L.R. 02 Dicembre 1988, n. 80 |
Norme per l' assistenza domiciliare (1)
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Art. 1 1. La Regione, nel quadro degli interventi diretti alla tutela degli anziani, dei disabili e dei pazienti con malattie croniche, promuove la realizzazione di un sistema integrato di interventi domiciliari a carattere sanitario, al fine di consentire alla persona parzialmente, temporaneamente o totalmente non autosufficiente, di rimanere il piu' possibile nel proprio ambiente abituale di vita e di contrastare il fenomeno del ricorso improprio alla specializzazione. 2. Il servizio di assistenza domiciliare garantisce, in relazione ai bisogni dell' utente, specifiche prestazioni di natura medica, infermieristica, di riabilitazione e di recupero psico - fisico. 3. Le prestazioni di cui al presente articolo possono essere erogate anche a favore di anziani ospiti strutture residenziali socio - assistenziali. Art. 2 1. Le attivita' domiciliari sono svolte dalle unita' sanitarie locali in relazione ai bisogni specifici degli utenti, preferibilmente in forma integrata con i servizi sociali di competenza dei comuni, nel rispetto dell' atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985 in materia di attivita' di rilievo sanitario connesse con quelle socio - assistenziali ed in relazione ai contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 8206 del 23 dicembre 1987. 2. Le prestazioni sanitarie sono assicurate: a) dal medico di medicina generale convenzionato, secondo quanto previsto dall' accordo collettivo nazionale; b) da medici specialisti ambulatoriali nelle forme previste dall' accordo collettivo nazionale o da medici specialisti dipendenti dalla unita' sanitaria locale in regime di lavoro straordinario o in plus - orario secondo la normativa contrattuale sull' istituto dell' incentivazione alla produttivita'; c) da infermieri professionali con rapporto di lavoro dipendente dall' unita' sanitaria locale; d) da terapisti della riabilitazione a rapporto di lavoro dipendente dalla unita' sanitaria locale. 3. Le unita' sanitarie locali definiscono con i comuni competenti per territorio protocolli d' intesa organizzativi ai fini dell' integrazione tra l' assistenza domiciliare sanitaria e quella sociale, fermo restando che possono gravare sulle unita' sanitarie locali esclusivamente le spese di natura strettamente sanitaria, mentre dovranno gravare sui comuni le spese di natura socio - assistenziale con particolare riguardo a quelle per assistenza sociale e per aiuto domestico. 4. Le attivita' sanitarie domiciliari di cui al primo comma del presente articolo possono essere integrate su proposta del medico curante con prestazioni di tipo psicologico, sempreche' tali prestazioni concorrano strettamente al recupero sanitario del soggetto utente del servizio domiciliare. Art. 3 1. Presso ciascuna unita' sanitaria locale e' istituito il centro di assistenza domiciliare, inserito nel servizio di assistenza sanitaria. 2. Il centro svolge le seguenti funzioni: a) raccoglie le richieste e le segnalazioni comunque pervenute; b) valuta le richieste attraverso un' indagine medica; c) organizza i vari tipi di intervento e stabilisce i piani di assistenza; d) mantiene i rapporti e i collegamenti tra le varie figure professionali interessate o utilizzate nel servizio con gli enti ed organizzazioni di cui al successivo articolo 5; e) mantiene uno schedario aggiornato dei casi seguiti. 3. Le attivita' di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa sono coordinate da un medico dipendente dell' unita' sanitaria locale appartenente all' area funzionale di prevenzione e sanita' pubblica. 4. Per le attivita' di raccordo con i familiari, con le strutture della unita' sanitaria locale, con i servizi socio - assistenziali degli enti locali nonche' con le altre strutture del territorio, il centro si avvale di assistenti sociali e/ o di assistenti sanitari visitatori. Art. 4 1. Il Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge approva, su proposta della Giunta regionale, le linee di indirizzo e le direttive alle unita' sanitarie di assistenza domiciliare nonche' le condizioni, i requisiti e le modalita' per accedere alle prestazioni. Art. 5 1. In caso di comprovata impossibilita' da parte delle unita' sanitarie locali di provvedere con proprio personale allo svolgimento di prestazioni domiciliari, queste possono essere assicurate, in conformita' ai piani di assistenza definiti dalle unita' sanitarie locali stesse, mediante l' utilizzazione di societa' cooperative o di associazioni di volontariato appositamente convenzionate. 2. Le societa' cooperative e le associazioni di volontariato di cui al comma precedente possono erogare anche prestazioni di tipo socio - assistenziale per conto ed a carico dei comuni componenti per territorio in base a specifici rapporti convenzionali con gli stessi. 3. Le convenzioni tra le unita' sanitarie locali e le societa' cooperative nonche' con le associazioni di volontariato sono stipulate in conformita' ad uno schema - tipo di convenzione delle direttive di cui al precedente articolo 4. Art. 6 1. Entro sessanta giorni dalla comunicazione delle direttive di cui al precedente articolo 4 le unita' sanitarie locali trasmettono alla Regione un dettagliato progetto di interventi per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare, per consentire alla Regione stessa l' adozione dei conseguenti provvedimenti di propria competenza. Per le attivita' di cui alla presente legge, puo' essere prevista l' utilizzazione di personale a rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. 2. La Regione assicura la copertura delle spese derivanti dagli interventi previsti dalla presente legge sulla quota di parte corrente a destinazione vincolata ad essa spettante sul fondo sanitario nazionale, relativa agli esercizi finanziari 1988 e successivi. Note: (1) Legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 dicembre 1988, n. 35 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |