Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazine del bilancio della Regione Lazio per l'eserrcizio finanziario 2001) (1)

Numero della legge: 19
Data: 21 luglio 2003
Numero BUR: 22 S.O. 6
Data BUR: 09/08/2003

L.R. 21 Luglio 2003, n. 19
Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazine del bilancio della Regione Lazio per l'eserrcizio finanziario 2001) (1)


S O M M A R I O

ART. 1 (Finalità)
ART. 2 (Ambito di applicazione)
ART. 3 (Interventi)
ART. 4 (Programma operativo per il diritto al lavoro delle persone disabili)
ART. 5 (Fondo regionale per l’occupazione dei disabili)
ART. 6 (Comitato regionale per il diritto al lavoro delle persone disabili)
ART. 7 (Servizio provinciale di collocamento obbligatorio)
ART. 8 (Servizio di accertamento e controllo della disabilità)
ART. 9 (Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38)
ART. 10 (Disposizioni finanziarie)
ART. 11 (Disposizione transitoria)
ART. 12 (Abrogazione)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione della riforma del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nell’ambito di una politica diretta a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale e a garantire il pieno rispetto della dignità umana nonché i diritti di libertà e di autonomia di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro, favorisce la permanenza, l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso adeguati servizi di sostegno e di collocamento mirato.

2. La Regione, altresì, riconosce e valorizza il ruolo di rilevanza sociale delle associazioni regionali di tutela delle categorie dei disabili.



Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a favore delle persone disabili di cui all’articolo 1 della l. 68/1999.



Art. 3
(Interventi)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione promuove:
a) l’analisi e la valutazione delle potenzialità lavorative ed attitudinali delle persone disabili attraverso il potenziamento tecnico-strutturale e la riorganizzazione in chiave integrata degli organismi competenti;
b) l’istituzione di banche dati, l’effettuazione di studi, indagini, ricerche ed altre attività dirette al rilevamento delle opportunità occupazionali per le persone disabili;
c) l’organizzazione di convegni, seminari, la stampa di pubblicazioni e di periodici diretti a favorire la diffusione e la circolazione delle conoscenze relative al mercato del lavoro fra i disabili e le associazioni di settore;
d) il tirocinio formativo e di orientamento, la formazione e l’aggiornamento professionale, sia per le persone disabili che per coloro che operano nell’ambito della disabilità;
e) la creazione di un sistema integrato di servizi di sostegno al lavoro delle persone disabili, quali l’accompagnamento al lavoro, il tutoraggio, forme di assistenza tecnica e di sostegno psico-sociale;
f) la semplificazione, l’economicità, l’efficacia, la pubblicità delle procedure amministrative concernenti il sistema del collocamento mirato;
g) la rimozione degli ostacoli architettonici o di altra natura che impediscono o limitano la permanenza, l’inserimento e l’integrazione delle persone disabili nell’ambito lavorativo;
h) l’apprestamento di tecnologie per il telelavoro e per la formazione professionale a distanza delle persone disabili con ridotte possibilità di spostamento sul territorio;
i) un sistema di incentivi economici, la cui entità è determinata in proporzione alla riduzione della capacità lavorativa ed alle diverse condizioni di disabilità, diretti a favorire:
1) l’assunzione di persone disabili residenti nella regione ad opera di datori di lavoro privati operanti nel territorio regionale;
2) l’impiego di persone disabili presso cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche, ovvero presso disabili liberi professionisti, secondo la procedura di cui all’articolo 12 della l. 68/1999;
3) l’esercizio di lavoro autonomo o di impresa, anche in forma associata, da parte di persone disabili residenti nella regione.



Art. 4
(Programma operativo per il diritto al lavoro delle persone disabili)

1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro, di concerto con l’Assessore competente in materia di servizi sociali, sentiti il comitato per la gestione del fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 5, comma 3, ed il comitato regionale per il diritto al lavoro di cui all’articolo 6, approva ogni triennio, con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, il programma operativo per il diritto al lavoro delle persone disabili. Il programma definisce:
a) le specifiche azioni e misure da sostenere ed incentivare nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 3;
b) la natura, l’ammontare, le modalità e i criteri di concessione delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a), nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato;
c) i soggetti attuatori e beneficiari degli interventi di cui all’articolo 3, in conformità alla vigente normativa statale di riparto delle funzioni e dei compiti amministrativi fra regioni ed enti locali, in materia di lavoro, formazione, sanità e servizi sociali;
d) i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di competenza regionale previsti dalla l. 68/1999, con particolare riferimento alla ripartizione delle risorse del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili ed alle convenzioni di integrazione lavorativa.

2. Il programma di cui al comma 1 è redatto nel rispetto delle seguenti priorità:
a) integrazione fra i servizi per l’impiego, i servizi sociali e sanitari territoriali, le attività formative, le azioni di supporto e gli strumenti di politica attiva del lavoro a sostegno dell’occupazione delle persone disabili;
b) definizione di specifiche azioni dirette a favorire il collocamento delle persone disabili a maggiore rischio di esclusione dal mercato del lavoro in conseguenza della limitata capacità lavorativa e della particolare condizione di disabilità;
c) individuazione di azioni e misure, inclusi specifici “progetti obiettivo”, diretti alla permanenza, all’inserimento ed all'integrazione lavorativa delle persone disabili, cofinanziabili con risorse comunitarie;
d) valorizzazione e promozione della partecipazione attiva dei destinatari degli interventi;
e) promozione di forme di concertazione e di intesa istituzionale fra i soggetti interessati al collocamento mirato, così da favorire l’esercizio coordinato delle relative funzioni.


Art. 5
(Fondo regionale per l’occupazione dei disabili) (2)


1. E’ istituito, ai sensi dell’articolo 14 della l. 68/1999, il fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di seguito denominato fondo, destinato al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 3

2. Al fondo sono destinati:
a) i proventi derivanti dai contributi esonerativi e dalle sanzioni amministrative di cui agli articoli 5, 14, comma 3, e 15 della legge 68/1999;
b) i contributi di fondazioni, enti e soggetti comunque interessati;
c) le risorse regionali destinate agli interventi di cui all’articolo 3.

3. (3)

4. La Giunta regionale, in particolare, stabilisce con propria deliberazione:
a) la durata, le modalità di funzionamento e la composizione del comitato, in modo che sia assicurata la rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e, attraverso le associazioni di cui all’articolo 1, comma 2 maggiormente rappresentative a livello regionale, dei disabili;
b) i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme di cui al comma 2, lettera a);
c) i criteri e le modalità relativi alla riscossione ed al versamento dei contributi di cui al comma 2, lettera b).



Art. 6 (4)
(Conferenza permanente per l’inserimento
lavorativo delle persone disabili)

1. E’ istituita la Conferenza permanente per l’inserimento lavorativo delle persone disabili quale momento di incontro e di confronto sulle problematiche relative allo specifico settore, di seguito denominata conferenza.

2. La conferenza di cui al comma 1 è presieduta dall’assessore regionale competente in materia di politiche del lavoro o suo delegato. La conferenza si riunisce almeno quattro volte l’anno e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno.

3. La Conferenza è costituita da:
a) il direttore della direzione regionale competente in materia di formazione con funzioni di vicepresidente;
b) i membri della commissione regionale di concertazione per il lavoro di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro) e successive modifiche;
c) i rappresentanti delle province nominati nel comitato istituzionale di cui all’articolo 8 della l.r. 38/1998;
d) sei rappresentanti delle associazioni regionali dei disabili maggiormente rappresentative, dei quali uno delle associazioni dei disabili psichici e uno delle associazioni per la tutela della salute mentale;
e) un rappresentante del coordinamento dei servizi di inserimento lavorativo disabili.

4. La conferenza svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) monitoraggio degli interventi di inserimento lavorativo disabili;
b) iniziative finalizzate ad un impegno coordinato delle risorse destinate a vario titolo all’integrazione lavorativa delle persone disabili, anche in attuazione dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’Unione europea, dell’11 luglio 2006 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999);
c) promozione di una cultura dell’inclusione sociale, anche ai sensi della direttiva europea n. 78/2000 del Consiglio del 27 novembre del 2000 (Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro);
d) gestione del fondo di cui all’articolo 5;
e) verifica dello stato di attuazione della l.r. 68/1999 e successive modifiche e della presente legge.

5. La conferenza con apposito regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle proprie attività.


Art. 7
(Servizio provinciale di collocamento obbligatorio)

1. Le province, in conformità alla vigente normativa in materia di collocamento e agli atti di indirizzo e coordinamento adottati, secondo la procedura di cui all’articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano il servizio di collocamento obbligatorio delle persone disabili, in stretto raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, così da assicurare un efficiente sistema di collocamento mirato.

2. Gli atti di indirizzo e coordinamento adottati ai sensi del comma 1 stabiliscono, in particolare:
a) le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui all’articolo 8, comma 2, della l. 68/1999;
b) i criteri generali e le modalità di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), della l. 68/1999, in ordine alla fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, relativa ai lavoratori con disabilità intellettiva e psichica;
c) i requisiti che i soggetti autorizzati a svolgere attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro devono possedere ai fini della promozione all’inserimento lavorativo delle persone disabili;
d) i criteri e le modalità per la stipula e la determinazione rispettivamente delle convenzioni e dei programmi di collocamento mirato di cui all’articolo 11, comma 1, della l. 68/1999, con particolare riferimento alle convenzioni ed ai programmi relativi alle assunzioni con scelta nominativa da parte delle pubbliche amministrazioni.



Art. 7 bis (5)
(Servizio inserimento lavorativo disabili)

1. Al fine di realizzare i progetti di inserimento mirato, nonché assicurare il necessario coordinamento tra i servizi dell’impiego e i servizi sociali, sanitari e formativi del territorio, presso ogni servizio provinciale di collocamento obbligatorio, è istituito il servizio inserimento lavorativo disabili.

2. Il servizio inserimento lavorativo disabili promuove, anche in accordo con i servizi formativi, sociali e sanitari territorialmente competenti, progetti di inserimento mirato con compiti di:
a) accoglienza e valutazione delle potenzialità e dei bisogni individuali delle persone disabili;
b) realizzazione di bilanci di competenza o altri percorsi di orientamento e definizione delle capacità lavorative finalizzati all’inserimento e reinserimento lavorativo;
c) rilevazione e analisi dei fabbisogni aziendali;
d) identificazione e mediazione dei profili professionali richiesti;
e) assistenza ai disoccupati e inoccupati nella ricerca attiva e nelle procedure di accesso al mercato del lavoro;
f) programmazione e gestione dei percorsi individualizzati d’integrazione lavorativa attraverso il collocamento mirato per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro;
g) tutoraggio, monitoraggio e valutazione, in itinere e finale, dei tirocini;
h) sostegno ai disabili occupati per un periodo da individuare con il tutor aziendale in caso di necessità.



Art. 7 ter (6)
(Albo regionale)

1. Per la costituzione del servizio inserimento lavorativo disabili, i servizi provinciali di collocamento obbligatorio possono avvalersi della collaborazione, anche in regime di convenzione, di soggetti competenti e di provata esperienza nell’attività di inserimento mirato.

2. Presso l’assessorato competente in materia di lavoro, è istituito l’albo regionale delle strutture competenti nel settore dell’inserimento lavorativo delle persone disabili che operino nell’ambito del territorio regionale da almeno cinque anni.


Art. 8 (7)
(Controllo e accertamento delle disabilità)

1. In conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell’art. 1, comma 4 della L 12 marzo 1999, n. 68), presso ciascuna Azienda unità sanitaria locale (AUSL), nell’ambito dell’organizzazione delle commissioni di accertamento dell’invalidità di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono istituite una o più commissioni specificatamente preposte all’accertamento delle condizioni di disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche, operanti in raccordo con i servizi provinciali inserimento lavorativo disabili.

2 La Giunta regionale, con apposita deliberazione, su proposta dell’assessore competente in materia di sanità, per l’accertamento di cui al comma 1, adotta la classificazione internazionale sul funzionamento e sulla disabilità (ICF) emanata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

3. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di sanità, di concerto con l’assessore competente in materia di lavoro, con propria deliberazione, individua i criteri per l’organizzazione e il funzionamento del servizio di cui al comma 1 e le modalità di collaborazione tra le commissioni specificatamente preposte all’accertamento delle condizioni di disabilità ed il servizio inserimento lavorativo disabili.



Art. 9
(Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38)

1. All’articolo 28, comma 2, della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), dopo la lettera a), è inserita la seguente:
“ omissis”



Art. 10 (8)
(Disposizioni finanziarie)

1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2003 sono introdotte le seguenti variazioni:
a) il capitolo n. 225103 assume la seguente denominazione: “Assegnazione dallo Stato per le agevolazioni di cui all’articolo 13 della legge 68/1999”;
b) è istituito, per memoria, il capitolo n. 341540, denominato “Risorse, ex articolo 14, comma 3, l. 68/1999, per il finanziamento del fondo regionale per l’occupazione dei disabili".
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2003 sono introdotte le seguenti variazioni:
a) il capitolo F31103 assume la seguente denominazione: “Utilizzazione delle risorse del fondo di cui all’articolo 13, comma 4, della l. 68/1999”;
b) è istituito nell’ambito dell’UPB F31 un apposito capitolo denominato: “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili".
3. Il fondo regionale di cui al comma 2, lettera b) è dotato, per l’esercizio finanziario 2003, di uno stanziamento complessivo, in termini di competenza e di cassa, pari ad euro 2.000.000,00.
4. Alla copertura dell’onere di cui al comma 3 si provvede mediante la riduzione dell’importo di euro 1.000.000,00 dello stanziamento previsto in ciascuno dei capitoli F31506 ed F31507.



Art. 11
(Disposizione transitoria)

1. Il comitato per la gestione del fondo regionale per l’occupazione dei disabili, istituito dall’articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 ((Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001) e costituito con deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2001, n. 1246, cessa dalle relative funzioni alla data di insediamento del comitato di cui all’articolo 5, comma 3.



Art. 12
(Abrogazione)


1. E’ abrogato l’articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001).





Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 9 agosto 2003, n. 22, s.o. n. 6

(2) Rubrica modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2009, n. 27

(3) Comma abrogato dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2009, n. 27; al riguardo vedi la disposizione transitoria di cui all'articolo 7 della medesima l.r. 27/2009

(4) Articolo sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2009, n. 27; al riguardo vedi la disposizione transitoria di cui all'articolo 7 della medesima l.r. 27/2009

(5) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2009, n. 27; vedi, anche, deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 201 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità. Revoca DGR 14/02/2005 n. 134 e DGR 17/12/2008 n. 918) pubblicata sul BUR 14 maggio 2015, n. 39

(6) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2009, n. 27

(7) Articolo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2009, n. 27

(8) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa F31900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.