Calendario venatorio regionale per la stagione 1987/ 1988 (1) (2)

Numero della legge: 50
Data: 7 settembre 1987
Numero BUR: 25
Data BUR: 10/09/1987

L.R. 07 Settembre 1987, n. 50
Calendario venatorio regionale per la stagione 1987/ 1988 (1) (2)


[ Art. 1



I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare nella stagione venatoria 1987/ 1988 l' esercizio di caccia nel territorio della Regione Lazio a parita' di diritti e doveri, nell' osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.


Art. 2

Ai fini della protezione e della razionale gestione delle risorse faunistiche della regione, l' intero territorio del Lazio e' sottoposto al regime di caccia controllata.


Art. 3

La stagione venatoria ha inizio il 20 settembre 1987 e termina il 28 febbraio 1988 compreso.


Art. 4

Durante la stagione venatoria di cui al precedente articolo 3, l' esercizio venatorio e' consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:
a) specie cacciabili dal 20 settembre al 31 dicembre 1987: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, codone, colombaccio, coniglio selvatico, fagiano, fischione, folaga, gallinella d' acqua, germano reale, lepre comune, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passero, pernice rossa, quaglia, starna, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora e volpe.
La caccia alla specie cinghiale, con esclusione dei giovani dell' anno con manto striato, e' consentita dal 1o novembre 1987 al 14 gennaio 1988. Per il periodo dal 2 al 14 gennaio 1988 compreso i presidenti delle amministrazioni provinciali possono consentire e regolamentare la caccia, anche sulla base di piani di abbattimento gestiti dalle province, stabilendone per il territorio di competenza, i giorni, le zone e le modalita' di battuta. Il provvedimento di regolamentazione deve essere adottato e reso pubblico entro il 1o novembre 1987.
L'esercizio venatorio alle specie di cui alla presente lettera e' consentito da appostamento fisso, gia' esistente, o da appostamento temporaneo ed in forma vagante anche con l' ausilio dei cani;
b) specie cacciabili dal 2 gennaio al 28 febbraio 1988: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, codone, colombaccio, fischione, folaga, gallinella d' acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, passero, storno, tordo bottaccio, tordo sassello e volpe.
L'esercizio venatorio alle specie di cui alla presente lettera e' consentito da appostamento fisso, gia' esistente, o temporaneo ed in forma vagante anche con l' ausilio del cane da ferma.
Dal 2 gennaio al 28 febbraio 1988 compreso il presidente della giunta provinciale ha facolta' di autorizzare, stabilendone le modalita', l' uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe esclusivamente nei territori liberi alla caccia, da destinare alle azioni di ripopolamento di selvaggina.
Le amministrazioni provinciali provvedono al controllo degli animali selvatici, di cui ai precedenti commi, nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l' equilibrio naturale.
Tale controllo deve essere, comunque, attuato da personale tecnico appositamente incaricato e con l' uso di mezzi selettivi, sentito il parere dell' Istituto nazionale di biologia della selvaggina.
Ogni azione di immissione di selvaggina, al di fuori di quelle effettuate in strutture faunistico - venatorie disciplinate da apposite norme, deve essere inserita nei programmi annuali di immissione delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, le quali provvedono al controllo delle operazioni da altri effettuate.
I predetti programmi annuali predisposti dalle amministrazioni provinciali devono essere comunicati preventivamente e comunque non oltre il 31 gennaio 1988 alla Regione Lazio, assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca.
Entro il 30 settembre 1987 le amministrazioni provinciali presentano alla Regione Lazio, assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca, una relazione conclusiva sulle azioni di immissione realizzate nel periodo dal 1o luglio 1986 al 30 giugno 1987.


Art. 5

Il Presidente della Giunta regionale puo' vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina, di cui al precedente articolo 4, per importanti o motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche o per malattie od altre calamita'.
Per esigenze di coordinamento con le altre Regioni, il Presidente della Giunta regionale puo' modificare con proprio decreto il presente calendario venatorio, in ordine alle specie cacciabili ed alle giornate di caccia, anche in modo differenziato per territori provinciali.


Art. 6

Per l' intera annata venatoria l' esercizio della caccia e' consentito limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza puo' scegliere tra quelli di domenica, lunedi', mercoledi', giovedi' e sabato, da segnare sul tesserino regionale di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 31.
Il cacciatore ha l' obbligo di adempiere alle annotazioni sul tesserino come prescritto ed indicato sul medesimo. Il tesserino e' personale e non e' cedibile.


Art. 7

L'esercizio venatorio e' consentito secondo gli orari di seguito indicati, che, relativamente al periodo in cui vige l' ora legale, sono gia' stati adeguati:
dal 20 settembre al 26 settembre 1987 dalle ore 6 al tramonto;
dal 27 settembre al 30 settembre 1987 dalle ore 5,10 al tramonto;
dal 1o ottobre al 15 ottobre 1987 dalle ore 5,25 al tramonto;
dal 17 ottobre al 31 ottobre 1987 dalle ore 5,45 al tramonto;
dal 1o novembre al 15 novembre 1987 dalle ore 6 al tramonto;
dal 16 novembre al 30 novembre 1987 dalle ore 6,20 al tramonto;
dal 2 dicembre al 16 dicembre 1987 dalle ore 6,35 al tramonto;
dal 17 dicembre al 31 dicembre 1987 dalle ore 6,40 al tramonto;
dal 2 gennaio al 14 gennaio 1988 dalle ore 6,40 al tramonto;
dal 16 gennaio al 31 gennaio 1988 dalle ore 6,40 al tramonto;
dal 1o febbraio al 15 febbraio 1988 dalle ore 6,25 al tramonto;
dal 17 febbraio al 28 febbraio 1988 dalle ore 6,10 al tramonto.


Art. 8

Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore non potra' abbattere complessivamente piu' di due capi della selvaggina sottoelencata, con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie:
cinghiale: un capo;
coniglio selvatico: un capo;
lepre comune: un capo;
fagiano: due capi;
pernice rossa: un capo;
starna: un capo.
Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente piu' di quindici capi, di cui non piu' di dieci capi tra quaglie e tortore, dieci capi tra palmipedi e trampolieri, dieci folaghe, dieci colombacci, due beccacce.
I passeri e gli storni non rientrano nel limite sopra specificato.
Per l' intera stagione venatoria 1987/ 1988 non e' consentito a ciascun cacciatore abbattere complessivamente piu' di cinque cinghiali e cinque lepri.


Art. 9

L' addestramento e l' allenamento dei cani e' consentito a partire dal 17 agosto e fino al 14 settembre 1987 nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L' addestramento non e' comunque consentito a distanza inferiore a ml. 1.000 da zone di tutela faunistica.


Art. 10

L' esercizio venatorio da appostamento temporaneo e' sottoposto alle seguenti prescrizioni:
a) quando l' appostamento comporta modificazioni del terreno e preparazioni di sito, il cacciatore deve richiedere il consenso del conduttore agricolo;
b) i bossoli delle cartucce, i contenitori di munizioni e gli eventuali rifiuti devono essere asportati al termine di ogni appostamento temporaneo;
c) la preparazione del sito con frasche e rami non puo' essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, ne' con uso di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61;
d) la collocazione dell' appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, dei vigneti o di altre colture arboree;
e) i danni provocati alle coltivazioni od agli impianti agricoli devono essere risarciti dal cacciatore che li ha cagionati al proprietario o al conduttore agricolo.


Art. 11

E' vietato a chiunque:
a) l' esercizio venatorio in forma vagante nei territori in attualita' di coltivazione;
b) la posta serale e mattutina alla beccaccia nonche' la posta serale alla lepre;
c) l' uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;
d) la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
e) l' esercizio venatorio quando i terreni sono coperti, in tutto o nella maggior parte, da neve nonche' negli stagni, paludi e specchi d' acqua naturali o artificiali nella maggior parte gelati e su terreni allagati da piene di fiume;
f) l' esercizio venatorio nei terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, ai sensi dell' articolo 6, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5;
g) l' esercizio venatorio nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione, nonche' nei parchi e riserve naturali, istituiti con legge nazionale e/ o regionale;
h) l' esercizio venatorio in acque marine antistanti il litorale laziale;
i) usare richiami vivi accecati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico od elettromagnetico, con o senza amplificazione di suono;
l) usare munizione spezzata per la caccia agli ungulati;
m) l' esercizio venatorio nelle zone adibite, a cura delle amministrazioni provinciali, alla protezione ed al rifugio della fauna sia stanziale che migratoria e segnalate da apposite tabelle perimetrali.
E' altresi' vietato l' esercizio venatorio nella fascia territoriale posta all' interno del Grande Raccordo Anulare di Roma.


Art. 12

Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dall' articolo 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
Per le violazioni non espressamente richiamate dall' articolo 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, si applica la sanzione prevista dalla lettera n) di detto articolo.


Art. 13

Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, vigono le norme di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, e le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, purche' non in contrasto con la citata legge 27 dicembre 1977, n. 968.


Art. 14

Le norme e le limitazioni del presente calendario si applicano anche alle aziende faunistico - venatorie in quanto compatibili con l' indirizzo faunistico delle stesse.
Il solo prelievo della selvaggina che determina l' indirizzo faunistico dell' azienda e' regolato, per quanto concerne il numero dei capi da abbattere, dai piani di abbattimento approvati dall' Amministrazione regionale ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40.


Art. 15

Le amministrazioni provinciali sono tenute a dare periodica comunicazione all' Amministrazione regionale sulla propria attivita' inerente alle funzioni delegate con la presente legge, nonche' trasmettere di volta in volta copia dei provvedimenti adottati.


Art.16


La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.]



Note:


(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 settembre 1987, n. 25

(2) Legge abrogata dal numero 89) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.