Calendario venatorio regionale per la stagione 1988/1989 (1) (2)

Numero della legge: 47
Data: 26 agosto 1988
Numero BUR: 24
Data BUR: 05/09/1988

L.R. 26 Agosto 1988, n. 47
Calendario venatorio regionale per la stagione 1988/1989 (1) (2)


[ Art. 1



1. I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare nella stagione venatoria 1988- 1989 l' esercizio di caccia nel territorio della Regione Lazio a parita' di diritti e doveri, nell' osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.


Art. 2

1. Ai fini della protezione e della razionale gestione delle risorse faunistiche della regione, l' intero territorio del Lazio e' sottoposto al regime di caccia controllata.


Art. 3

1. La stagione venatoria ha inizio il 18 settembre 1988 e termina il 10 marzo 1989 compreso.

2. Le amministrazioni provinciali possono consentire l' esercizio venatorio a partire dal 18 agosto stabilendo tempi, modalita' e forme di caccia in osservanza delle disposizioni sancite dalla legge quadro nazionale 27 dicembre 1977, n. 968. In ogni caso il silenzio venatorio deve essere garantito dal 2 settembre 1988 al momento dell' apertura generale.


Art. 4

1. Durante la stagione venatoria di cui al precedente articolo 3, l' esercizio venatorio e' consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:
a) specie cacciabili dal 18 settembre al 31 dicembre 1988: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, codone, colombaccio, coniglio selvatico, cornacchia nera, fagiano, fischmone, folaga, gallinella d' acqua, germano reale, lepre comune, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passero, pernice rossa, quaglia, starna, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora, volpe, passera mattugia, passera oltremontana, canapiglia, cesena, coturnice, taccola, corvo, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza e pavoncella.
La caccia alla specie cinghiale, con esclusione dei giovani dell' anno con manto striato, e' consentita dal 1o novembre 1988 al 31 gennaio 1989.
Per il periodo dal 1o gennaio al 31 gennaio 1989, compreso, i presidente delle amministrazioni provinciali possono regolamentare la caccia, anche sulla base di piani di abbattimento gestiti dalle provincie, stabilendone per il territorio di competenza, i giorni, le zone e le modalita' di battuta.
Il provvedimento di regolamentazione deve essere adottato e reso pubblico entro il 1o novembre 1988. L' esercizio venatorio alla specie di cui alla presente lettera e' consentito da appostamento fisso, gia' esistente, o da appostamento temporaneo ed in forma vagante anche con l' ausilio dei cani;
b) specie cacciabili dal 1o gennaio al 28 febbraio 1989: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, codone, colombaccio, fischione, folaga, gallinella d' acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, passero, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe, passera mattugia, canapiglia, cesena, passera oltremontana, taccola, corvo, cornacchia nera, pavoncella, cornacchia grigia, ghiandaia e gazza;
c) specie cacciabili dal 1o al 10 marzo 1989: allodola, corvo, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, passero, passera mattugia, passera oltremontana, storno, colombaccio, pavoncella, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, codone, fischione, moretta, marzaiola, beccaccino e volpe.
L' esercizio venatorio alle specie di cui alla precedente lettera b) ed alla presente lettera c) e' consentito da appostamento fisso, gia' esistente o temporaneo ed in forma vagante anche con l' ausilio del cane da ferma.

2. Dal 1o gennaio al 10 marzo 1989 compreso il Presidente della giunta provinciale ha facolta' di autorizzare, stabilendone le modalita', l' uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe esclusivamente nei territori liberi alla caccia, da destinare alle azioni di ripopolamento di selvaggina.

3. Le amministrazioni provinciali provvedono al controllo degli animali selvatici, nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino gravi danni alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l' equilibrio naturale.

4. Tale controllo deve essere, comunque, attuato da personale tecnico appositamente incaricato e con l' uso di mezzi selettivi.

5. Per tale controllo le amministrazioni provinciali possono avvalersi della collaborazione delle guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie e naturalistiche.

6. Ogni azione di immissione di selvaggina, al di fuori di quelle effettuate in strutture faunistico - venatorie disciplinate da apposite norme, deve essere inserita nei programmi annuali di immissione della amministrazioni provinciali competenti per territorio, le quali provvedono al controllo delle operazioni da altri effettuate. I predetti programmi annuali predisposti dalle amministrazioni provinciali devono essere comunicati preventivamente e comunque non oltre il 31 gennaio 1989 alla Regione Lazio - Assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca.

7. Entro il 30 settembre 1988 le amministrazioni provinciali presentano alla Regione Lazio - Assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca, una relazione conclusiva sulle azioni di immissione realizzate nel periodo dal 1o luglio 1987 al 30 giugno 1988.


Art. 5

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell' Istituto nazionale di biologia della selvaggina, puo' vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina, di cui al precedente articolo 4, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche o per malattie od altre calamita'.

Art. 6

1. Per l' intera annata venatoria l' esercizio della caccia e' consentito limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza puo' scegliere tra quelli di domenica, lunedi', mercoledi' giovedi' e sabato, da segnare sul tesserino regionale, di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 31.

2. Il cacciatore ha l' obbligo di adempiere alle annotazioni sul tesserino come prescritto ed indicato sul medesimo. Il tesserino e' personale e non e' cedibile.


Art. 7

1. L' esercizio venatorio e' consentito secondo gli orari di seguito indicati, che, relativamente al periodo in cui vige l' ora legale, sono gia' stati adeguati: a) dal 18 settembre al 24 settembre 1988 dalle ore 6 al tramonto;
b) dal 25 settembre al 30 settembre 1988 dalle ore 5,10 al tramonto;
c) dal 1o ottobre al 15 ottobre 1988 dalle ore 5,25 al tramonto;
d) dal 16 ottobre al 31 ottobre 1988 dalle ore 5,45 al tramonto;
e) dal 1o novembre al 15 novembre 1988 dalle ore 6 al tramonto;
f) dal 16 novembre al 30 novembre 1988 dalle ore 6,20 al tramonto;
g) dal 1o dicembre al 15 dicembre 1988 dalle ore 6,35 al tramonto;
h) dal 16 dicembre al 31 dicembre 1988 dalle ore 6,40 al tramonto;
i) dal 1o gennaio al 15 gennaio 1989 dalle ore 6,40 al tramonto;
l) dal 16 gennaio al 31 gennaio 1989 dalle ore 6,40 al tramonto;
m) dal 1o febbraio al 15 febbraio 1989 dalle ore 6,25 al tramonto;
n) dal 16 febbraio al 28 febbraio 1989 dalle ore 6,10 al tramonto;
o) dal 1o marzo al 10 marzo 1989 dalle ore 6 al tramonto;


Art. 8

1. Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore non potra' abbattere complessivamente piu' di due capi della selvaggina sottoelencata, con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie:
cinghiale 1 capo
coniglio selvatico 1 capo
lepre comune 1 capo
fagiano 2 capi
pernice rossa 1 capo
starna 1 capo
coturnice 1 capo

2. Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente piu' di quindici capi, di cui non piu' di dieci capi tra quaglie e tortore, dieci capi tra palmipedi e trampolieri, dieci folaghe, dieci colombacci, due beccacce.

3. I passeri e gli storni non rientrano nel limite sopra specificato.

4. Per l' intera stagione venatoria 1988/ 1989 non e' consentito a ciascun cacciatore abbattere complessivamente piu' di 2 cinghiali, 5 lepri, 3 coturnici, 5 starne e 5 pernici rosse.


Art. 9

1. L' addestramento e l' allenamento dei cani e' consentito a partire dal 1o agosto e fino all' 11 settembre 1988 nei territori liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussiste il divieto di caccia. L' addestramento non e' comunque consentito a distanza inferiore a m 200 da zone di tutela faunistica.


Art. 10

1. L' esercizio venatorio da appostamento temporaneo e' sottoposto alle seguente prescrizioni:
a) quando l' appostamento comporta modificazioni del terreno e preparazioni di sito, il cacciatore deve richiedere il consenso del conduttore agricolo;
b) i bossoli delle cartucce, i contenitori di munizioni e gli eventuali rifiuti devono essere asportati al termine di ogni appostamento temporaneo;
c) la preparazione del sito con frasche e rami non puo' essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, a meno che non si tratti di residui delle potatura, ne' con uso di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61;
d) la collocazione dell' appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, dei vigneti o di altre colture arboree;
e) i danni provocati alle coltivazioni od agli impianti agricoli devono essere risarciti dal cacciatore che li ha cagionati al proprietario o al conduttore agricolo.


Art. 11

1. E' vietato a chiunque:
a) l' esercizio venatorio in forma vagante nei territori in attualita' di coltivazione;
b) la posta serale e mattutina alla beccaccia nonche' la posta serale alla lepre;
c) l' uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;
d) la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
e) l' esercizio venatorio quando i terreni sono coperti, in tutto o nella maggior parte, da neve nonche' negli stagni, paludi e specchi d' acqua naturali o artificiali nella maggior parte gelati e su terreni allagati da piene di fiume;
f) l' esercizio venatorio nei terreni e boschi distrutti o danneggiati in tutto o nella maggior parte dal fuoco, ai sensi dell' articolo 6, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5;
g) l' esercizio venatorio nelle zone di ripopolamento e cattura, nella oasi di protezione, nonche' nei parchi e riserve naturali, istituiti con legge nazionale e/ o regionale;
h) l' esercizio venatorio in acqua marine antistanti il litorale laziale;
i) usare richiami vivi accecati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico od elettromagnetico, con e senza amplificazione di suono;
l) usare munizione spezzata per la caccia agli ungulati;
m) l' esercizio venatorio nelle zone adibite, a cura delle amministrazioni provinciali, alla protezione ed al rifugio della fauna sia stanziale che migratoria e segnalate da apposite tabelle perimetrali.

2. E' altresi' vietato l' esercizio venatorio nella fascia territoriale posta all' interno del Grande raccordo anulare di Roma.


Art. 12

1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dall' articolo 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

2. Per le violazioni non espressamente richiamate dall' articolo 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, si applica la sanzione prevista dalla lettera n) di detto articolo.


Art. 13

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, vigono le norme di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, e le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, purche' non in contrasto con la citata legge 27 dicembre 1977, n. 968.


Art. 14

1. Le norme e le limitazioni del presenta calendario si applicano anche alle aziende faunistico - venatorie in quanto compatibili con l' indirizzo faunistico delle stesse.

2. Il prelievo della selvaggina che determina l' indirizzo faunistico dell' azienda e' regolato, per quanto concerne il numero dei capi da abbattere, dai piani di abbattimento approvati dall' Amministrazione regionale ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40.


Art. 15

1. Le amministrazioni provinciali sono tenute a dare periodica comunicazione all' Amministrazione regionale sulla propria attivita' inerente alle funzioni delegate con la presente legge, nonche' trasmettere di volta in volta copia dei provvedimenti adottati.


Art. 16


1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.]


Note:

(1) Legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 5 settembre 1988, n. 24, S.O. n. 1

(2) Legge abrogata dal numero 90) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.