L.R. 13 Giugno 2003, n. 15 |
Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 concernente: "Isitituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)" e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1997, n. 27 concernente: "Istituzione dell'Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica (ARPET-Lazio) (1) |
Art. 1
(Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2) 1. L’articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 concernente: “Istituzione dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL)” è sostituito dal seguente: omissis 1. L’articolo 2 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente: omissis Art. 3
(Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 2/1995) 1. L’articolo 3 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente: omissis Art. 4
(Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 2/1995) 1. L’articolo 4 della l.r. 2/1995, è sostituito dal seguente: omissis Art. 5
(Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 2/1995) 1. L’articolo 5 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente: omissis Art. 6
(Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 2/1995) 1. L’articolo 6 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente: omissis Art. 7
(Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 2/1995) 1. L’articolo 7 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente: omissis Art. 8 (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 2/1995) 1. L’articolo 8 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente: omissis Art. 9
(Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 2/1995) 1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 2/1995 è inserito il seguente: omissis Art. 10
(Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 2/1995) 1. Dopo l’articolo 8 bis della l.r. 2/1995 è inserito il seguente: omissis Art. 11
(Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 2/1995) 1. L’articolo 9 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente: omissis Art. 12
(Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 2/1995) 1. L’articolo 10 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente: omissis Art. 13
(Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 2/1995) 1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 2/1995 è inserito il seguente: omissis Art. 14
(Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 2/1995) 1. L’articolo 12 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente: omissis Art. 15
(Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 2/1995) 1. L’articolo 13 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente: omissis Art. 16
(Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 2/1995) 1. L’articolo 14 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente: omissis Art. 17
(Abrogazione dell’articolo 15 della l.r. 2/1995)) 1. L’articolo 15 della l.r.. 2/1995 è abrogato. Art. 18
(Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 2/1995) 1. L’articolo 16 è sostituito dal seguente: omissis Art. 19
(Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 2/1995) 1. L’articolo 17 è sostituito dal seguente: omissis Art. 20
(Abrogazione dell’articolo 18 della l.r. 2/1995) 1. L’articolo 18 della l.r. 2/1995 è abrogato. Art. 21 (Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 2/1995) 1. L’articolo 19 della l.r. 2/1995 è sostituito dal seguente: omissis Art. 22
(Aggiunta dell’articolo 20 bis nella l.r. 2/1995) 1. Dopo l’articolo 20 della l.r. 2/1995 è aggiunto il seguente: omissis Art. 23
(Norme transitorie) 1. Il comitato direttivo dell’Agenzia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, è sciolto. Il presidente dell’Agenzia ed i componenti del collegio dei revisori, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, decadono. Tali organi continuano, comunque, a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina e alla costituzione dei nuovi organi di cui agli articoli 4 e 5, nonché del comitato di cui all’articolo 8 bis, da effettuarsi, con le modalità previste dai citati articoli, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica. 2. Il presidente dell’Agenzia adotta, ai sensi dell’articolo 8 ter, lo statuto entro sei mesi dalla data della sua nomina e i regolamenti entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto da parte della Giunta regionale. Fino alla data di esecutività dello statuto e dei regolamenti, i nuovi organi istituzionali svolgono comunque le funzioni previste dagli articoli 4 e 5 e il comitato svolge le funzioni previste dall’articolo 8 bis. 3. L’incarico conferito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, al direttore generale dell’Agenzia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, è revocato con effetto dalla data di nomina del nuovo direttore generale ed il relativo contratto individuale di lavoro a tempo determinato, disciplinante l’incarico stesso, è risolto di diritto con decorrenza dalla stessa data.". Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 luglio 2003, n. 19 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |