Istituzione del parco regionale urbano "Pineto" (1)

Numero della legge: 21
Data: 23 febbraio 1987
Numero BUR: 8
Data BUR: 20/03/1987

L.R. 23 Febbraio 1987, n. 21
Istituzione del parco regionale urbano "Pineto" (1)


Art. 1
(Istituzione)

A norma della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, in considerazione del rilevante interesse scientifico, naturalistico ed ecologico generale per le finalita' di cui all' articolo 1 della predetta legge, e' istituito il parco regionale urbano denominato << Pineto >>, compreso nel sistema parchi e riserve naturali di cui all' articolo 1 della legge medesima.


Art. 2
(Perimetrazione)

Il parco regionale urbano << Pineto >> e' delimitato dai confini riportati nella cartografia in scala 1/ 10.000 della planimetria, stralcio delle destinazioni del piano regolatore generale( PRG) area Pineto nel comune di Roma, che costituisce parte integrante della presente legge.
Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l' ente gestore di cui al successivo articolo 4 provvede all' apposizione di cartelli segnaletici perimetrali e lungo le strade di accesso al parco, recanti la scritta << Regione Lazio, Comune di Roma, parco urbano Pineto >> ed un simbolo, o marchio, proprio e caratteristico del parco stesso.


Art. 3
(Classificazione)

Il parco regionale urbano << Pineto >> e' destinato a valorizzare le caratteristiche naturalistiche, ecologiche ed ambientali in tutte le componenti biotiche ed abiotiche dell' ambito territoriale perimetrato dal precedente articolo 2, al fine di conservare tale biotopo di peculiare ed originaria natura, continuare l' osservazione scientifica da tempo sviluppata da ricercatori, utilizzarne la presenza in ambiente urbano a scopi naturalistico - didattici, realizzarne la fruizione razionale e corretta da parte della popolazione attraverso le attrezzature e le infrastrutture necessarie per l' attuazione delle previsioni di cui ai successivi articoli 5 e 6.
Il parco << Pineto >> e' classificato << urbano >> a norma dell' articolo 4 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.


Art. 4
(Gestione)

La gestione del parco urbano << Pineto >> e' affidata al comune di Roma che dovra' costituire, con sede presso la XIX circoscrizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito ufficio con funzioni tecniche ed amministrative.
Ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, l' ente gestore nomina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato tecnico - scientifico per la gestione del parco urbano << Pineto >> composto da:
a) il responsabile dell' ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, che lo presiede;
b) due esperti designati dalla Regione;
c) due esperti designati dal comune di Roma;
d) sue esperti designati dal consiglio circoscrizionale della XIX circoscrizione;
e) un esperto in discipline ambientali e gestione delle riserve naturali designato dal CNR (consiglio nazionale delle ricerche);
f) un botanico, un geologo, uno zoologo designati dall' universita' degli studi << La Sapienza >> di Roma;
g) un esperto in problemi di silvicoltura ed ecologia forestale designato dalla direzione generale delle foreste del Ministero dell' agricoltura;
h) cinque rappresentanti designati rispettivamente dalle associazioni Italia Nostra, Lega Ambiente WWF (World Wildlife Found), LIPU (lega italiana protezione degli uccelli) ed Amici della Terra.
Le designazioni di cui al comma precedente devono avere luogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comitato e' validamente costituito quando risulta composto dalla meta' piu' uno dei componenti previsti.
La nomina di ogni singolo membro del comitato e' valida per tre anni.
In caso di inadempienza da parte dell' ente gestore alle prescrizioni della presente legge e degli strumenti di attuazione di cui ai successivi articoli, la Regione nomina un commissario << ad acta >> entro sessanta giorni dalla rilevazione dell' inadempienza.


Art. 5
(Strumenti di attuazione)

Per l' assetto del territorio perimetrato dal precedente articolo 2, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 298 novembre 1977, n. 46, l' ente gestore predispone con la collaborazione dell' ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge il piano di assetto del parco urbano << Pineto >> ed il relativo regolamento di attuazione.(2)
Il piano di assetto e' funzionale a realizzare attraverso l' applicazione della legislazione urbanistica gli obiettivi fissati dall' articolo 3, primo comma, della presente legge.
Il piano di assetto e' adottato entro il termine indicato al primo comma del presente articolo dal consiglio dell' ente gestore, e' soggetto a pubblicazione ed e' approvato, entro i successivi sei mesi, dal Consiglio regionale con legge regionale su proposta della Giunta regionale, sentito il parere dei competenti organi tecnici e consultivi della Regione.
Qualora entro il termine di cui al precedente primo comma l' ente gestore non abbia adottato il piano di assetto ed il relativo regolamento di attuazione, la Giunta regionale, in via sostitutiva, secondo le modalita' di cui ai commi precedenti e previa consultazione con gli enti interessati e con gli organismi operanti sul territorio, presenta la proposta del piano di assetto del parco e del relativo regolamento di attuazione al Consiglio regionale che l' approva come previsto dal precedente terzo comma.
Le previsioni del piano di assetto del parco sono recepite dalla pianificazione territoriale regionale e subregionale e prevalgono sulla disciplina urbanistica comunale.


Art. 6
(Direttive di valorizzazione)

Il piano di assetto ed il regolamento di attuazione del parco, oltre a quanto previsto nell' articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, devono indicare:
a) le zone da destinare a riserva orientata (interventi volti al restauro od alla ricostruzione di ambienti od equilibri naturali alterati o degradati);
b) le zone da destinare a riserva integrale, per la biocenosi inseriti in complessi maggiori o per complessi unitari superstiti;
c) i monumenti naturali;
d) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini didattici, educativi, turistici, sportivi e le relative attrezzature (punti di sosta e << picnic >>, percorsi sportivi e pedonali segnalati, parcheggi ed altri);
e) percorsi attrezzati, segnalati e descritti, rappresentativi dell' ambienti tipico del parco, denominati << sentieri natura >>. Relativamente ai sentieri natura realizzati nelle zone di riserva orientata ed integrale il regolamento di attuazione dovra' stabilire i giorni della settimana, non inferiori a tre e non superiori a cinque, in cui permettere l' accesso al pubblico.
L' ente gestore potra' altresi', per particolari motivi e sentito l' ufficio regionale per i parchi e le riserva naturali, disporre la chiusura temporanea al pubblico delle aree suddette.
L' ente gestore potra' stabilire che il pubblico acceda alle aree attrezzate del parco dietro pagamento di una somma, il cui ammontare verra' fissato di concerto con l' ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione del parco. Dovranno comunque essere assicurate particolari facilitazioni per le visite a scopo didattico o di ricerca scientifica e per quelle organizzate da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei cittadini.

Art. 7
(Finanziamento)

Per la realizzazione ed il primo avviamento del parco urbano regionale << Pineto >> e' autorizzata la spesa complessiva di L. 50 milioni.
Per l' attuazione di quanto previsto nell' articolo 6 della presente legge e' inoltre autorizzata, per l' anno finanziario 1987, la spesa di L. 350 milioni.
L' onere di cui al primo comma del presente articolo viene posto a carico del capitolo n. 21050 del bilancio 1987 denominato << Contributi per il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 >> che offre la necessaria disponibilita'.
L' onere di cui al secondo comma del presente articolo viene iscritto al capitolo n. 21051 del bilancio 1987 denominato << Contributi a favore dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, per interventi finalizzati allo sviluppo delle attivita' socio - economiche compatibili nei rispettivi territori >>.
Alla copertura finanziaria dell' onere di cui al secondo comma del presente articolo si provvedera' con la legge di approvazione del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1987.
All' erogazione dei finanziamenti annuali ordinari e straordinari successivi, la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall' ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
La relazione deve essere accompagnata dal rendiconto della gestione dell' anno finanziario precedente dal preventivo di spesa relativo all' anno successivo e deve contenere la descrizione delle attivita' svolte, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi, nonche' delle attivita' da svolgere nell' anno successivo.
Possono essere concessi all' ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell' ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati per la realizzazione di opere ed iniziative utili al raggiungimento delle finalita' istitutive ed al funzionamento del parco stesso.


Art. 8
(Norme di salvaguardia

Fino all' entrata in vigore del regolamento di attuazione, nel parco urbano << Pineto >> sono vietate:
a) la manomissione e l' alterazione delle caratteristiche naturali;
b) la discarica di materiali di qualsiasi natura e l' abbandono di veicoli ed attrezzature domestiche od industriali;
c) l' apertura di nuove strade o piste di penetrazione;
d) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati di qualsiasi tipo al di fuori della viabilita' esistente, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco e per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto;
e) il campeggio e l' accensione di fuochi;
f) l' esecuzione di qualunque opera edilizia e di urbanizzazione.


Art. 9
(Sanzioni)

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei veicoli e dei divieti, od alla inosservanza delle prescrizione contenute nella presente legge, nel piano di assetto del parco e nel suo regolamento di attuazione, si applica quanto previsto dall' articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.
La sanzione amministrativa minima e' stabilita in L. 200.000, la massima in L. 2 milioni. La sanzione e' raddoppiata in caso di recidivita'.
La sanzione amministrativa per la violazione delle norme di cui all' articolo 8, lettera f), della presente legge e' stabilita nella misura minima di L. 3 milioni e massima di L. 20 milioni.
Le violazioni sono accertate, oltre che dagli agenti giurati dell' ente gestore, anche dagli organi di polizia urbana, dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.
Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6 e le norme della legislazione statale e regionale vigente.



Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 marzo 1987, n. 8

(2) La legge regionale 24 novembre 1997. n. 43 ha approvato il piano di assetto ed ha modificato la perimetrazione del parco

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.