L.R. 01 Marzo 2007, n. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legge di variazione al bilancio 2007 connessa all'attuazione del piano di rientro di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 (1) |
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Art. 1 (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2007/2009) 1. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2007-2009 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata Tabella “A” – Entrata. Art. 2 (Variazioni allo stato di previsione della spesa per l’esercizio 2007 e pluriennale 2007/2009) 1. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata Tabella “B” – Spesa. Art. 3 (Aggiornamento degli elenchi allegati al bilancio 2007) 1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse. Art. 4 (Modalità di copertura del disavanzo sanitario per l’esercizio 2006 e di ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005) 1. Alla copertura del disavanzo sanitario riferibile all’esercizio 2006, accertato dal Tavolo nazionale di monitoraggio degli adempimenti regionali sulla base del preconsuntivo consolidato elaborato dall’Assessorato alla sanità sui dati trasmessi dalle Aziende sanitarie ed allegato alla presente legge in 473 milioni di euro - al netto delle risorse attribuite al Lazio dal fondo di cui all’articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) nonché del maggior gettito derivante dall’innalzamento al massimo livello delle aliquote IRAP e addizionale IRPEF ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005) - si provvede: a) per 250 milioni di euro con le risorse di cui all’articolo 8, comma 2, lettera e), della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007) già destinati al pagamento delle rate di ammortamento dei debiti sino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della l.r. 27/2006; b) per 223 milioni di euro attraverso le operazioni finanziarie di ristrutturazione del debito regionale di cui all’articolo 5, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2006, n.28 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2007), nonché attraverso l’utilizzazione di una quota degli stanziamenti dei capitoli T11401 e T13401 del bilancio regionale 2007. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui e/o emettere prestiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), della l.r. 28/2006 successivamente al 30 giugno 2007. 2. Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal Piano di rientro da approvarsi con specifico accordo con lo Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della l. 311/2004, per l’ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005, la Regione destina una entrata finalizzata pari a 310 milioni di euro a decorrere dal 2008 e per trenta anni, per 250 milioni di euro a valere sulle entrate del Titolo I del proprio bilancio annuale e per 60 milioni di euro a valere sulle somme spettanti alla Regione a titolo di fondo perequativo di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Conseguentemente, la dotazione del capitolo H31551 è incrementata di 60 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2008 e 2009 del bilancio pluriennale 2007-2009. 3. In applicazione dell’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007), al comma 1, dell’articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2006, n.22 (Disposizioni urgenti in materia di imposta regionale sulle attività produttive) le parole: “per i periodi di imposta 2007 – 2008 e 2009” sono sostituite dalle parole: “per i periodi di imposta 2007 – 2008 – 2009 e 2010”. Resta fermo, come previsto dall’articolo 8, comma 2, lettera d) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale 2007), l’impegno programmatico all’ulteriore riduzione dei costi del servizio sanitario regionale previsto dalla stessa legge finanziaria regionale e conseguentemente alla riduzione a partire dal 2010, rispetto ai livelli massimi stabiliti per il triennio 2007 – 2009, dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’IRPEF, ove ricorrano le condizioni espressamente previste al citato articolo 1, comma 796, lettera b), della l. 296/2006. Art. 5 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 marzo 2007, n. 7 |
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |