L.R. 30 Marzo 1987, n. 29 |
Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore. |
(Pubblicata nel B.U. 18 aprile 1987, n. 11) La presente legge disciplina la circolazione nelle aree al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private, intendendo elementi costituenti le strade, ai fini della presente legge, oltre la carreggiata, la banchina e la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta, per il parcheggio e per l' inversione di marcia nonche' le piazzole di intersezione. E' fatto divieto a chiunque di circolare fuoristrada con veicoli a motore (autoveicoli o motoveicoli), di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti nelle seguenti aree, comprendendo anche i relativi sentieri e mulattiere: a) zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento; b) zone soggette a vincolo archeologico di cui alla legge n. 1089 del 1939; c) zone soggette alla legge 8 agosto 1985, n. 431; d) zone adibite a foreste demaniali e zone destinate al rimboschimento o contemplate nella legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5; e) zone di rilevante interesse vegetazionale e meritevoli di conservazione in base alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43; f) zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani previsti dagli strumenti urbanistici in vigore nei singoli comuni; g) zone sottoposte ai piani regionali previsti dall' articolo 6, lettere a), b), c), e), e dall' articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968; h) zone adibite o destinate a parchi e riserva naturali regionali incluse o proposte nel piano dei parchi e delle riserve naturali in base alla legge regionale 28 novembre 1977, n. 46; i) alvei dei corsi d' acqua pubblici di cui all' articolo 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti percorsi carrozzabili esistenti; l) spiagge ed arenili purche' non aperti e destinati al pubblico transito, nonche' spiagge ed arenili in concessione, esclusi i percorsi riconosciuti carreggiabili nell' atto di concessione. Si intendono compresi nelle zone indicate al precedente secondo comma i sentieri e le mulattiere nonche' le piste di esbosco munite di idonea segnaletica ed i viali tagliafuoco quando questi ultimi non hanno le caratteristiche essenziali delle strade carrozzabili esistenti nella zona. E' altresi' vietata la circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle aree ove essa e' espressamente vietata dagli strumenti urbanistici e nei percorsi definiti non transitabili con tali mezzi dal comune per ragioni di polizia locale, urbana e rurale o per la tutela della stabilita' del suolo nelle zone sottoposte al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Restano comunque fermi i divieti di circolazione previsti da altre leggi in materia. In deroga ai divieti di cui al precedente articolo, e' consentita la circolazione fuori strada dei seguenti mezzi: a) adibiti allo svolgimento delle attività agricole aziendali di cui alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale) e successive modifiche, integrate e complementari di cui all’articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, comprensivi dei mezzi utilizzati dagli ospiti e dai fruitori delle medesime attività; (1) b) di soccorso, di antincendio ed in servizio di istituto, in dotazione agli organi statali, regionali, provinciali e comunali, nonche' agli enti preposti a servizi di pubblica utilita'; c) in dotazione ai corpi di vigilanza dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni in servizio d' istituto; d) destinati al servizio esclusivo delle attrezzature dei parchi e dei rifugi di montagna; e) utilizzati per attivita' di soccorso, antincendio o per condurre invalidi nelle aree di cui al precedente articolo ancorche' appartenenti a privati. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di protezione della natura e di polizia idraulica. E' altresi' consentita la circolazione fuori strada con mezzi motorizzati ai soggetti che siano abitanti o dimoranti anche in via temporanea, proprietari, usufruttuari, superficiari, conduttori, ivi compresi i loro familiari, delle costruzioni dei fondi rustici ubicati nelle aree indicate nel precedente articolo lungo il percorso piu' breve che consente l' accesso alle costruzioni ed ai fondi medesimi. Art. 3 (Deroghe) Al di fuori dei casi indicati nel precedente articolo 2 i comuni, in deroga ai divieti della presente legge, possono autorizzare la circolazione fuori strada, nelle aree di cui al precedente articolo 1, esclusivamente a coloro che vi accedano per motivi di lavoro. Le relative autorizzazioni vengono disposte dal comune con specifico provvedimento. Art. 4 (Individuazione delle aree e relativa segnaletica ) Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree ove non e' consentito circolare fuori strada con veicoli a motore (mezzi motorizzati, motoveicoli, autoveicoli) vengono indicate dal comune con la posa dei segnali previsti dalle leggi in vigore per quanto attiene il secondo comma, lettera f), ed il quarto comma del precedente articolo 1. Art. 5 (Individuazione delle zone adibite allo svolgimento di attivita' sportive, ricreative ed agonistiche ) Qualora i comuni intendano disciplinare la circolazione fuori strada di mezzi meccanici e motorizzati nello svolgimento di attivita' sportive, ricreative ed agonistiche e qualora la vocazione e la situazione idrogeologica dei terreni lo consenta, sono tenuti ad individuare le zone in cui tale circolazione e' esclusivamente consentita, in sede di formazione dello strumento urbanistico generale, ovvero, qualora siano gia' dotati di tale strumento, mediante apposita variante allo stesso. L' individuazione e la concessione da parte del comune delle zone suddette e' sottoposta al parere preventivo dell' ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, all' autorizzazione dell' assessore competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio e dell' assessore preposto alla tutela ambientale. Art. 6 (Impianti fissi) Gli impianti fissi destinati all' esercizio permanente delle attivita' sportive ed agonistiche di cui al precedente articolo 5, ancorche' non comportanti l' esecuzione di opere murarie, sono sottoposti al parere preventivo dell' ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, all' autorizzazione dell' assessore competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio e dell' assessore preposto alla tutela ambientale ed a concessione di edificare ai sensi dell' articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, da rilasciarsi in coerenza con le prescrizioni dello strumento urbanistico contenente la relativa previsione. All' atto dell' istanza di concessione, l' avente titolo deve impegnarsi ad adottare le misure idonee alla sicurezza degli impianti e le cautele tecniche dirette che le piste formate dal transito dei mezzi meccanici e motorizzati provochino deflusso delle acque superficiali verso zone di frana o comunque potenziali condizioni di instabilita' idrogeologica. Deve altresi' impegnarsi ad un ripristino ambientale qualora cessi l' attivita' degli impianti, prestando apposita cauzione od altra idonea garanzia che verra' restituita dal comune ad opera di ripristino eseguita. Al momento della cessazione dell' attivita' degli impianti il titolare della concessione e' tenuto ad informare le autorita' comunali. Art. 7 (Deroghe per manifestazioni e gare) Nel caso di manifestazioni e di gare, purche' non ricorrenti piu' di due volte all' anno, il comune, salve le competenze statali in merito, su richiesta degli organizzatori, puo', in via eccezionale e per i tempi strettamente necessari, consentire il transito fuori strada dei mezzi meccanici e motorizzati anche in zone non adibite ad attivita' sportive, ricreative ed agonistiche, fermi restando i divieti nelle zone di cui al precedente articolo 2, secondo comma, disponendo le relative cautele ed obblighi di ripristino dell' ambiente a cura degli organizzatori. Art. 8 (Vigilanza) Sono incaricati di vigilare sull' osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza ordinaria sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i sindaci dei comuni e dei loro consorzi, gli agenti giurati, che abbiano facolta' in base alle leggi vigenti, gli ispettorati ecologici onorari nominati in base alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61.Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall' articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 8 giugno 1931, n. 733 e prestare giuramento dinnanzi al Pretore. Per le violazioni delle disposizioni di cui al precedente articolo 1, secondo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed l), ed al precedente articolo 2, terzo comma, si applicano le sanzioni da L. 100.000 a L. 500.000. Viene erogata una ulteriore sanzione amministrativa di L. 60.000 nel caso in cui il trasgressore non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi. Qualora le violazioni di cui al presente articolo sono compiute da chi e' soggetto all' altrui autorita', direzione, vigilanza, si applicano le disposizioni previste dall' articolo 6, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 10
(Applicazione delle sanzioni amministrative ) Per l' applicazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente articolo 9 valgono le disposizioni di cui al capo I, articolo 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Art. 11 (Disposizioni transitorie)
Note: (1) Lettera sostituita dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |