L.R. 11 Marzo 2008, n. 3 |
Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2008 (1) |
Art. 1 (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010) 1. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008–2010 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata Tabella “A” – Entrata. Art. 2 (Variazioni allo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010) 1. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008–2010 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata Tabella “B” – Spesa. Art. 3
(Aggiornamento degli elenchi allegati al bilancio 2008) 1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse. Art. 4
(Aumento del livello massimo di ricorso al mercato finanziario e degli importi destinati a mutui e prestiti) 1. Il livello massimo di ricorso al mercato finanziario fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008) è aumentato dell’importo di euro 1.711.303.514,42. 2. L’autorizzazione prevista dall’articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2008), relativa a mutui e prestiti per interventi finalizzati a nuovi investimenti, è aumentata dell’importo di euro 137.929.423,97. 3. E’ confermato il rinvio alla legge di assestamento di bilancio 2008 per l’autorizzazione alla contrazione del mutuo finalizzato al formale riequilibrio conseguente all’iscrizione del presunto saldo finanziario negativo, riferito a spese di investimento, connesso alla gestione dei pregressi esercizi, che viene fissato nel nuovo importo di euro 3.258.726.651,29. Art. 5 (Modifiche all’articolo 37 della l. r. 26/2007, relativo agli interventi in materia di opere pubbliche per lo sviluppo locale regionale) 1. Al comma 4 dell’articolo 37 della l.r. 26/2007, le parole: “Ciascun ente locale può presentare una sola proposta.” sono soppresse. Art. 6 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Allegati (2) omissis Note: (1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 14 marzo 2008, n. 10, s.o. n. 19 (2) L'allegato relativo alla "Tabella A", variazione allo stato di previsione dell'entrata (articolo 1) e l'allegato relativo alla "Tabella B", variazione allo stato di previsione delle spesa (articolo 2), sono riportati nella sezione "Testo storico" della Banca dati delle leggi regionali |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |