Istituzione del servizio gratuito di teleassistenza e di telesoccorso sanitari per gli anziani, per i disabili portatori di handicap grave e per gli ammalati cronici non ospedalizzati (1)

Numero della legge: 30
Data: 24 dicembre 2008
Numero BUR: 48 S.O. 166
Data BUR: 27/12/2008

L.R. 24 Dicembre 2008, n. 30
Istituzione del servizio gratuito di teleassistenza e di telesoccorso sanitari per gli anziani, per i disabili portatori di handicap grave e per gli ammalati cronici non ospedalizzati (1)


Art. 1
(Finalità e definizioni)


1. La Regione promuove l’attivazione omogenea sul proprio territorio del servizio di teleassistenza e telesoccorso a distanza, rivolto ai pazienti in condizioni di fragilità sociale e di bisogno sanitario.
2. Ai fini della presente legge, per servizio di teleassistenza e telesoccorso si intendono le attività di monitoraggio, controllo, assistenza e soccorso, svolte a distanza attraverso l’ausilio di strumenti e dispositivi atti a rilevare le condizioni psico-fisiche del soggetto assistito e a garantire la tempestiva comunicazione alle strutture socio-sanitarie.



Art. 2
(Gestione integrata del servizio)


1. La Regione individua nella gestione integrata lo strumento per l’erogazione delle funzioni di rilevanza sociale e sanitaria relative al servizio di teleassistenza e telesoccorso.
2. Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria erogate nell’ambito del servizio di cui alla presente legge sono individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della competente commissione consiliare permanente. .
3. Ai fini di cui al comma 1, i comuni delegano le funzioni socio-assistenziali incidenti sui servizi di cui alla presente legge alle aziende unità sanitarie locali.
4. Gli oneri relativi al finanziamento delle componenti sociali del servizio di teleassistenza e telesoccorso restano a carico dei comuni, che li trasferiscono alle AUSL.


Art. 3
(Destinatari del servizio)


1. I cittadini di età superiore ai settantacinque anni che usufruiscono di monoreddito o di reddito pensionistico inferiore a 10.000 euro annui hanno diritto, qualora ne facciano richiesta, di usufruire gratuitamente del servizio di assistenza, controllo e soccorso a distanza, definito ai sensi dell’articolo 1.
2. I cittadini disabili portatori di handicap gravi, anche di età inferiore a sessantacinque anni, accedono al servizio alle condizioni previste dal comma 1.
3. I cittadini di età superiore ai settantacinque anni, con reddito annuo superiore a quello fissato ai sensi del comma 1, possono accedere a pagamento al servizio. Ciascuna amministrazione comunale stabilisce le riduzioni sul costo del servizio previste per tali categorie di cittadini.
4. Con il medesimo provvedimento di cui all’articolo 2, comma 2, la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione alle AUSL della richiesta di accesso al servizio di teleassistenza e telesoccorso a distanza.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati forniti dagli uffici provinciali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), le amministrazioni comunali censiscono i nuclei familiari, con particolare riguardo a quelli monopersonali, di cittadini aventi diritto di accesso al servizio di teleassistenza e telesoccorso ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
6. Al termine del censimento di cui al comma 5, i comuni trasmettono tempestivamente i dati rilevati alle AUSL territorialmente competenti, per lo svolgimento della programmazione di competenza.


Art. 4
(Compiti delle Aziende Unità Sanitarie Locali)


1. Le AUSL provvedono allo svolgimento del servizio di teleassistenza e telesoccorso attraverso la stipula di convenzioni con enti, società pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed enti non commerciali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 che già svolgono questo tipo di attività e che presentano i requisiti di idoneità previsti dall’articolo 5.
2. Alle AUSL sono delegate le funzioni di monitoraggio, sorveglianza e verifica della qualità ed efficacia del servizio erogato dalle strutture di cui al presente articolo. I dati relativi allo svolgimento di tale attività di controllo sono trasmessi entro il 31 dicembre di ciascun anno alla Regione.



Art. 5
(Requisiti strutturali e funzionali per l’erogazione del servizio)



1. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1 che prestano servizio di assistenza, controllo e soccorso a distanza devono garantire una corretta esecuzione del servizio nel rispetto dei seguenti requisiti strutturali e funzionali:
a) dotazione tecnologica di ricezione-trasmissione ed elaborazione dati, conforme alla normativa vigente sulle telecomunicazioni e dotata della certificazione di qualità necessaria per lo svolgimento del servizio;
b) presenza, nell’arco delle ventiquattro ore, di personale tecnico esperto in informatica, che sovrintenda alla funzionalità della centrale d’ascolto e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione installate presso le utenze;
c) installazione e gestione di apparecchiature terminali informatiche presso l’utenza, dotate del sistema di vivavoce e tecnologicamente innovative, al fine di consentirne l’adeguamento anche alle nuove applicazioni e ai nuovi sviluppi del progresso tecnologico;
d) disponibilità di un protocollo sperimentato di gestione delle chiamate del Centro di ascolto in entrata ed in uscita, che consenta di individuare il tipo di intervento necessario, di garantire un tempestivo collegamento con le unità di pronto intervento o di crisi, nonché di contattare prontamente parenti o stretti congiunti degli assistiti;
e) impiego di personale altamente qualificato, al fine di garantire, nel rispetto delle norme sulla privacy, la più ampia riservatezza sulle informazioni gestite e la professionalità nell’approccio al paziente.


Art. 6
(Stipula delle convenzioni di erogazione del servizio)


1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le AUSL stipulano apposite convenzioni con le strutture abilitate ai sensi degli articoli 4 e 5, ai fini dell’erogazione del servizio di teleassistenza e telesoccorso a distanza.
2. La stipula delle convenzioni di cui al comma 1 avviene a seguito dell’esperimento di procedura di evidenza pubblica.



Art. 7
(Sperimentazione del servizio)

1. Nelle more della scadenza del termine di cui all’articolo 6, comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale autorizza una sperimentazione del servizio di teleassistenza e telesoccorso a distanza, di durata annuale, da realizzarsi nelle AUSL Roma B, Roma D e Frosinone.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 è autorizzata dalla Regione previa presentazione, da parte delle AUSL interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposito progetto sperimentale, nel quale sono indicati: il campione di popolazione cui è rivolto il servizio; i servizi di teleassistenza e telesoccorso a distanza oggetto di sperimentazione; i soggetti deputati all’erogazione del servizio, con allegata certificazione di conformità ai requisiti di cui all’articolo 5.
3. Alla sperimentazione di cui al presente articolo, si provvede mediante le risorse di cui all’articolo 8, comma 1, da ripartirsi in parti uguali tra le tre AUSL sede di sperimentazione.


Art. 8
(Disposizioni finanziarie)


1.Agli oneri connessi dall’applicazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa di previsione del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2008, è istituito, nell’ambito dell’UPB H13, un apposito capitolo denominato: “Istituzione del servizio di teleassistenza e di telesoccorso sanitari per gli anziani, per i disabili portatori di handicap grave e per gli ammalati cronici non ospedalizzati”, alla cui copertura si provvede mediante legge di bilancio.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le AUSL sulla base del criterio della quota capitaria calcolata sul numero degli assistibili ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e riferita ai soggetti di cui all’articolo 3.
3. Gli ulteriori oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni comunali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4.


Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 27 dicembre 2008, n. 48, s.o. n. 166

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.