegnate, salvo che sia diversamente stabilito in contratto. Ove venga stabilito in contratto che il collaudo debba farsi presso lo stabilimento dell' impresa, come previsto al successivo art. 40, il termine di consegna e' costituito dal giorno in cui viene conclusa la consegna dei beni nei locali di destinazione. Art. 29 (Spostamenti dei termini di consegna) Costituiscono motivi di spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e accertati dall' amministrazione. L' impresa, in tali casi, deve effettuare specifica comunicazione all' amministrazione entro cinque giorni dal verificarsi dell' evento. In mancanza o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore puo' essere adottata a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti. Qualunque fatto dell' amministrazione che obblighi l' impresa a sospendere le lavorazioni o a ritardarle, puo' costituire motivo per spostamento dei termini. In tali casi, in assenza di comunicazione al riguardo dell' amministrazione, l' impresa deve richiedere tempestivamente lo spostamento dei termini non appena a conoscenza dei fatti determinanti le sospensioni o i ritardi. La presentazione di domande intese ad ottenere spostamenti di termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non puo' ritenersi bastevole per interrompere la decorrenza dei termini contrattuali. Art. 30 (Le distinte di spedizione) Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti i colli ed i pesi, nonche' gli estremi del contratto, il numero dell' ordine in conto contratto, cui le consegne si riferiscono. Predisposte in triplice copia, le distinte sono rimesse ai consegnatari dei magazzini o degli uffici destinatari, che ne restituiscono una, debitamente vistata per ricevuta al vettore, ovvero, entro cinque giorni dalla consegna, all' impresa; ne trattengono una fra le proprie scritture, quale prova dell' avvenuta operazione di consegna; ne allegano la terza alla dichiarazione di presa in consegna o al verbale di consegna di cui al successivo art. 31. Sui colli deve essere indicata l' impresa mittente e sommariamente il contenuto. Art. 31 (Documentazione delle consegne) La data in cui la consegna viene effettuata o completata deve farsi risultare da: specifico verbale, nei casi in cui il termine di consegna si intende compiuto con la posa in opera o messa in funzione dei beni od apparecchiature, secondo le indicazioni previste in contratto. I verbali debbono essere firmati dal consegnatario degli uffici, dei magazzini o dai responsabili dell' amministrazione destinataria e dagli incaricati dell' impresa; dichiarazione di presa in consegna, nei casi in cui il termine si intende compiuto con la semplice consegna dei beni nei locali di destinazione, debitamente firmate dai consegnatari degli uffici, dei magazzini o dai responsabili dell' amministrazione destinataria, secondo le indicazioni contrattuali. Tanto i verbali quanto le dichiarazioni di presa in consegna debbono porre in evidenza, fra l' altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni all' atto della consegna e della posa in opera. I verbali e dichiarazioni di ricevimento debbono essere allegati, a tempo debito, alle fatture di pagamento unitamente alle distinte di spedizione in cui al precedente art. 30. Art. 32 (Spese di imballaggio, di trasporto, ecc.) Salvo che non sia diversamente stabilito in contratto per motivi eccezionali, tutte le spese di imballaggio di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell' impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini o negli uffici destinatari indicati in contratto. Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi ed in conseguenza del trasporto conferiscono all' amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo a tutto danno dell' impresa. Qualora in contratto venisse stabilito che le spese di trasporto restino a carico dell' amministrazione queste saranno rimborsate all' impresa sulla scorta della documentazione dimostrativa prevista nello stesso contratto. Le fatture, in tal caso debbono porre in evidenza tali spese, ed essere corredate della citata documentazione. Capitolo 5° (Il prezzo contrattuale) Art. 33 (Contenuto del prezzo) Salvo diversa prescrizione in contratto, il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali IVA esclusa e di ogni altro onere dovuto dall' impresa, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l' esecuzione del contratto, nonche' di ogni spesa riguardante il confezionamento, l' imballaggio, il trasporto fino al luogo indicato per la consegna. Il prezzo rimane fermo per tutta la durata del contratto, salvo i casi di variazione previsti negli articoli successivi. Art. 34 (Le variazioni di prezzo) Possono essere previste variazioni del prezzo contrattuale in relazione ad intervenute variazioni nelle sue componenti nei contratti annuali prorogabili per prestazioni in servizio o per locazioni di beni ed in quelli di durata pluriennale. I contratti debbono in tali casi contenere l' indicazione delle componenti del prezzo contrattuale, quali il costo del personale, quello dei materiali, l' entita' delle spese generali, l' entita' degli ammortamenti, nelle percentuali di incidenza relativa. La revisione del prezzo puo' essere prevista in base ad un meccanismo di aggiornamento che rifletta le variazioni intervenute successivamente a date stabilite in contratto, nel costo del personale e dei materiali, debitamente documentate. Possono costituire inoltre motivo di richiesta di variazione del prezzo contrattuale gli spostamenti dei termini di consegna per periodi superiori a sei mesi, ma solo nella ipotesi prevista dal penultimo comma del precedente art. 29, e cioe' quando tali spostamenti sono motivati da fatti dell' amministrazione. Art. 35 (Le richieste di variazioni e la documentazione) La richiesta di revisione deve essere inoltrata nei termini e con le modalita' precisate nei contratti e accompagnata dalla documentazione dimostrativa dell' aumento che si richiede. Di regola, la richiesta di variazione puo' essere presentata: prima dei quattro mesi che precedono la proroga annuale o l' inizio della annualita', dopo la prima, nei contratti indicati alla lettera b) al primo comma del precedente art. 34; in sede di spostamento dei termini di consegna nell' ipotesi di cui all' ultimo comma sempre del precedente art. 34. La documentazione illustrativa delle variazioni del costo del personale e' di regola, costituita dagli indici ISTAT concernenti le retribuzioni delle categorie di impiegati ed operai del del settore industriale cui possono riferirsi le lavorazioni oggetto del contratto; o da dichiarazioni di altri organismi statali competenti. La variazione del costo dei materiali e' di regola costituita dagli indici ISTAT degli aumenti intervenuti sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Possono essere indicate in contratto altre documentazioni. Non possono essere riconosciute richieste di revisione non documentate secondo le indicazioni dei rispettivi contratti. I contratti debbono indicare le date di riferimento degli indici ISTAT o delle eventuali documentazioni, ai fini del raffronto fra quelli di base e quelli presentati a documentazione delle richieste di variazione del prezzo, in base alla normativa vigente. Art. 36 (Misura della variazione e decorrenza) Per i contratti aventi durata superiore all' anno, la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi e' ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo all' aggiudicazione e, ovviamente, con esclusione delle forniture eseguite nel primo anno, quanto l' amministrazione riconosca che l' importo complessivo della prestazione e' aumentato o diminuito in misura superiore al 10% per effetto di variazione del prezzo corrente intervenuta successivamente all' aggiudicazione stessa. Le variazioni dei prezzi da prendere a base per la suddetta revisione per ogni semestre dell' anno, sono quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1o gennaio e 1o luglio di ciascun anno. In taluni contratti per locazione di apparecchiature a contratto pluriennale possono essere stabiliti limiti annuali, indicati in misura percentuale del corrispettivo globale, entro i quali debbono contenersi, in ciascun anno, le variazioni, e precisate le modalita' da seguire ove le variazioni dovessero superare tali limiti. La revisione del prezzo: non puo' riguardare la parte della fornitura gia' eseguita o dei servizi resi durante il primo anno di contratto; non si puo' applicare a quella parte della fornitura o servizi che l' impresa avrebbe dovuto eseguire nel periodo anteriore al riconosciuto aumento del prezzo; non puo' essere consentita per materiali approvvigionati precedentemente alla richiesta di revisione. Qualora inoltre siano state concesse anticipazioni ai sensi dell' art. 51 del presente capitolato, l' importo revisionale e' determinato secondo i criteri indicati dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Capitolo 6° (La risoluzione del contratto) Art. 37 (Risoluzione del contratto) L' amministrazione puo' chiedere la risoluzione del contratto: a) in qualunque momento dell' esecuzione, avvalendosi della facolta' consentita dall' art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l' impresa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni; b) per motivi di pubblico interesse; c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; d) in caso di cessione dell' azienda, di cessazione di attivita', oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell' impresa; e) nei casi di sub - appalto non autorizzati dall' amministrazione, come previsto al precedente art. 9; f) nei casi di morte dell' imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia; g) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in societa' di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nella societa' in accomandita e l' amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; h) nel caso in cui l' esecuzione del contratto non sia stata effettuata entro il termine massimo consentito e nei casi eventualmente previsti dai capitolati speciali. L' impresa puo' richiedere la risoluzione del contratto: i) in caso di impossibilita' ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell' art. 1672 del codice civile; l) nei casi in cui l' amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell' oggetto del contratto oltre i limiti previsti dal precedente art. 27. La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo il caso di contratto ad esecuzione continua o periodica, riguardo ai quali l' effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gia' eseguite. Art. 38 (Effetti della risoluzione) Con la risoluzione del contratto sorge nell' amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, o i servizi in danno dell' impresa inadempiente. L' affidamento avviene per trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l' esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L' affidamento a terzi viene notificato all' impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazioni dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi. All' impresa inadempiente sono addebbitate le spese sostenute in piu' dall' amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell' impresa, senza pregiudizio dei diritti dell' amministrazione sui beni della impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all' impresa inadempiente. L' esecuzione in danno non esime l' impresa dalle responsabilita' civile e penale in cui al stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Art. 39 (Effetti della risoluzione su richiesta dell' impresa) Nel caso di risoluzione del contratto in relazione alle ipotesi di cui alle lettere i) ed l) del precedente art. 27, viene riconosciuto all' impresa il rimborso delle spese sostenute in proporzione del prezzo pattuito, e del deposito cauzionale. Capitolo 7° (Il collaudo) Art. 40 (Collaudo delle forniture) Le forniture di materiali, di macchine, di ogni altro bene oggetto di contratto sono collaudate dall' amministrazione che vi provvede, di regola, attraverso la commissione di collaudo, costituita nel suo ambito e rinnovata annualmente. L' amministrazione puo' affidare collaudi, in relazione alle caratteristiche tecniche e funzionali del bene da collaudare, anche a funzionari dell' amministrazione non compresi nella commissione di collaudo, ad esperti dipendenti dalla pubblica amministrazione e, ove ritenuto necessario, anche ad estranei all' amministrazione. In ogni caso, il collaudo o l' accertamento della regolare esecuzione previsto dall' art. 67 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, non puo' essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato o approvato il contratto. Salvo che non sia diversamente stabilito nei contratti, il collaudo viene effettuato nei locali uffici o nei magazzini dove e' avvenuta la consegna. Si procede al collaudo, in tali casi, entro trenta giorni dalla data di consegna. Ove il collaudo sia previsto presso gli stabilimenti di produzione, la specifica clausola deve contenere: Termini perentori, contro applicazioni di penale, entro cui l' impresa deve comunicare all' amministrazione che i beni sono disponibili per il collaudo; termini entro cui il collaudo deve essere effettuato dalla scadenza di tali termini; indicazioni che il tempo richiesto per l' operazione di collaudo rimane compreso entro il termine di consegna previsto dal contratto ovvero, al contrario, che esso comporta spostamento del termine di consegna per un uguale numero di giorni, e cioe' da quelli decorrenti dalla data di messa a disposizione dei beni per il collaudo a quelli di ultimazione di tale operazione risultante dal verbale relativo. Alle operazioni di collaudo l' impresa puo' farsi rappresentare da propri incaricati. Le operazioni di collaudo debbono sempre risultare da specifico verbale, firmato dagli esecutori e se presenti, dagli incaricati dell' impresa. Art. 41 (Modalita' di esecuzione del collaudo) Il collaudo deve accertare che i beni presentano i requisiti richiesti dal contratto, o dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati, ovvero i requisiti espressi dai campioni esibiti ed accettati dall' amministrazione. Salvo specifiche prescrizioni contrattuali, i collaudatori sottopongono ad esame, a loro scelta, le quantita' di prodotti che ritengono necessarie, senza che l' impresa possa elevare contestazione o pretese. Possono eseguire, ove consentito dalle caratteristiche dei prodotti, anche esami o prove a scandaglio, nell' intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotti esaminati si estendano a tutta la partita. I prodotti che vengono deteriorati per l' esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell' impresa, alla quale vanno restituiti nello stesso stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative. Art. 42 (Le decisioni del collaudo) I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti o rifiutarli o dichiararli rivedibili. Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche o ai campioni. Possono essere dichiarati rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entita', cioe' non risultano presentati, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l' applicazione di eventuali penali per ritardata consegna. In via di eccezione, l' amministrazione, su conforme proposta dei collaudatori, puo' accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni od alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto. Sui prodotti accettati al collaudo viene applicato un bollo di accettazione salvo che per quelli in cui tale applicazione non risulti possibile o efficace. L' assenza di rappresentanti dell' impresa e' considerata come acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all' impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata. Art. 43 (Accettazione dei risultati del collaudo) L' impresa non puo' impugnare in alcun modo i risultati del collaudo, ne' puo' invocare l' accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove di collaudo, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto al collaudo di partite in consegne successive. Il collaudo regolare non implica dichiarazioni di presa in consegna della fornitura, la quale deve essere rilasciata dai consegnatari degli uffici, dei magazzini o dai responsabili delle amministrazioni destinatarie, come prescritto all' art. 31 del presente capitolato. Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l' impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della collaudazione ma vengano in seguito accertate. In tal caso l' impresa e' invitata dall' amministrazione ad assistere a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. In assenza dell' impresa o dei suoi incaricati, il verbale relativo redatto dagli incaricati dell' amministrazione fa egualmente stato contro di essa. Art. 44 (Forniture rifiutate al collaudo) Salvo diversa indicazione contrattuale, l' impresa ha l' obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro quindici giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l' avvenuto rifiuto; o dalla data della lettera raccomandata dell' amministrazione di notifica del rifiuto, ove l' impresa non abbia presenziato al collaudo. Decorso inutilmente tale termine, l' amministrazione ha facolta' di spedire in assegno all' impresa i beni rifiutati, comprendendo nell' assegno tutte le spese di facchinaggio e spedizione; ovvero di trattenerli nei magazzini o nei locali degli uffici destinatari, contro l' applicazione, in tal caso, di una penalita' pari al 2% dell' importo dei prodotti da ritirare, per ogni cinque giorni di ritardo. Trascorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine di quindici giorni di cui al primo comma, l' amministrazione ha diritto di procedere alla vendita, anche a trattativa privata, dei prodotti non ritirati per conto e rischio dell' impresa. I magazzini o gli uffici non rispondono dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, ne' dell' eventuale incendio. La penalita' per mancato ritiro e' trattenuta sull' ammontare dei pagamenti dovuti all' impresa o sulla cauzione, o sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con l' amministrazione. Art. 45 (Difetti di costruzione e garanzie dell' impresa) L' impresa garantisce i prodotti, i materiali, le macchine fornite da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di dodici mesi dalla data di effettiva consegna, salvo diverso periodo stabilito in contratto. L' impresa pertanto e' obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati. Salvo diverso termine stabilito in contratto, entro trenta giorni dalla data della lettera dell' amministrazione con cui si notifica i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l' impresa e' tenuta ad adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se cio' non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi. Qualora, trascorso il citato termine, l' impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, l' amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l' importo all' impresa. Qualora si presentino vizi di costruzione, difetti di materiali o guasti che comportino la sostituzione di parti difettose, il periodo di garanzia puo' essere spostato di altri dodici mesi, per consentire all' impresa le operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti sulla intera fornitura. A garanzia di tale obbligo, l' amministrazione puo' sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre forniture in corso con l' amministrazione. Capitolo 8° (Le penalita') Art. 46 (Motivi per l' applicazione di penalita' ) L' impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, e' soggetta a penalita' quando: non indica, ove prescritto, la sede degli stabilimenti ove avvengono le lavorazione e dove effettuarsi il collaudo; effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilita' dei beni in sede di collaudo, di invito al rifacimento e all' eliminazione di difetti o imperfezioni; non ottempera, od ottempera con ritardo, agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia dei prodotti forniti; non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini o dagli uffici in cui e' avvenuta tale operazione. Nei contratti di prestazione di servizi, non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine al personale da impiegare, alla documentazione da presentare, agli orari ed ai tempi da osservare per gli interventi richiesti; nei contratti per locazione di beni, ritardi nella consegna, o nella messa in funzione, o nell' intervento di manutenzione, o nell' intervento per eliminare guasti di funzionamento; ovvero quando le attrezzature locate, per cause non dipendenti da forza maggiore, rimangono ferme per guasti o assenza di interventi manutentori. Art. 47 (Importo delle penalita') Salvo diverse prescrizioni contrattuali, l' amministrazione ha facolta' di applicare: nel caso di manchevolezza e deficienza di beni forniti o dei materiali impiegati, una penalita' calcolata in misura percentuale del 3% al netto di IVA dell' ammontare della fornitura o dell' intera fornitura o dei quantitativi riscontrati con manchevolezze e deficienze salvo applicare, nei casi gravi, la risoluzione del contratto, come indicato nel precedente art. 37, lettera c); nel caso di ritardo delle consegne totali o parziali, o nella messa in funzione di attrezzature acquistate o locate, una penale in misura percentuale dell' 1% al netto di IVA per ogni giorno maturato di ritardo, calcolata sull' ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo, salvo la facolta' della risoluzione del contratto, ove il ritardo superi il termine di trenta giorni, o altro termine in contratto come indicato all' art. 37 sopra richiamato; nel caso di ritardo nel ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo o dichiarati in tale sede rivedibili per rifacimento o dei prodotti accertati difettosi in sede di garanzia, una penale del 2% al netto di IVA dell' importo della fornitura non ritirata; nel caso in cui l' impresa non indichi la sede dello stabilimento in cui avviene la lavorazione, e nel quale deve effettuarsi il collaudo, una penale dello 0,50% al netto di IVA dell' importo contrattuale; nei casi di ritardi o di inadempienze in ordine ad interventi di manutenzione, a presentazioni di documenti, a inosservanza di orari di interventi, a fermi di attrezzature o di servizi, penali commisurate alla durata dei fermi o, secondo i casi, ad importi fissi. Art. 48 (Modalita' di applicazione delle penalita') L' ammontare delle penalita' e' addebitato sui crediti dell' impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; ovvero, non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l' impresa ha in corso con l' amministrazione. Mancando crediti o essendo insufficienti, l' ammontare delle penalita' viene addebitato sulla cauzione. In tali casi, l' integrazione dell' importo della cauzione deve avvenire entro i termini previsti dall' art. 8 del presente capitolato. Le penalita' sono comunicate all' impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o provvedimento giudiziale. L' ammontare delle penalita' e' addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate eventuali dell' amministrazione. Capitolo 9° (Il pagamento) Art. 49 (Il pagamento e la presentazione delle fatture) Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalita' in cui l' impresa e' incorsa, viene effettuato: in unica soluzione, quando la consegna dei beni e' stabilita in unico lotto, ovvero quando tale operazione si completa con la messa in opera di tutte le parti componenti la fornitura; per ciascun lotto, quando la consegna dei beni e' frazionata in lotti; per singoli beni o macchinari o per gruppi di beni, quando la consegna e' relativa a specifiche ordinazioni in conto del quantitativo contrattuale; ad epoche stabilite, quando le consegne hanno carattere di somministrazione periodica e regolare; alla fine di ciascun mese di servizio prestato, o di locazione, nei casi di prestazioni di servizi e di locazioni di beni. I pagamenti sono disposti dopo il collaudo ed il ricevimento dei beni, attestato dalla dichiarazione di presa in consegna di cui all' art. 31 del presente capitolato, ed a seguito di presentazione di fattura, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione specificatamente indicata in contratto. I consegnatari, chiamati di regola dai singoli contratti a vigilare sul regolare andamento delle prestazioni, rimettono all' amministrazione, per il pagamento: una dichiarazione da cui risulti che la prestazione e' avvenuta regolarmente e che pertanto puo' darsi luogo alla liquidazione dei relativi importi; oppure una dichiarazione da cui risulti che l' impresa, nel corso delle prestazioni indicate nelle fatture, e' incorsa ad inadempienze e rilievi, debitamente contestati, per i quali ricorre l' applicazione della penale contrattuale. Capitolo 9° (Il pagamento) Art. 50 (Modalita' del pagamento) Tutti i pagamenti, compresi quelli in conto, sono effettuati a favore della persona o delle persone autorizzate a riscuotere indicate in contratto, a mezzo di mandati diretti esigibili presso la tesoreria della USL, con quietanza delle citate persone ovvero a mezzo di mandati diretti, con accreditamento dei relativi importi sui conti correnti specificati in contratto. I pagamenti possono anche essere ordinati con sistemi meccanografici, con riferimento alla normativa in vigore. L' impresa e' obbligata a comunicare tempestivamente all' amministrazione le variazioni che si verificano nelle modalita' di pagamento previste in contratto. In difetto, e anche se le variazioni vengono rese pubbliche nei modi di legge, l' amministrazione rimane esonerata da ogni responsabilita' per i pagamenti eseguiti. Art. 51 (Anticipazione e pagamenti in conto) Possono essere consentite, a richiesta dell' impresa, nel corso di esecuzione del contratto, anticipazioni sul corrispettivo contrattuale, sulla scorta dei criteri e modalita' indicati dalla legge per l' amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, dal relativo regolamento e successive modifiche e integrazioni. Possono essere inoltre consentiti pagamenti in conto di somme dovute e giustificate dai prescritti documenti fino al 95% dell' importo contrattuale, con riferimento all' art. 48, primo comma, del regolamento di contabilita' generale dello Stato, nel testo sostituito dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904, e successive modifiche ed integrazioni. In relazione all' importanza ed all' onere globale delle forniture, nei contratti vengono indicati e tempi e le modalita' per la corresponsione dei pagamenti in conto. Art. 52 (Sospensione dei pagamenti) L' amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, puo' sospendere, ferma l' applicazione delle eventuali penalita', i pagamenti all' impresa cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione di procedure o nella prestazione di servizi, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non puo' avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale. Art. 53 (Ritardo nei pagamenti) L' amministrazione e' tenuta ad emettere i mandati di pagamento entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della fattura. Il mancato rispetto di tale termine, fa sorgere nell' impresa il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute, al tasso e con le procedure di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, quale risulta integrato dall' art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili all' impresa ovvero il pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre amministrazioni. Della emissione del mandato di pagamento viene data tempestiva comunicazione all' impresa. I ritardi che possono verificarsi successivamente, in dipendenza delle ulteriori prescritte formalita' amministrative, non possono costituire motivo di pretesa per il pagamento di interessi, ovvero di scioglimento dei contratti, ove si tratti di pagamenti in corso di esecuzione dei servizi. Capitolo 10° (Le controversie contrattuali) Art. 54 (Collegio arbitrale) Le controversie insorte fra l' amministrazione e l' impresa possono essere risolte da un collegio arbitrale composto da tre persone: un consigliere di Stato o un magistrato del TAR con funzioni di presidente, nominato dalla competente autorita'; un dirigente nominato dall' amministrazione fra coloro che non abbiano attribuzioni nel servizio che ha posto in essere il contratto; un arbitro designato dall' impresa. Venendo a mancare, per qualsiasi causa durante il corso del giudizio arbitrale, uno degli arbitri, provvede alla sua tempestiva sostituzione l' autorita' o la parte che aveva nominato l' arbitro mancante. Disimpegna le funzioni di segretario del collegio un funzionario dell' amministrazione. Il collegio arbitrale si riunisce presso l' amministrazione e decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese ed agli onorari del giudizio. Contro la pronuncia arbitrale e' ammessa l' impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile. Art. 55 (Richiesta di arbitrato) La richiesta con cui si propone l' arbitrato deve essere inoltrata nel termine di trenta giorni decorrenti da quello della lettera con cui vengono notificate all' impresa le decisioni dell' amministrazione adottate in via amministrativa, in ordine alla vertenza; ovvero alla data del verbale redatto in ordine alle conclusioni dell' amministrazione sulla materia controversa. Trascorso inutilmente detto termine, le determinazioni adottate dall' amministrazione si intendono accettate definitivamente dall' impresa, che decade, pertanto, da qualsiasi diritto di impugnativa. La richiesta di arbitrato deve contenere chiaramente i termini della controversia e l' indicazione della persona scelta come arbitro, e deve essere notificata nella forma delle citazioni (a mezzo cioe' di ufficiale giudiziario). Subito dopo la notifica, a cura della parte piu' diligente, viene promossa la nomina del presidente del collegio arbitrale. Non formano oggetto di domanda di arbitrato le vertenze relative ai prodotti o materiali presentati al collaudo e quelle relative alle condizioni tecniche della fornitura, per le quali decide insindacabilmente l' amministrazione. Art. 56 (Ricorso al giudice ordinario) La parte attrice ha facolta' di escludere la competenza arbitrale, proponendo entro il termine di cui all' articolo precedente la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modifiche ed integrazioni. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ai sensi dell' articolo precedente ha facolta', a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione dalla altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente a norma del comma precedente. I contratti inoltre possono escludere il ricorso al collegio arbitrale, in deroga ai precedenti articoli 54 e 55. Art. 57 (Obblighi durante il giudizio arbitrale) Durante il giudizio arbitrale di cui ai precedenti articoli e fino alla pronuncia del lodo, per garantire la continuita' del servizio o delle forniture l' impresa non puo' esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali. Qualora l' impresa si rifiuti, l' amministrazione ha diritto di commettere ad altri la fornitura di cui abbisogni, nei modi e termini che credera' piu' opportuni. In questo caso il prezzo che fosse pagato in piu' di quello dovuto dal contratto, viene rimborsato dall' impresa. Valgono per la rivalsa del prezzo le indicazioni di cui nell' art. 38 del presente capitolo. Art. 58 (Disposizione finale) Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa emanata dallo Stato e dalla Regione Lazio in materia di contabilita' e contratti. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |