L.R. 18 Aprile 2003, n. 11 |
Promozione e valorizzazione dei bacini lacuali (1) |
Art. 1 (Finalità) 1. Nell’ambito degli interventi di promozione e valorizzazione dei bacini lacuali, la Regione favorisce l’attuazione di progetti di valorizzazione turistico-ambientale di iniziativa comunale, concernenti interventi di restauro, recupero e valorizzazione di luoghi e beni ambientali e culturali, finalizzati alla qualificazione ed allo sviluppo dell’offerta turistica nel territorio dei bacini lacuali. Art. 2
(Interventi di riqualificazione) 1. Nella fase di prima attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, la Regione promuove la realizzazione di progetti di riqualificazione. Art. 3
(Modalità) 1. L’ intervento deve prevedere maggiore fruibilità degli spazi urbani, rendendoli esclusivamente pedonali, e la realizzazione di zone da adibire a spettacoli e rappresentazioni varie. Art. 4
(Procedure) 1. Per fruire del contributo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune presenta all’assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici il progetto preliminare delle opere che intende realizzare, con dettagliata relazione. Art. 5
(Erogazione finanziamenti) 1. L’erogazione al comune interessato viene effettuata nella misura del dieci per cento entro trenta giorni dalla data di esecutività della determinazione del direttore della competente struttura regionale relativa all’impegno della spesa; la restante somma è erogata secondo le modalità stabilite nel secondo comma dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche. Art. 6
(Norma finanziaria) 1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.430.000,00, ripartita in euro 860.000,00 per l’esercizio 2003 e in euro 570.000,00 per l’esercizio 2004, attraverso lo stanziamento dei predetti importi in apposito capitolo, denominato: “Promozione e valorizzazione dei bacini lacuali”, da istituire nel bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2003, nell’ambito dell’UPB E52. 2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte, in termini di competenza, mediante utilizzazione della corrispondente dotazione finanziaria prevista al capitolo T28501, lettera b) - Elenco 4 allegato al medesimo bilancio regionale – rispettivamente per gli anni 2003 e 2004; alla copertura di cassa per l’anno 2003 si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto all’UPB T25 per l’importo di euro 860.000,00. Art. 7
(Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 maggio 2003, n. 13 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |