L.R. 16 Giugno 2003, n. 16 |
Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni su sistemi tariffari e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sull'esercizio di trasporto pubblico non di linea (1) |
Art. 1 (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 concernente “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e successive modifiche) 1. L'articolo 1 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente: omissis Art 2
(Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 30/1998) 1. L'articolo 2 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente: omissis Art. 3 (Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 30/1998) 1. L’articolo 3 della l.r. 30/1998è sostituito dal seguente: omissis Art. 4 (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 30/1998) 1. All’articolo 4 della l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’alinea del comma 1 le parole: “omissis ” sono sostituite dalle seguenti: "omissis" e dopo la lettera d) è aggiunta infine la seguente: “omissis”; b) la lettera b) del comma 1 è soppressa; c) il comma 3 è abrogato; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “omissis”; e) dopo il comma 5 è aggiunto, infine, il seguente: “omissis" Art 5 (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 30/1998) 1. L’articolo 5 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente: omissis Art. 6
(Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/1998) 1. L’articolo 6 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Funzioni e competenze della Regione) Art. 7 (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 30/1998) 1. L’articolo 7 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente: omissis Art. 8 (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 30/1998) 1. I commi 1 e 2 dell’articolo 8 della l.r. 30/1998 sono abrogati. 2. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 30/98 le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”. Art. 9 (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 30/1998) 1. All’articolo 9 della l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente : “omissis”; b) l’alinea del comma 1 è sostituito dal seguente : “omissis" c) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “omissis”; d) la lettera c) del comma 1 è soppressa; e) dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente: “omissis”; f) la lettera g) del comma 1 è soppressa. Art. 10 (Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 30/1998) 1. L’articolo 10 della l.r. 30/1998è sostituito dal seguente: omissis Art. 11
(Inserimento dell’articolo 10 bis alla l.r. 30/1998) 1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 30/1998 è inserito il seguente: omissis Art. 12
(Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 30/1998) 1. L’articolo 11 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente: omissis Art. 13 (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 30/1998) 1. L’articolo 12 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente: omissis Art. 14 (Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 30/1998) 1. L’articolo 13 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente: omissis Art. 15 (Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 30/1998) 1. L’articolo 14 della l.r. 30/1998è sostituito dal seguente: omissis Art. 16
(Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 30/1998) 1. L’articolo 15 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente: omissis Art. 17
(Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 30/1998) 1. L’articolo 16 della l.r. 30/1998è sostituito dal seguente: omissis 1. L'articolo 17 della l.r. 30/1998è sostituito dal seguente: omissis Art. 19 (Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 30/1998) 1. L'articolo 18 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente: omissis Art. 20 (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 30/1998) 1. All’articolo 19 della l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) del comma 2 le parole: “omissisl” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”; b) dopo la lettera c) del comma 2 sono aggiunte infine le seguenti: “omissis" c) i commi 3 e 4 sono abrogati; d) al comma 5 le parole: "omissis"sono soppresse. Art. 21 (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 30/1998) 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 30/1998è aggiunto infine il seguente: omissis Art. 22
(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 30/1998) 1. Il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente: omissis Art. 23
(Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 30/1998) 1. L’articolo 22 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente: omissis Art. 24 (Modifiche all’articolo 23 della l.r. 30/1998) 1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 30/1998 le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: “omissis" 2. Al comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 30/1998 le parole da “omissis” a “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”. Art. 25
(Inserimento dell’articolo 23 bis alla l.r. 30/1998) 1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 30/1998è inserito il seguente: omissis Art. 26 (Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 30/1998) 1. L’articolo 24 della l.r. 30/1998 è sostituto dal seguente: omissis Art. 27 (Inserimento dell’articolo 24 bis alla l.r. 30/1998) 1. Dopo l’articolo 24 della l.r. 30/1998 è inserito il seguente: omissis Art. 28 (Modifiche all’articolo 26 della l.r. 30/1998) 1. All’articolo 26 della l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "omissis”; b) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "omissis”; c) la lettera l) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “omissis" d) Dopo la lettera p) del comma 1 è inserita la seguente: “omissis”; e) Dopo la lettera u) del comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente: "omissis" Art. 29
(Sostituzione della rubrica del Capo VII della l.r. 30/1998) 1. La rubrica del Capo VII della l.r. 30/1998 è sostituita dalla seguente: “omissis" 1. L'articolo 27 della l.r. 30/1998è sostituito dal seguente: omissis Art. 31
(Inserimento dell’articolo 27 bis alla l.r. 30/1998) 1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 30/1998 è inserito il seguente: omissis Art. 32
(Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 30/1998) L’articolo 28 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente: omissis Art. 33
(Modifiche all’articolo 29 della l.r. 30/1998) 1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 30/1998 le parole: "omissis", sono sostituite dalle seguenti:"omissis" 2. Al comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 30/1998 le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis”. Art. 34 (Modifiche all’articolo 30 della l.r. 30/1998) 1. Il comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 30/1998è abrogato. Art. 35 (Sostituzione della rubrica del Capo IX della l.r. 30/1998) 1. La rubrica del Capo IX della l.r. 30/1998 è sostituita dalla seguente: “omissis" Art. 36
(Inserimento dell’articolo 30 bis alla l.r. 30/1998) 1. Dopo l’articolo 30 della l.r. 30/1998è inserito il seguente: omissis Art. 37
(Modifiche all’articolo 31 della l.r. 30/1998) 1 Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 30/1998 la parola “omissis” è sostituita dalla seguente: “omissis” e le parole : “omissis” sono soppresse. 2 Il comma 3 bis dell’articolo 31 della l.r. 30/1998, aggiunto dall’articolo 37, comma 3 della l.r. 6/1999, è abrogato. Art. 38 (Modifiche all'articolo 34 della l.r. 30/1998) 1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 30/1998 le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: omissis”. Art. 39
(Modifiche all’articolo 36 della l.r. 30/1998) 1. Il comma 8 dell’articolo 36 della l.r. 30/1998è abrogato. Art. 40 (Sostituzione dell’articolo 40 della l.r. 30/1998) 1. L’articolo 40 della l.r. 30/1998è sostituito dal seguente: omissis Art. 41
(Modifiche all’articolo 42 della l.r. 30/1998) 1. Al comma 3 dell’articolo 42 della l.r. 30/1998 le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti:"omissis”. Art. 42
(Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52 concernente: “Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale”) 1. L’articolo 10 della l.r. 52/1982, come modificato dalla l.r. 1/1991, è sostituito dal seguente: omissis Art. 43
(Modifiche alla l.r. 1/1991) 1. L’articolo 13 della l.r. 1/1991 è sostituito dal seguente: omissis Art. 44
(Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 concernente “Disposizioni per l’approvazione dei regolamenti comunali relativi all’esercizio di trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”) 1. Alla l.r. 58/1993 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell’articolo 1 le parole: “omissis” sono soppresse. b) Il comma 5 dell’articolo 1 è abrogato. c) dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 58/1993, è aggiunto il seguente: “omissis”. d) il comma 3 dell’articolo 19 è sostituito dal seguente: “omissis"; e) i commi 4 e 6 dell’articolo 19 sono abrogati; f) Il comma 7 dell’articolo 19 è sostituito dal seguente: “omissis”; g) l’articolo 20 è sostituito dal seguente: "omissis" 1. I comuni, qualora non abbiano proceduto all’individuazione delle unità di rete ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b) della l.r. 30/1998, come modificato dalla presente legge, affidano i servizi di trasporto, ponendo a gara la rete in esercizio. I comuni, la cui rete supera i due milioni di chilometri, ai fini delle procedure di gara di cui all’articolo 19, possono suddividere la stessa rete per lotti. 2. Le province adottano i piani di bacino di cui all’articolo 15 della l.r. 30/1998, come modificato dalla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La Giunta regionale adotta il primo programma triennale di cui all’articolo 18 della l.r. 30/1998, come modificato dalla presente legge, entro il 30 aprile 2005, anche in assenza del PRT. 4. In attuazione dell’articolo 18 del d.lgs. 422/1997, come modificato dall’articolo 45 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto, per le società di capitali derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali ovvero dei consorzi e per i soggetti affidatari dei servizi per ferrovia di cui all’articolo 2, comma 3, qualora non siano stati posti in essere gli adempimenti previsti dal comma 9 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, nel bando di gara devono essere indicate le modalità di messa a disposizione dal precedente gestore al nuovo gestore dei beni essenziali per la effettuazione del servizio e il canone di utilizzo degli stessi beni, determinato dagli enti affidanti. 5. I soggetti affidatari dei servizi comunicano agli enti affidanti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati di cui all’articolo 22, comma 2, lettere a) e b) della l.r. 30/1998, come modificato dalla presente legge. 6. Sino alla rilevazione dei canoni di utilizzo dei beni essenziali per il funzionamento dei servizi di trasporto da parte dell’Agenzia di cui alla l.r. 9/2003 gli enti affidanti determinano i canoni medesimi in base ad indagini di mercato. 7. Sino alla determinazione del costo economicamente sufficiente, il limite per la quantificazione della base d’asta per i servizi da porre a gara è costituito dal corrispettivo dei contratti di servizio in essere fino al 31 dicembre 2006. (1a) 8. Le disposizioni di cui all’articolo 30 bis della l.r. 30/1998, inserito dalla presente legge sono applicate dal 1° gennaio 2006. 9. Per gli anni 2004 e 2005, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 30 bis della l.r. 30/1998, come inserito dalla presente legge, gli adeguamenti tariffari sono stabiliti annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata fissato dal Governo nell’ultimo documento di programmazione economico-finanziaria. 10. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale stabilisce le tariffe relative al sistema integrato di cui all’articolo 13 della l.r. 1/1991. 11. L’autorizzazione amministrativa per l’esercizio del servizio di gran turismo su gomma di cui all’articolo 4, comma 5 bis della l.r. 30/1998, come inserito dalla presente legge, sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2004, il provvedimento di concessione previsto dall’articolo 12 della legge 20 settembre 1939, n. 1822 concernente “Disciplina degli autoservizi di linea (Autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli) in regime di concessione dell’industria privata”. Entro la stessa data, i soggetti già concessionari richiedono alle competenti amministrazioni la sostituzione della concessione con il provvedimento di autorizzazione da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 12. Gli enti affidanti i servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e d) della l.r. 30/1998, finanziati dal fondo regionale trasporti, con percorrenza superiore ad un milione e mezzo di chilometri annui, possono prorogare al 31 dicembre 2006, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 18, comma 3 bis del d.lgs. 422/1997, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 concernente la legge finanziaria 2006, i termini di scadenza degli affidamenti stabiliti dalla legge 19 dicembre 2001, n. 35 concernente disposizioni per il trasporto pubblico locale, fatte salve ulteriori proroghe previste dalla normativa statale. Entro i suddetti termini di proroga devono concludersi le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi stessi. (2) 13. Gli affidamenti dei servizi di trasporto, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 30/1998, come sostituito dalla presente legge, con percorrenze inferiori ad un milione e mezzo di chilometri annui, sono prorogati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 18, comma 3 bis del d.lgs. 422/1997, come da ultimo modificato dalla 1. 266/2005, al 31 dicembre 2006, fatte salve ulteriori proroghe previste dalla normativa statale. Entro i suddetti termini di proroga devono concludersi le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi stessi. (3) 14. (4) 15. Sono prorogati al 31 dicembre 2004, fatte salve ulteriori proroghe previste dalla normativa statale, i servizi affidati secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi) nonché dall'articolo 19 della l.r. 30/1998, come modificato dalla presente legge. (5) 16. Gli affidamenti dei servizi di trasporto di cui all’articolo 8 del d.lgs. 422/1998 possono essere prorogati entro i termini previsti dalla normativa statale vigente in materia. (6) 17. (7) 18. Per la circolazione per motivi di servizio sui mezzi del trasporto pubblico di cui all’articolo 2 della l.r. 30/1998, come sostituito dalla presente legge, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri alle forze di Polizia, alla polizia penitenziaria, alla Guardia di Finanza, alla polizia municipale ed alle altre forze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo dei vigili del fuoco, al Corpo delle capitanerie di porto, al personale dell’ANAS S.p.a. munito di tessera per l’espletamento del servizio di polizia stradale, all’Esercito, alla Marina militare, all’Aereonautica militare, al Corpo forestale ed ai corpi di vigilanza privata purché indossino la divisa di ordinanza del corpo o istituto di appartenenza, utilizzano la tessera di servizio. Per gli appartenenti alla polizia municipale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell’ambito del territorio comunale nonché per gli spostamenti necessari al raggiungimento della sede di lavoro dall’abitazione e viceversa. Nel caso in cui per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico è necessario il possesso di titoli elettronici, le aziende esercenti i servizi ovvero i soggetti gestori dei sistemi di bigliettazione rilasciano agli interessati, a richiesta dei rispettivi comandi, i titoli di libera circolazione. In caso di circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio da parte dei soggetti sopra indicati non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33 della l.r. 30/1998 e non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto. (7a) 19. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2004, individua, sentita la commissione consiliare competente, le unità di rete, la rete ed il livello dei servizi minimi di trasporto pubblico di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della l.r. 30/1998, come sostituito dalla presente legge. 20. I servizi di trasporto di persone che collegano le isole ponziane con i porti di Formia, Terracina ed Anzio, sono svolti secondo quanto previsto dal programma di esercizio di cui al piano triennale di intervento indicato dall'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 28 (Interventi straordinari regionali per la integrazione del servizio di collegamento delle isole ponziane con i porti della Provincia di Latina, resi dalla società concessionaria del Ministero dei trasporti e della navigazione), in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza di detto programma, differita al 31 dicembre 2006, i citati servizi sono esercitati nel rispetto delle procedure previste dalla l.r. 30/1998. (8) 20 bis. Agli esami per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea previsti dalla l.r. 58/1993, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata espletata ancora la prova scritta, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 58/1993, come modificata dall'articolo 44. Fino alla pubblicazione dell'elenco previsto dall'articolo 19, comma 3 della l.r. 58/1993, come modificato dall'articolo 44, la prova scritta è espletata sulla base dei quesiti pubblicati, alla data di entrata in vigore della presente legge, a cura della commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità. La commissione regionale sopradetta in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a svolgere le proprie funzioni sino alla nomina della nuova commissione ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 58/1993, come modificato dall'articolo 44. (9) Art. 46
(Abrogazioni) 1. L’articolo 3 della l.r. 35/2001 e l’articolo 113 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 concernente “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002 (Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 articolo 11)" sono abrogati. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 luglio 2003, n. 21, s.o. n. 6 (1a) Comma modificato dall'articolo 89, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (2) Comma modificato dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e da ultimo dall'articolo 89, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (3) Comma modificato dall'articolo 15, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e da ultimo dall'articolo 89, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (4) Comma soppresso dall'articolo 15, comma 1, lettera c) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (5) Comma sostituito dall'articolo 15, comma 1, lettera d) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (6) Comma modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera e) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (7) Comma abrogato dall'articolo 15, comma 1, lettera f) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (7a) Comma modificato dall'articolo 89, comma 1, lettera d) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, dall'articolo 2, comma 139 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 e da ultimo dall'articolo 13, comma 33, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (8) Comma sostituito dall'articolo 15, comma 1, lettera g) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e poi modificato dall'articolo 89, comma 1, lettera e) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (9) Comma aggiunto dall'articolo 15, comma 1, lettera h) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |