Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionalie disposizioni finanziarie e di programmazione per l' esercizio finanziario 1985 (1)

Numero della legge: 33
Data: 6 aprile 1985
Numero BUR: 10
Data BUR: 12/04/1985

L.R. 06 Aprile 1985, n. 33
Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionalie disposizioni finanziarie e di programmazione per l' esercizio finanziario 1985 (1)


Art. 1

Agli effetti degli adempimenti contenuti nell' articolo 1 quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, la tabella allegata alla presente legge costituisce la rappresentazione finanziaria delle autorizzazioni di spesa afferenti l' attuazione del programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo per il triennio 1985/ 1987.
Fino a quando, con legge dello Stato, non sara' provveduto alla ridefinizione del quadro delle risorse regionali per un periodo pari a quello previsto dall' articolo 1 della legge 19 maggio 1976, n. 335, l' allegata tabella e' sostitutiva, per la parte finanziaria, del programma regionale di sviluppo ai fini della dimostrazione di coerenza della relazione previsionale e programmativa degli enti locali, di cui al precedente comma.


Art. 2

In attesa dell' adozione di nuove leggi organiche finalizzate alla incentivazione degli investimenti in agricoltura, resta confermata l' operativita', per l' anno 1985, delle leggi regionali attuative del piano agricolo - alimentare di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.
La validita' delle medesime leggi resta prorogata fino all' esaurimento degli stanziamenti provenienti dalle assegnazioni alla Regione Lazio, a valere sulle leggi statali in materia di agricoltura, disposte in attuazione delle leggi finanziarie dello Stato e dalle ulteriori integrazioni disposte con la presente legge, nel rispetto della disposizione di cui all' articolo 12, settimo comma, lettera d), della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.
Per quanto concerne gli interventi strutturali previsti dalla legge regionale n. 69 del 1979, i medesimi sono estesi alle iniziative tese alla produzione di << humus >> mediante la lombricoltura proposte da cooperative agricole.


Art. 3 (2)


Al fine di contenere gli effetti negativi, sia contingenti e sia strutturali, nel comparto produttivo agricolo e zootecnico, conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel gennaio 1985, e' autorizzato lo stanziamento di complessive L. 15.000 milioni per la concessione delle agevolazioni contributive e creditizie, previste dalla legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57 a favore delle aziende agricole singole ed associate che abbiano subito danni a causa dei suddetti eventi.
I produttori agricoli, singoli ed associati, che abbiano subito comunque danni dagli eventi meteorologici verificatisi nel gennaio 1985 e che non possono beneficiare delle provvidenze di cui alla legge n. 57 del 1982, avranno la precedenza nella concessione degli aiuti finanziari previsti dalle singole leggi di settore.
L' ERSAL (ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) e' tenuto a prestare la propria gratuita opera di assistenza tecnica in favore delle aziende agricole che ne facciano richiesta per i loro piani di ripristino e/ o di riconversione.
La somma di L. 15.000 milioni, prevista dal primo comma del presente articolo e' assegnata ai seguenti capitoli:
capitolo n. 01950 << Contributi in conto capitale per gli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 8 (legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57) >> L. 10.000.000.000 capitolo n. 01952 << Concorso nel pagamento degli interessi e contributi nella rata di ammortamento dei prestiti di cui all' articolo 8 (legge regionale 17
dicembre 1982, n. 57) Nuovo limite di impegno >> L. 2.500.000.000
capitolo n. 01954 << Concorso nel pagamento degli interessi della rata di cui all' articolo 9 (legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57) Nuovo limite di impegno >> L. 2.000.000.000
capitolo n. 01955 << Contributi per la dotazione della cassa sociale dei consorzi di difesa delle produzioni intensive di cui all' articolo 12 (legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57) >> L. 500.000.000 In relazione a quanto precede, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1985 sono, altresi', apportate le seguenti variazioni in diminuzione:
capitolo n. 01931 << Sovvenzioni a favore dei conduttori di aziende agricole ed altro (legge 25 maggio 1970, n. 364) >> L. - 10.000.000.000
capitolo n. 01935 << Concorso negli interessi sui prestiti ed altro (articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364) L. - 2.500.000.000
capitolo n. 01939 << Concorso nel pagamento degli interessi ed altro (legge regionale 20 maggio 1980, n. 39) >> L. - 2.500.000.000
In relazione alle determinazioni che per le medesime finalita' saranno eventualmente disposte con leggi dello Stato, ai predetti fondi sono applicabili le norme contenute nel secondo capoverso e successivi dell' articolo 21 della legge 19 maggio 1976, n. 335



Art. 4

Il contributo regionale all' ERSAL (ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) di cui all' articolo 23, lettera a), della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, e' determinato, per l' anno 1985, in L. 19.000 milioni (capitolo n. 01501).
Per le attivita' di cui all' articolo 3 della medesima legge regionale n. 10 del 1978 e' autorizzata, per l' anno 1985, l' assegnazione di fondi per l' ammontare di complessive L. 24.000 milioni, di cui L. 19.000 milioni da iscrivere al capitolo n. 01502 per il conseguimento delle finalita' appresso specificate a L. 5.000 milioni da iscrivere al capitolo n. 01223 del bilancio 1985 per l' attuazione di progetti nei settori agro - industriali ed ortoflorofrutticoli di cui alla legge regionale 8 febbraio 1980, n. 12, non sostenuti da concorsi a valere sui fondi comunitari.
L' erogazione del contributo di L. 19.000 milioni e' finalizzata:
a) quanto a L. 4.000 milioni alla copertura delle quote di ammortamento dei mutui che l' ERSAL e' autorizzata a contrarre per il completamento dei programmi di intervento a sostegno di cooperative agricole, nonche' per la costituzione del fondo rotazione bieticoltori;
b) quanto a L. 5.000 milioni a copertura degli oneri a carattere pluriennale assunti a titolo di concorsi su operazioni di mutui quindicennali e di prestiti quinquennali;
c) quanto a l. 3.000 milioni per la copertura delle quote a carico dell' ente relative al finanziamento di progetti, per la copertura dei quali sia previsto il concorso di fondi comunitari o dello Stato;
d) quanto a L. 5.000 per il proseguimento del piano di potenziamento del cooperativismo agricolo;
e) quanto a L. 2.000 milioni per interventi finalizzati alla formazione di nuove cooperative e consorzi, conseguenti a fusioni ed aggregazioni.
Per la partecipazione in societa', costituite da soggetti pubblici e privati, relative al complesso agricolo del territorio di Maccarese, la Regione Lazio e', altresi', autorizzata a trasferire all' ERSAL, mediante deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, conferimenti finanziari fino alla concorrenza di L. 8.000 milioni. Il predetto importo verra' iscritto al capitolo n. 01503 del bilancio 1985 con la seguente denominazione: << Conferimenti all' ERSAL per la partecipazione al capitale sociale di aziende agricole >>.
E' altrsi' concesso all' ERSAL un contributo di L. 2.000 milioni da destinare, previa deliberazione della Giunta regionale, al finanziamento delle attivita' di sviluppo e sperimentazione agrarie promosse ed attuate dalle universita' agrarie del Lazio e la realizzazione degli interventi previsti in convenzioni da attuare o, se esistenti, da aggiornare tra gli enti suddetti. La predetta somma verra' iscritta in aggiunta del capitolo n. 01502 del bilancio 1985 per L. 1.500 milioni e per L. 250 milioni sui corrispondenti capitoli per gli anni 1986 e 1987.


Art. 5

Al fine di attivare gli interventi previsti dal regolamento CEE n. 1944/ 81, recante provvidenze per lo sviluppo della zootecnia di collina e montagna, e' autorizzata la spesa di complessive L. 15.000 milioni da iscrivere al capitolo n. 01326 che, con la seguente denominazione viene istituito nel bilancio annuale 1985 e nel bilancio pluriennale 1985/ 1987: << Intervento regionale per l' attuazione del regolamento CEE n. 1944/ 81 concernente lo sviluppo della zootecnia di collina e montagna >>. La predetta autorizzazione di spesa e' ripartita in quote di L. 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987.


Art. 6

Ai fini dell' attuazione del progetto finalizzato al miglioramento del territorio agricolo, di cui alla legge regionale 1° febbraio 1984, n. 10, e' autorizzata l' iscrizione della somma di L. 7.920 milioni al capitolo di spesa n. 01702 del bilancio 1985, da destinare quanto a L. 7.470 milioni per il completamento della prima annualita' del programma triennale e quanto a L. 450 milioni per l' erogazione della quota relativa alla seconda annualita', da disporre ai sensi dell' articolo 41, secondo comma, della presente legge.
Lo stanziamento da iscrivere per il 1986 e' determinato in L. 4.500 milioni di cui L. 4.050 milioni per il completamento della seconda annualita' e L. 450 milioni per l' erogazione del 10 per cento della terza annualita'.
Lo stanziamento residuo di L. 4.050 milioni per l' attuazione della terza ed ultima annualita' viene iscritto nell' anno 1987 del bilancio pluriennale.


Art. 7

Gli importi di L. 1.000 milioni e L. 3.000 milioni attribuiti al progetto 10202, di cui alla tabella allegata alla presente legge, concernono l' erogazione ai comuni ed altri enti dei fondi occorrenti per l' acquisizione e l' urbanizzazione di aree da destinare ad insediamenti produttivi.
Per i suddetti importi, si intende rifinanziata la legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 (capitoli n. 02006 e n. 02007 dello stato di previsione della spesa).
Per il completamento dei programmi gia' adottati e' confermata l' autorizzazione di spesa, rispettivamente, di L. 5.272 milioni e di L. 11.450 milioni da iscrivere ai capitoli n. 02001 e n. 02002 del bilancio 1985.
Le agevolazioni previste nella legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, possono essere concesse ai soggetti beneficiari anche per i piani che, aventi esclusivamente ad oggetto aree da destinare ad insediamenti produttivi e rispondenti agli altri requisiti previsti nella citata legge, siano stati approvati ai sensi e sotto la vigilanza dell' articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.


Art. 8

Al fine di favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche mostre ed a convegni di carattere artigiano ed a promuovere l' incremento dell' artigianato stesso, la Regione Lazio e' autorizzata, per l' anno 1985, a concedere sussidi e premi ai sensi della legge 8 luglio 1950, n. 484, fino alla concorrenza di L. 700 milioni (capitolo n. 03101). Ai sensi dell' articolo 1 della legge 1° marzo 1959, n. 133, e', altresi', autorizzata la spesa di L. 1.800 milioni per attivita' promozionali ed interventi a favore di manifestazioni fieristiche (capitolo n. 03121).
L' autorizzazione di spesa per la concessione di contributi alle cooperative artigiane di garanzia per l' incremento del patrimonio sociale, per il pagamento degli interessi relativi a prestiti di esercizio e per spese di gestione e primo impianto ai sensi della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, e' determinata, per l' anno 1985, in L. 5.000 milioni, da iscrivere al capitolo n. 03131.
Per l' anno 1985 e' determinato in L. 500 milioni l' importo da stabilire ai sensi dell' articolo 10, ultimo comma, della legge regionale 20 giugno 1980, n. 79, per l' erogazione di contributi a favore di forme associative dell' artigianato, da iscrivere al capitolo n. 03162.
Ai sensi dell' articolo 21, secondo comma della legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, l' importo di L. 400 milioni relativo a contributi in conto capitale da erogare a favore di imprese artigiane e' elevato, per l' anno 1985, a L. 3.000 milioni, da iscrivere al capitolo n. 03251.
Nel capitolo n. 298202, concernente il fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativi al primo programma - obiettivo, viene iscritta la somma di L. 1.200 milioni per l' anno 1985 e di L. 500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987 al fine di intervenire a sostegno del settore dell' alta moda.


Art. 9

L' intervento di complessive L. 8.600 milioni previsto dalla legge regionale 26 luglio 1984, n. 46, a favore di cooperative di garanzia costituite tra piccole e medie imprese commerciali ed operatori del turismo nel triennio 1984/ 1986 e' trasferito al triennio 1985/ 1987. L' onere di L. 3.300 milioni, relativo all' annualita' viene iscritto nel bilancio 1985; la quantificazione per gli anni 1986 e 1987 resta fissata, rispettivamente, in L. 2.300 milioni e L. 2.800 milioni.
Per l' erogazione dei contributi in capitale per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo nel commercio al dettaglio di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 44, e' autorizzata, per l' anno 1985, la spesa di L. 150 milioni.
L' autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 3 luglio 1984, n. 38, relativa al ripianamento del disavanzo del mercato ortofrutticolo di Fondi per il periodo anteriore alla gestione commissariale regionale, e' trasferita, per identico ammontare, dal bilancio regionale per l' esercizio 1984 al bilancio 1985.


Art. 10

L' ammontare della somma da iscrivere al capitolo n. 05001 concernente gli interventi per la propaganda e la promozione del turismo e' determinato, per l' anno 1985, in L. 3.300 milioni. La utilizzazione della predetta somma, in attesa dell' adozione di una apposita organica legge regionale, resta disciplinata dalle norme, applicate dall' Amministrazione dello Stato, per l' erogazione degli stanziamenti a suo tempo iscritti nell' analogo capitolo n. 1144 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo di cui all' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6.


Art.11

Per l' attuazione delle finalita' previste dalla legge regionale 6 aprile 1978, n. 14, relativa alla formazione professionale, e' autorizzata, per l' anno 1985, la spesa di L. 71.600 milioni da iscrivere nei seguenti capitoli del settore VI << Formazione professionale >> del bilancio regionale:
- capitolo n. 06001: L. 1.500 milioni;
- capitolo n. 06101: L. 2.000 milioni;
- capitolo n. 06201: L. 2.500 milioni;
- capitolo n. 06611: L. 300 milioni;
- capitolo n. 06641: L. 1.400 milioni;
- capitolo n. 06651: L. 500 milioni;
- capitolo n. 06700: L. 35.000 milioni;
- capitolo n. 06705: L. 1.400 milioni;
- capitolo n. 06706: L. 19.000 milioni;
- capitolo n. 06707: L. 4.000 milioni;
- capitolo n. 06730: L. 150 milioni;
- capitolo n. 06735: L. 3.300 milioni;
- capitolo n. 06740: L. 500 milioni;
- capitolo n. 06750: L. 50 milioni.
Le previsioni di spesa da iscrivere nei predetti capitoli modificano le previsioni contenute nel << Piano delle attivita' di formazione professionale per l' anno 1984/ 1985 >> di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 936 del 25 luglio 1984.
Le somme stanziate nei capitoli n. 06001, n. 06700 e n. 06735 sono riferiti agli oneri dell' intero anno finanziario 1985, siano essi di pertinenza dell' anno formativo 1984/ 1985 che di quello 1985/ 1986.
Al fine di intervenire per favorire l' occupazione in settori relativi a nuove professionalita' emergenti, nel fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi (capitolo n. 29801) e', altresi', iscritta la somma di L. 2.000 milioni per l' attuazione di due progetti finalizzati alla formazione, rispettivamente, di tecnici del risparmio energetico e di tecnici per impianti di depurazione.


Art. 12

La quota di spesa, per l' anno 1985, per l' esecuzione dei programmi adottati per il triennio 1982/ 1984 concernenti l' acquisizione e l' urbanizzazione delle aree da parte dei comuni in attuazione dei piani di zona, mediante utilizzazione di stanziamenti aggiuntivi rispetto all' autorizzazione di spesa di cui all' articolo 6 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 73, e' quantificata in L. 7.000 milioni, da iscrivere al capitolo n. 08002 del bilancio 1985.
E' autorizzata la programmazione di ulteriori interventi, per gli anni 1985 e successivi, nei limiti dei rientri derivanti dai prestiti concessi, il cui ammontare, di importo pari al totale degli accertamenti di entrata verificatisi a favore del capitolo n. 03311 dello stato di previsione dell' entrata dell' anno precedente, verra' iscritta al capitolo n. 08002 dello stato di previsione della spesa.


Art. 13

In deroga alla disposizione di cui all' articolo 6, ultimo comma, della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, la Regione Lazio concorre alla copertura dell' onere per il funzionamento del consorzio dei pubblici servizi di trasporto con fondi propri, aggiuntivi rispetto alle assegnazioni statali ai sensi dell' articolo 9 della legge n. 151 del 1981. Per l' anno 1985 il predetto contributo e' determinato in L. 3.000 milioni.
L' onere autorizzato per l' anno 1981 con la legge regionale 20 giugno 1980, n. 73, concernente agevolazioni tariffarie per determinate categorie di utenti dei trasporti pubblici extraurbani di competenza regionale, e' determinato per l' anno 1985 in L. 17.000 milioni. L' erogazione di tale somma sara' disposta nell' ambito della disposizione contenuta nell' articolo 31, quinto comma, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131.
Per l' attuazione delle finalita' previste dalla legge regionale 2 settembre 1982, n. 30, concernente la partecipazione della Regione Lazio al capitale della societa' aeroporti di Roma, e' autorizzata per l' anno 1985 la spesa di L. 2.000 milioni da iscrivere al capitolo n. 09601. E' soppresso l' ultimo comma dell' articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1982, n. 30.
Per l' attuazione delle finalita' previste dalla legge regionale 3 ottobre 1984, n. 67, relative all' intervento per la ristrutturazione ed il potenziamento delle ferrovie in concessione, l' autorizzazione di spesa di L. 5.000 milioni relativa alla prima annualita' del progetto viene reiscritta, ai fini dell' attuazione degli impegni programmatici assunti nel 1984, nella competenza del capitolo n. 09520, in aggiunta all' ammontare della somma di L. 10.000 milioni relativa alla seconda annualita'.
L' iscrizione della terza ed ultima annualita' di L. 10.000 milioni prevista per il completamento del progetto, ai sensi della predetta legge regionale n. 67 del 1984, resta confermata per l' anno 1986.
L' ammontare delle erogazioni che si presume di disporre nel corso dell' anno 1985 per l' attuazione dei programmi di investimento nel settore dei trasporti pubblici locali adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1981, n. 151, e' valutato in L. 28.000 milioni.
Le somme eventualmente non erogate nel corso dell' anno 1985 sono soggette, in relazione alla loro provenienza, a vincolo di destinazione e, in quanto tali, riattribuito alla competenza del corrispondente capitolo del bilancio 1986.
Della predetta somma di complessive L. 28.000 milioni, L. 3.000 milioni costituiscono rifinanziamento e nuova autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale n. 89 del 1980.
L' autorizzazione recata dalla legge regionale 3 ottobre 1984, n. 65, concernente la concessione di garanzie fidejiussorie a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio resta determinata, per le obbligazioni assunte dal medesimo consorzio nei confronti del proprio tesoriere per l' anno 1984 e per il finanziamento delle spese individuate nella predetta legge regionale n. 65 del 1984, nella misura del 60 per cento dell' ammontare complessivamente autorizzato, nel cui ambito la Regione Lazio provvedera', sulla base di apposita documentazione, all' assunzione dell' onere dell' eventuale rischio ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. Il rimanente 40 per cento della predetta autorizzazione viene trasferito all' anno 1985, nel rispetto delle disposizioni recate dalla citata legge regionale 3 ottobre 1984, n. 65.
Per l' esercizio 1985, lo stanziamento destinato al finanziamento degli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali in applicazione della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45, e' determinato in complessive L. 67.938 milioni.
Detto stanziamento e' costituito:
a) quanto a L. 50.938 milioni, dalla quota del fondo per gli investimenti di cui al titolo III della legge 10 aprile 1981, n. 151, assegnata alla Regione Lazio per l' effetto delle norme di cui all' articolo 12 della legge stessa per l' anno 1985:
b) quanto a L. 17.000 milioni, da apposito stanziamento disposto dalla Regione Lazio a carico del proprio bilancio.
Per lo stesso esercizio 1985, le misure dei contributi da concedersi agli aventi titolo, ferme restando le finalita' e le condizioni indicate nell' articolo 6, secondo e quarto comma, della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45, sono elevate al 100 per cento delle spese di investimento ritenute ammissibili.
Il piano di assegnazione di cui all' articolo 9 della legge regionale n. 45 del 1982 relativo all' annualita' di stanziamento 1985 tiene luogo del programma previsto dall' articolo 2 della anzidetta legge.
L' autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 7 maggio 1983, n. 32, concernente la realizzazione di un collegamento sotterraneo tra la stazione ferroviaria di Roma - Ostiense e la stazione << Piramide >> della linea B della metropolitana di Roma e' elevata, per l' anno 1985, di L. 3.500 milioni.


Art. 14

In relazione all' accertamento definitivo degli oneri conseguenti all' attuazione della legge regionale 11 maggio 1981, n. 16, concernente << Interventi a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 >>, l' autorizzazione di spesa di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 16 del 1981 e' ulteriormente elevata di L. 810 milioni che vengono portati in aumento dello stanziamento di L. 1.500 milioni, proveniente dal bilancio per l' esercizio finanziario 1984 (capitolo n. 08923).


Art. 15

Nella previsione di un perdurare, per l' anno 1985, delle esigenze considerate nell' articolo 22 della legge regionale 24 maggio 1982, n. 20, la spesa occorrente per il pagamento delle competenze al personale del consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari del Lazio viene posta, anche per l' anno 1985, a carico della Regione Lazio e quantificata, per il medesimo anno, in L. 760 milioni. La relativa spesa sara' iscritta al capitolo n. 08005 del bilancio 1985.


Art. 16

Per il completamento degli interventi di cui all' articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1978, n. 53, recante norme per il risanamento igienico - sanitario, la dotazione idropotabile e la realizzazione di infrastrutture nelle isole Pontine, e' autorizzata per l' anno 1985 la spesa di L. 3.000 milioni che verra' iscritta al capitolo n. 10201 del bilancio 1985, corrispondente al capitolo di spesa istituito con l' articolo 3 della medesima legge n. 53 del 1978.
Per l' anno 1985 e', altresi', autorizzato il trasferimento della somma di L. 150 milioni a favore del comune di Ventotene, finalizzato alla realizzazione di infrastrutture aventi carattere di urgenza in relazione allo sviluppo socio - economico ed alla tutela dell' ambiente dell' omonima isola. La predetta somma verra' iscritta al capitolo n. 12301 del bilancio 1985 con la seguente denominazione: << Trasferimento al comune di Ventotene per la realizzazione di infrastrutture aventi carattere di urgenza >>.
Per il finanziamento del piano relativo ai collegamenti delle isole Pontine con i porti regionali del Lazio, riferito al biennio 1985/ 1986, di cui alla legge regionale 17 dicembre 1982, n. 56, lo stanziamento da iscrivere per l' anno 1985 al capitolo n. 14591 e' determinato in L. 1.000 milioni.


Art. 17

Per le finalita' previste dalla legge regionale n. 88 del 1980 e' autorizzato, per l' anno 1985, un ulteriore limite d' impegno di L. 5.000 milioni per contributi costanti annuali relativi a mutui contratti dagli enti locali per acquedotti, fognature ed altre opere igienico - sanitarie. Per l' utilizzazione di tale limite d' impegno, le finalita' previste dalla legge regionale n. 88 del 1980 sono estese anche agli interventi dei comuni finalizzati al completamento ed adeguamento delle opere e strutture connesse alla distruzione e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani.


Art. 18

L' autorizzazione di spesa recata all' articolo 15 della legge regionale 10 agosto 1984, n. 48, concernente << Interventi per favorire il ripristino di opere pubbliche e private danneggiate dall' alluvione del febbraio 1984 nelle zone individuate ai sensi dell' articolo 2 della medesima legge >>, viene trasferita all' esercizio 1985 ed il relativo ammontare verra' iscritto nel bilancio 1985, al capitolo n. 11601 per L. 2.000 milioni ed al capitolo n. 11602 per L. 500 milioni.
E' altresi' autorizzata l' iscrizione di L. 1.000 milioni al capitolo n. 11603 istituito con la medesima legge.


Art. 19

L' autorizzazione di spesa di L. 4.690.625.530 recata dalla legge regionale 20 giugno 1984, n. 30, concernente l' utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione Lazio ai sensi della legge 24 dicembre 1979, n. 650, relativamente agli interventi per la depurazione od il pretrattamento degli scarichi di imprese agricole, viene reiscritta, ai fini dell' applicazione dell' articolo 27 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, nella competenza del capitolo di spesa n. 01015, istituito con la medesima legge regionale n. 30 del 1984.
Le quote assegnate alla Regione Lazio ai sensi della medesima legge n. 650 del 1979 e gia' iscritte ai capitoli n. 10002, n. 10003 e n. 10004 (acquedotti, fognature ed altre opere igieniche), in applicazione della legge regionale 9 novembre 1981, n. 30, vengono reiscritte nel bilancio annuale 1985 ai capitoli n. 10002 e n. 10003, rispettivamente, per L. 3.080 milioni e per L. 8.010 milioni, per l' attuazione dei programmi adottati e non ancora completati.
Nell' ambito dello stanziamento di cui al predetto capitolo n. 10002 e' prioritaria l' elaborazione e memorizzazione dei dati relativi alle risorse idriche, utilizzazione e caratteristiche delle medesime e dei relativi impianti.


Art. 20

Per l' attuazione del progetto n. 21010 di cui alla tabella allegata alla presente legge, lo sviluppo temporale degli oneri previsto all' articolo 6, primo comma, della legge regionale 19 novembre 1983, n. 71, e' modificato in L. 6.000 milioni per il 1985, L. 6.000 milioni per il 1986 e L. 6.000 milioni per il 1987.
La restante somma, rispetto all' onere complessivo di L. 25.000 milioni, resta conservata, per la parte non erogata, tra i residui passivi provenienti dall' esercizio finanziario 1984.
Per l' attuazione del progetto n. 21011 di cui alla tabella allegata alla presente legge, l' annualita' relativa all' anno 1984 viene trasferita all' esercizio 1985, in aggiunta alla quota di spesa prevista, per tale ultimo esercizio, dall' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 19 novembre 1983, n. 71.
Per l' attuazione del progetto integrato di cui all' articolo 11, secondo comma, della legge regionale 8 giugno 1984, n. 23, concernente la distruzione dei rifiuti solidi urbani, delle acque di vegetazione delle olive e per la produzione di energia alternativa nel consorzio ecologico sabino, l' autorizzazione di spesa e' determinata in L. 1.000 milioni per l' anno 1985 e L. 1.500 milioni per l' anno 1986, da iscrivere al capitolo n. 10552 del bilancio 1985.


Art. 21

Per la realizzazione di ulteriori interventi sperimentali per la difesa della costa laziale, nell' ambito di quelli ipotizzati nell' articolo 5 della legge regionale 18 novembre 1977, n. 44, e' autorizzata, per l' anno 1985, la spesa di L. 3.000 milioni da iscrivere al capitolo n. 12001, L' utilizzazione della predetta somma resta finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti nei programmi di ricerca e di intervento di cui all' articolo 2 della legge regionale n. 44 del 1977.
La misura del contributo regionale e a favore del consorzio autonomo per il porto di Civitavecchia, autorizzato con la legge regionale 5 febbraio 1975, n. 21, e' elevata, per l' anno 1985, a L. 500 milioni.
L' autorizzazione di spesa prevista per il 1985 dalla legge regionale 29 novembre 1984, n. 72, concernente interventi per l' adeguamento del sistema portuale laziale, e' integrata dell' autorizzazione di spesa prevista dalla medesima legge per l' anno 1984.
La somma da iscrivere al capitolo n. 12501 del bilancio 1985 viene, pertanto, determinata in L. 23.000 milioni. E' prorogata, per l' anno 1985 e fino all' esaurimento degli stanziamenti disposti con la presente legge, l' operativita' delle disposizioni di cui all' articolo 5 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 47, concernente gli interventi a cura della Regione per opere portuali, opere edilizie al servizio dell' attivita' tecnico - amministrativa e pulizia dei porti. Per tali finalita' al capitolo n. 12201 del bilancio 1985 e' stanziato l' importo di L. 1.000 milioni.


Art. 22

Per le esigenze individuate nell' articolo 18 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, e' autorizzata, per l' anno 1985, la spesa di L. 60 milioni che verra' iscritta al capitolo n. 13151 dello stato di previsione della spesa, istituito ai sensi dell' articolo 19, ultimo comma, della medesima legge per l' inserimento nel lavoro dei dimessi dai servizi di diagnosi e cura e dagli ospedali psichiatrici.
Ai fini dell' attuazione del progetto concernente interventi regionali sui presidi ospedalieri, di cui alla legge regionale n. 56 del 1984, ferma restando l' attribuzione ai residui passivi della somma non erogata per il 1984, e' autorizzata l' iscrizione della somma di L. 31.900 milioni al capitolo di spesa n. 13207 del bilancio 1985, da utilizzare, quanto a L. 28.400 milioni per il completamento della prima annualita' del programma triennale e, quanto a L. 3.500 milioni, per l' erogazione della quota relativa alla seconda annualita', da disporre ai sensi dell' articolo 41, secondo comma, della presenta legge. Lo stanziamento da iscrivere per il 1986 e' determinato in L. 38.000 milioni, di cui L. 31.500 milioni per il completamento della seconda annualita' e L. 6.500 milioni per l' erogazione del 10 per cento della terza annualita'.
Lo stanziamento residuo di L. 58.500 milioni, per il completamento della terza ed ultima annualita', viene iscritto nell' anno 1987 del bilancio pluriennale.
Per il completamento dell' ospedale di Ostia, l' autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 15 del 1982 e dalle successive modificazioni ed integrazioni, e' ulteriormente elevata di L. 7.500 milioni.
Ai fini dell' impiego delle risorse provenienti dal fondo nazionale dell' anno 1985, in particolare per quanto riguarda la parte in conto capitale, la Regione predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno specifico progetto per l' attuazione di un sistema NMR (nuclear magnetic resonance) per il dipartimento di scienze neurologiche dell' universita' << La Sapienza >> di Roma, sezione di neurochirurgia.
Il progetto di cui al precedente comma dovra' prevedere il finanziamento fino a L. 1.400 milioni. Ai fini dell' impiego delle risorse provenienti dal fondo sanitario nazionale dell' anno 1985, in particolare per quanto riguarda la parte in conto capitale, la Regione predispone, entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno specifico progetto per l' acquisto, la messa in opera ed il funzionamento di apparecchi per la tomografia assiale computerizzata, nonche' di attrezzature di altissima tecnologia, diretto alla piena utilizzazione delle attrezzature esistenti ed al potenziamento del patrimonio tecnologico dei presidi ospedalieri ed ambulatoriali delle unita' sanitarie locali e per l' attivazione di una unita' spinale. Predispone inoltre, entro lo stesso termine, un piano per l' attuazione della legge regionale 30 aprile 1979, n. 39, concernente << Norme per l' esercizio dell' emodialisi del Lazio >> e provvede alla completa attivazione degli interventi previsti dalla deliberazione consiliare n. 499 del 23 marzo 1983.
I provvedimenti di cui la precedente comma dovranno contenere indicazioni relative alla necessita' che le unita' sanitarie locali interessate dispongano, attraverso una razionale utilizzazione del personale gia' in attivita' od attraverso le opportune assunzioni in deroga, l' attivazione a pieno tempo, anche in regime ambulatoriale, dei presidi di cui trattasi.
Ai fini dell' impiego delle risorse provenienti dal fondo sanitario nazionale dell' anno 1985, la Regione, anche in attuazione del disposto di cui all' articolo 17, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, predispone entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno specifico progetto per l' attuazione di un sistema informativo regionale per la sanita' capace di garantire una automazione delle procedure amministrative contabili e finanziare delle unita' sanitarie locali nonche' la razionalizzazione dei servizi di analisi, specialistica, farmaceutica e ricoveri attraverso l' istituzione di sistemi di prenotazione diretta.
Al fine di dare inizio alla realizzazione del progetto di cui all' articolo 5 della legge regionale n. 49 del 1983, viene utilizzata, sulle risorse provenienti dal fondo sanitario nazionale di parte corrente per l' anno 1985, la somma di L. 4.000 milioni destinata alla prima << tranche >> di tale progetto.


Art. 23

La Regione Lazio e' autorizzata, previa documentazione richiesta da parte dei soggetti aventi diritto, a ripianare i debiti conseguenti ad obbligazioni assunte anteriormente al passaggio delle funzioni alle unita' sanitarie locali concernenti l' assistenza ospedaliera convenzionale, relativi a rideterminazione delle diarie di degenza nella misura fissata con provvedimenti regionali adottati negli anni 1980 e successivi, ancorche' relativi a periodi antecedenti il trasferimento delle funzioni medesime, la cui copertura non e' ricompresa in altri provvedimenti aventi forza di legge. Per tali finalita', nel bilancio regionale per l' anno 1985 verra' stanziata la somma di L. 2.000 milioni, da iscrivere al capitolo n. 13130 con la seguente denominazione: << Spesa per la copertura degli oneri relativi alla rideterminazione delle diarie di degenza deliberata dalla Regione Lazio negli anni 1980 e successivi, non rientranti nella situazione debitoria delle unita' sanitarie locali, di cui all' articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e successive modificazioni >>.


Art. 24

Per gli interventi in materia di assistenza pubblica, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplinati col successivo articolo 25 e' autorizzata per l' anno 1985 la spesa di complessive L. 9.150 milioni da utilizzare per le finalita' e con le procedure di cui alle leggi regionali 23 agosto 1973, n. 34, 19 settembre 1974, n. 62, 3 febbraio 1976, n. 11 e 7 febbraio 1981, n. 11 (capitolo n. 14100), nonche' del ripetuto articolo 25, quinto comma, della presente legge. Della predetta autorizzazione di spesa di L. 9.150 milioni, l' incremento di L. 3.000 milioni rispetto all' anno 1984, e' finalizzato alla copertura degli oneri relativi all' assistenza domiciliare agli anziani.
L' importo da iscrivere al capitolo n. 14141 del bilancio 1985, per le finalita' di cui alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 67, determinato ai sensi dell' articolo 3 della medesima legge, come interpretato dalla legge regionale 25 febbraio 1984, n. 14, e' determinato in L. 3.000 milioni.
Al fine di consentire l' attuazione dei programmi previsti nei piani delle imprese cooperative integrate da cittadini portatori di handicap e' autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni da iscrivere al capitolo n. 14110 con la seguente denominazione: << Contributo regionale per l' attuazione dei programmi contenuti nei piani delle imprese cooperative integrate da cittadini portatori di handicap >>. Alla quantificazione ed assegnazione dei contributi provvedera' la Giunta regionale sulla base dei criteri stabiliti con apposita circolare diramata dal competente assessorato, con la quale si provvedera' a definire i termini per la presentazione delle richieste da parte degli interessati.
L' integrazione regionale per interventi nel campo della prevenzione e riabilitazione degli stati di alcoolismo e tossicodipendenze e dell' inserimento nel lavoro di cui alla legge regionale 22 settembre 1982, n. 44, e' determinata in annue L. 2.550 milioni.
Per le finalita' previste dalla legge regionale 28 aprile 1983, n. 24, e' autorizzata, per l' anno 1985, la spesa di L. 300 milioni da iscrivere al capitolo n. 14108.
L' intervento previsto dall' articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 1982, n. 1, e' esteso, per l' importo di L. 500 milioni, all' anno 1985 (capitolo n. 14220).


Art. 25

omissis (3)

Art. 26

L' 85 per cento della somma iscritta al capitolo n. 15000 per il finanziamento delle funzioni in materia di assistenza scolastica e' assegnata dalla Giunta regionale ai comuni incrementando del 7 per cento la somma agli stessi attribuita nell' anno 1984 con il piano di riparto di cui all' articolo 15 della legge regionale 30 marzo 1983, n. 21.
Il rimanente 15 per cento sara' utilizzato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, per effettuare interventi perequativi per riequilibrare la distribuzione delle risorse, tenendo conto dei servizi svolti da ciascun comune, dei fabbisogni e delle disponibilita' finanziarie degli stessi.
In deroga alla disposizione contenuta nell' articolo 43, quarto comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, e' autorizzato, per l' anno 1985, un trasferimento aggiuntivo di L. 14.000 milioni a favore degli enti di gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario (capitolo n. 15332).
Per l' attuazione delle finalita' previste dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 58 concernente lo sviluppo ed il perfezionamento dell' istruzione tecnica professionale, e' autorizzato nel bilancio 1985 lo stanziamento di L. 300 milioni (capitolo n. 15351) per la cui gestione e' confermata la disciplina transitoria prevista all' articolo 4 della medesima legge regionale n. 58 del 1975.


Art. 27

Per le finalita' previste dagli articoli 7 e 28 della legge regionale 16 febbraio 1981, n. 12, recante norme in materia di edilizia scolastica, e' autorizzata, per l' anno 1985, la spesa complessiva di L. 9.000 milioni di cui L. 6.000 milioni per interventi indifferibili per esigenze di igiene e sicurezza e L. 3.000 milioni per interventi in conto capitale per il completamento di opere di edilizia scolastica comunque programmate (capitoli n. 15304 e n. 15302 dello stato di previsione della spesa).


Art. 28

Per l' anno 1985 sono rifinanziate le seguenti leggi regionali recanti disposizioni nei musei e delle biblioteche degli enti locali e di interesse locale:
a) legge regionale 8 marzo 1975, n. 30, per l' importo complessivo di L. 1.670 milioni, cosi' ripartiti: capitolo n. 16511: L. 750 milioni;
capitolo n. 16521: L. 50 milioni;
capitolo n. 16531: L. 370 milioni;
capitolo n. 16581: L. 500 milioni;
b) legge regionale 18 giugno 1975, n. 76, per l' importo complessivo di L. 1.255 milioni, cosi' ripartiti: capitolo n. 16401: L. 300 milioni;
capitolo n. 16411: L. 400 milioni;
capitolo n. 16451: L. 5 milioni;
capitolo n. 16481: L. 550 milioni;
c) legge regionale 23 dicembre 1976, n. 64, per l' importo di L. 350 milioni da iscrivere al capitolo n. 16011. Le parole << sentita la competente Commissione consiliare >> contenuta nell' articolo 19, secondo comma, della legge regionale 8 marzo 1975, n. 30 e nell' articolo 13, secondo comma, della legge regionale 18 giugno 1975, n. 76, sono soppresse.
Per la realizzazione del progetto << Gli Etruschi nel Lazio >> e' autorizzata la spesa di complessive L. 10.000 milioni di cui L. 5.000 milioni per l' anno 1985 e L. 5.000 milioni per l' anno 1986. I predetti importi verranno iscritti nei fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativi al primo e terzo programma - obiettivo del bilancio regionale.
Per la realizzazione di opere a ricordo della strage di Collelungo, martiri di Vallerotonda, la Regione Lazio e' autorizzata a concedere un contributo nella misura di L. 10 milioni. La relativa spesa viene iscritta al capitolo n. 16216 del bilancio 1985 con la seguente denominazione: << Contributo alla realizzazione di opere a ricordo della strage di Collelungo (martiri di Vallerotonda) >>.


Art. 29

Ai fini dell' esecuzione del progetto finalizzato alla ristrutturazione di sedi di musei e biblioteche degli enti locali, di cui all' articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21, e' autorizzata per l' anno 1985 l' iscrizione della somma di L. 500 milioni al capitolo n. 16589 per l' attuazione della prima annualita' del progetto e della somma di L. 150 milioni al capitolo n. 16590 per l' erogazione della quota relativa alla seconda annualita' da disporre ai sensi dell' articolo 37, secondo comma, della presente legge. Lo stanziamento da iscrivere per il 1986 e' determinato in L. 1.550 milioni, di cui L. 1.350 milioni per il completamento della seconda annualita' e L. 200 milioni per l' erogazione del 10 per cento della terza annualita'. Lo stanziamento residuo di L. 1.800 milioni viene iscritto nell' anno 1987 del bilancio pluriennale.
Ai fini dell' attuazione del progetto finalizzato allo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale e realizzazione di un << auditorium >> in Roma di cui all' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21, e' autorizzata, per l' anno 1985 l' iscrizione della somma di L. 7.000 milioni al capitolo n. 16591 per l' attuazione della prima annualita' del progetto e della somma di L. 750 milioni al capitolo n. 16592 per l' erogazione della quota relativa alla seconda annualita' da disporre ai sensi dell' articolo 41, secondo comma della presente legge. Lo stanziamento da iscrivere per il 1986 e' determinato in L. 7.550 milioni, di cui L. 6.750 milioni per il completamento della seconda annualita' e L. 800 milioni per l' erogazione del 10 per cento della terza annualita'. Lo stanziamento residuo di L. 7.200 milioni viene iscritto nell' anno 1987 del bilancio pluriennale.
Al fine di realizzare interventi sperimentali per favorire la fruizione e la valorizzazione di complessi di interesse storico ed archeologico, e' autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni, per l' anno 1985, per un primo intervento sperimentale nel centro storico di Palestrina in connessione con le azioni di recupero del tempio della Fortuna Primigenia e della zona archeologica.


Art. 30

L' autorizzazione di spesa di L. 1.200 milioni, disposta dalla legge regionale 10 luglio 1978, n. 32, in materia di attivita' di promozione culturale nel Lazio, per il finanziamento di convegni, indagini conoscitive, mostre, rassegne ed iniziative varie, si intende riconfermata per l' anno 1985 ed elevata a L. 6.790 milioni.
Della predetta autorizzazione di spesa di L. 6.790 milioni, L. 290 milioni sono destinati alla celebrazione dell' anno internazionale della musica da realizzarsi a Subiaco nei giorni dal 25 al 28 aprile 1985 attraverso lo stesso comune di Subiaco. Per l' attuazione della predetta manifestazione e' autorizzato il diretto trasferimento finanziario al comune di Subiaco in deroga alla procedura ordinaria prevista dalla legge regionale 10 luglio 1978, n. 32.
Per la celebrazione dell' anno europeo ad internazionale della musica e' autorizzata, per l' anno 1985, la spesa di L. 2.000 milioni per la copertura di iniziative alla cui definizione provvedera' la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente. La predetta somma sara' iscritta al capitolo n. 16203 del bilancio 1985 con la denominazione: << Intervento regionale per la celebrazione dell' anno europeo ed internazionale della musica >>.


Art. 31

E' autorizzata, nell' anno 1985, la concessione al teatro dell' opera di un contributo straordinario di L. 3.500 milioni.
L' utilizzazione del contributo straordinario e' finalizzata, quanto a L. 3.000 milioni per la realizzazione di progetti speciali e quanto a L. 500 milioni per l' acquisizione di spazi teatrali da destinare alle prove dei propri complessi artistici ed allo svolgimento, in materia organica, dell' attivita' ballettistica.
E' altresi' autorizzata, per l' anno 1985, la concessione di un contributo straordinario di L. 800 milioni a favore dell' accademia di Santa Cecilia ed un contributo straordinario di L. 600 milioni a favore del teatro di Roma.
La somma complessiva di L. 4.900 milioni di cui al presente articolo verra' iscritta nell' esistente capitolo n. 16202 del bilancio per l' anno finanziario 1985.


Art. 32

L' autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, per spese e contributi (capitoli di spesa n. 17101 e n. 17102) relativi a programmi di ricerca e realizzazione di iniziative a promuovere e diffondere le attivita' sportive, disposta, rispettivamente, in L. 50 milioni e L. 150 milioni, e' elevata, per l' anno 1985, rispettivamente a L. 400 milioni e L. 1.500 milioni.
Per l' attuazione del progetto n. 31701 di cui alla tabella allegata alla presente legge resta confermata, per l' anno 1985, la programmazione della terza annualita' dell' intervento autorizzato con la legge 30 marzo 1983, n. 21 il cui importo verra' iscritto al capitolo n. 17104 del bilancio annuale 1985.
Le somme programmate per lo stesso titolo negli anni precedenti verranno reiscritte in termini di competenza, ai fini della corretta applicazione dell' articolo 27 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 al capitolo n. 17103 del medesimo bilancio, per un importo pari alle somme deliberate in via programmatica negli esercizi precedenti.


Art. 33

L' autorizzazione ad intervenire nel settore del turismo sociale, recata dall' articolo 20 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 92 per L. 800 milioni, e' riconfermata per l' anno 1985 ed elevata a L. 1.000 milioni. Il relativo ammontare viene stanziato, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 17501 del bilancio annuale 1985. Al medesimo capitolo sono trasferiti i residui passivi dei corrispondenti capitoli degli anni precedenti.
Al fine di consentire il completamento, da parte degli enti locali, delle opere incluse nel programma stralcio 1982 degli itinerari turistico - culturali, disciplinati dalla predetta legge regionale 26 giugno 1980, n. 92, per le quali la cassa depositi e prestiti non ha concesso il mutuo per la quota parte, pari al 25 per cento, a carico degli enti locali stessi, la Regione e' autorizzata ad intervenire fino alla concorrenza della somma di L. 1.000 milioni che verra' iscritta nel bilancio 1985, al capitolo n. 25100.


Art. 34

Per lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72, concernente la realizzazione del quadro regionale di riferimento territoriale e la carta tecnica regionale, e' autorizzata, per il triennio 1985/ 1987, la spesa di complessive L. 12.000 milioni da iscrivere per un importo pari a L. 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, in relazione alla effettiva previsione di spesa (capitolo n. 18001).
In relazione a quanto disposto dal precedente comma, l' indicazione dell' anno 1981 contenuta nell' articolo 11, ultimo capoverso, della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72, quale termine per il completamento degli adempimenti previsti dalla medesima legge, e' soppresso.


Art. 35

Le disposizioni di cui alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 29, concernente << Normativa transitoria per accelerare gli interventi delle comunita' montane relative alle risorse finanziarie gia' assegnate >> si applicano anche agli interventi previsti negli ambiti progettuali riferiti all' esercizio 1979.
Qualora i progetti esecutivi riguardanti i medesimi ambiti progettuali siano stati gia' trasmessi alla Regione Lazio i progetti stessi sono considerati come proposte di programma ed in quanto tali ad essi e' applicata la procedura prevista dalla citata legge regionale 3 agosto 1982, n. 29.
Il periodo di validita' dei piani di sviluppo economico e sociale di cui all' articolo 26 della legge regionale n. 16 del 1973, sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1978, n. 24, e' correlato alla durata del bilancio pluriennale della Regione.
Nei casi, ai sensi della vigente normativa, in cui le comunita' montane siano impossibilitate a realizzare nel proprio ambito territoriale progetti finalizzati allo sviluppo delle popolazioni delle zone montane stesse, e' consentito alle medesime trasferire i mezzi finanziari ai comuni per la concreta realizzazione dei progetti, ferma restando alla competenza delle comunita' montane la successiva gestione delle strutture (4)

Art. 36

Per la realizzazione di progetti nell' area comprensoriale di Montalto di Castro, riguardanti i comuni di Montalto di Castro, Cellere, Piansano, Tessennano, Canino, Arlena di Castro, Tuscania, Monte Romano e Tarquinia, indirizzati ad attivita' di sviluppo connesse con la costruenda centrale elettro - nucleare, in conformita' alle disposizioni di cui alle deliberazioni del CIPE (comitato interministeriale per la programmazione economica) in data 13 aprile 1978, e' autorizzata per l' anno 1985 al spesa di L. 9.000 milioni che verra' iscritta al capitolo n. 25601 del bilancio per il medesimo anno, con la seguente denominazione << Spesa per la realizzazione di progetti nell' area comprensoriale di Montalto di Castro, riguardante i comuni di Montalto di Castro, Cellere, Piansano, Tessennano, Canino, Arlena di Castro, Tuscania, Monte Romano e Tarquinia, indirizzati ad attivita' di sviluppo connesse con la costruenda centrale elettro - nucleare >>. Con apposita deliberazione consiliare sara' provveduto alla definizione dei soggetti beneficiari, dei criteri e delle modalita' per l' elaborazione dei progetti, nonche' della misura delle somme da assegnare e relativa procedura di erogazione.


Art. 37

Per l' attuazione dei progetti per il comune di Civitavecchia, sede di centrale elettrica e per quelli limitrofi interessati, individuati con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, indirizzati al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 10 gennaio 1983, n. 8 e, prioritariamente, ad attivita' di acquacoltura, di agricoltura, di rimboschimento, di difesa della costa, di depurazione ambientale, nonche' di utilizzazione di immobili al fine della valorizzazione dell' ambiente e della tutela dell' assetto del territorio e' autorizzata, per l' anno 1985, la spesa di L. 20.500 milioni che verra' iscritta al capitolo n. 25651 del bilancio per il medesimo anno con la seguente denominazione << Spesa per l' attuazione dei progetti per il comune di Civitavecchia, sede di centrale elettrica, e per quelli limitrofi interessati, ai sensi della legge 10 gennaio 1983, n. 8 >>.
Con apposita deliberazione consiliare sara' provveduto alla definizione dei soggetti beneficiari, dei criteri e delle modalita' per l' elaborazione dei progetti, nonche' della misura del contributo e relativa procedura di erogazione.


Art. 38

La regione Lazio e' autorizzata, direttamente o tramite lo IRSPEL (istituto regionale di studi e ricerche per programmazione economica e territoriale del Lazio), ad acquisire e realizzare studi e ricerche afferenti interventi intersettoriali, anche per l' aggiornamento del programma regionale di sviluppo, e ad intervenire per la diffusione e la conoscenza dei relativi contenuti.
A tale scopo, nonche' per le altre finalita' previste all' articolo 11, terzo comma, della legge regionale 8 giugno 1984, n. 23, e' confermata, per l' anno 1985, l' autorizzazione di spesa di L. 500 milioni da iscrivere nell' esistente capitolo n. 254000 del bilancio 1985.
Il contributo ordinario di cui alla legge regionale 18 febbraio 1974, n. 15, a favore dell' IRSPEL e' determinato, per l' anno 1985, in L. 1.300 milioni (capitolo n. 26151).
In attesa del perfezionamento legislativo regionale di modifica dello statuto dell' IRSPEL (istituto regionale per la programmazione economica e territoriale del Lazio), lo stanziamento del predetto capitolo n. 26151 del bilancio 1985 e' destinato, quanto a L. 600 milioni, per le spese di funzionamento e, quanto a L. 700 milioni, per l' attuazione del programma operativo ordinario. Per la realizzazione degli studi di fattibilita', della progettazione, delle attivita' promozionali, nei confronti degli enti locali, organismi e soggetti attuativi, finalizzati alla realizzazione dei programmi integrati di cui alla tabella allegata prevista al successivo articolo 39, l' autorizzazione di spesa recata dall' articolo 11, terzo comma, della legge regionale 8 giugno 1984, n. 23, e' determinata, per l' anno 1985, in L. 2.000 milioni. A carico del medesimo capitolo e', altresi', autorizzato, fino alla concorrenza di 100 milioni, l' onere per la partecipazione della Regione Lazio in enti ed organismi, a prevalente partecipazione pubblica, finalizzati all' assistenza tecnico - progettuale e finanziaria ed alla sperimentazione, nell' ambito delle finalita' previste dalla presente legge.


Art. 39

E' approvata, con le disposizioni integrative di cui ai precedenti articoli, la tabella allegata alla presente legge, concernente la quantificazione delle somme da iscrivere nel bilancio pluriennale 1985/ 1987 per l' attuazione del programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvedera', in sede di predisposizione della legge di bilancio 1985, mediante utilizzazione delle disponibilita' derivanti dalla cessazione degli oneri di cui alle leggi regionali di settore per le quali non risultava prevista una autorizzazione di spesa per l' anno 1985, nonche' attraverso la rimodulazione del programma di ricorso ad operazioni di finanza straordinaria.
Per l' attuazione degli interventi compresi nella tabella allegata al presente provvedimento, per i quali le relative leggi di statuizione non dispongono l' adozione di un preliminare piano programmatico - territoriale, deve essere data priorita' di finanziamento a quelli rientranti in progetti o programmi integrati.
In particolare si considerano prioritari i programmi integrati rivolti:
a) al sostegno dello sviluppo dei servizi ed alla tutela e valorizzazione dell' ambiente, attraverso il coordinamento della spesa regionale ed il concorso degli enti locali interessati nell' area metropolitana di Roma (riferimento al punto n. 10302, n. 21101, n. 31403, n. 31602, n. 42502, ed altri della predetta tabella allegata);
b) all' incremento dell' intervento regionale nelle zone per le quali e' in corso la revisione delle procedure dell' intervento straordinario (Lazio meridionale e reatino, riferimento al punto n. 21002, n. 21006, n. 21010, n. 21011, n. 21101, ed altri della predetta tabella allegata);
c) al sostegno delle attivita' produttive in rapporto con il programma di investimenti energetici nell' alto Lazio (riferimento al punto n. 10502, n. 21005, n. 21007, n. 21009, n. 21101, ed altri della predetta tabella allegata).


Art. 40

A carico degli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio pluriennale 1985/ 1987 e' consentita l' adozione delle deliberazioni programmatiche di cui all' articolo 6 dello Statuto regionale. Tali deliberazioni, a norma dell' articolo 3, terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, non costituiscono impegno contabile di spesa.
In attuazione dei contenuti delle predette deliberazioni programmatiche, che la Giunta regionale e' autorizzata ad assumere gli impegni contabili a carico dei rispettivi esercizi di competenza, in ragione della parte del programma che viene attuata, ai sensi dell' articolo 27, secondo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.
Le riattribuzioni alla competenza dei successivi esercizi delle somme programmate, ma formalmente non impegnate, nonche' le riattribuzioni di stanziamenti vincolati all' attuazione di programmi anche ai sensi dell' articolo 33, quarto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 possono disporsi, in relazione all' epoca in cui se ne presume l' utilizzazione, nell' ambito dell' intero arco temporale preso in considerazione dal bilancio pluriennale.


Art. 41

Sono confermate, nei termini che seguono, le disposizioni finalizzate all' accelerazione della spesa regionale previste dalle legge approvative dei bilanci degli esercizi precedenti relativamente ai finanziamenti in capitale per opere di investimento. A tale fine, l' ordinazione della spesa a favore dei comuni provincie e loro consorzi, unita' sanitarie locali ed enti territoriali ed istituzionali puo' essere disposta, nel rispetto dei limiti sull' entita' delle giacenze finanziarie previste dalle vigenti leggi, nella misura dell' 80 per cento dell' ammontare dei contributi e dei finanziamenti, contemporaneamente al perfezionamento degli atti relativi alla consegna dei lavori.
La regione corrisponde agli enti stessi, anche per concorso nelle spese generali e di progettazione il 10 per cento dell' ammontare dei contributi e dei finanziamenti di cui sopra, immediatamente dopo il perfezionamento delle deliberazioni programmatiche regionali di cui all' articolo 40, primo comma, della presente legge, anche in deroga alle norme regionali di settore che disciplinano gli interventi stessi.
Agli effetti della erogazione della spesa per l' attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 56 del 1984 e' consentita la concessione di un primo acconto pari al 10 per cento all' unita' sanitaria locale, previa richiesta della medesima, subito dopo l' approvazione del programma e di un ulteriore acconto pari al 15 per cento a seguito dell' approvazione del progetto da parte della Giunta regionale.
L' ammontare del contributo da corrispondere alla consegna dei lavori e' stabilito nella misura del 65 per cento, mentre l' ammontare del saldo da attribuire nella fase di ultimazione dei lavori puo' essere corrisposto anche in anticipazione, qualora l' ammontare dei lavori medesimi risulti superiore all' 80 per cento dell' opera (5)
Tali deliberazioni programmatiche dovranno, all' uopo, contenere anche la disposizione concernente l' impegno formale relativo al predetto acconto pari al 10 per cento.
Il saldo dei contributi e dei finanziamenti di cui sopra al presente articolo sara' corrisposto ad ultimazione dell' opera, anche al fine di consentire la disponibilita' dei fondi in sede di collaudo.
Le precedenti disposizioni contenute nel presente articolo si applicano, oltre che per gli stanziamenti iscritti alla ompetenza, anche per i fondi iscritti nel conto dei residui passivi. E' esclusa l' applicazione delle stesse disposizioni per i fondi eliminati dal conto dei residui per intervenuta perenzione amministrativa; per tali ultimi fondi, l' erogazione puo', comunque, essere disposta a favore dell' ente titolare del finanziamento regionale, previa dimostrazione dell' avvenuto perfezionamento dell' obbligazione giuridica nei confronti del creditore e nella misura del credito maturato. La presente disposizione relativa ai residui perenti si applica, oltre che per gli interventi previsti nel primo comma del presente articolo, anche per tutti gli interventi previsti da leggi regionali che dispongono trasferimenti finanziari anteriormente alla concreta realizzazione degli interventi stessi.
La disciplina di cui al presente articolo si applica pure all' ordinazione della spesa a favore delle comunita' montane per la realizzazione di opere e lavori pubblici.


Art. 42

A precisazione di quanto previsto dall' articolo 6 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, e' facolta' dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di disporre, per esigenze eccezionali, debitamente motivate, in relazione all' attivita' di diretta assistenza agli organi istituzionali del Consiglio regionale, che un numero di dipendenti in servizio presso le strutture amministrative del Consiglio stesso, non superiore allo 0,70 per cento dell' organico regionale, sia tenuto ad effettuare mensilmente prestazioni di lavoro straordinario in deroga ai limiti stabiliti dal suddetto articolo 6, primo e secondo comma.
Il numero dei dipendenti delle altre strutture regionali nei cui confronti sono applicabili le disposizioni di cui all' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, per quanto concerne l' attivita' di diretta assistenza agli organi istituzionali non puo' superare l' 1,30 per cento dell' organico regionale.


Art. 43

Al fine di dare inizio alla realizzazione del progetto di cui all' articolo 5 della legge regionale n. 49 del 1983, una quota di L. 4.000 milioni del fondo sanitario regionale per il 1985 e' destinata alla prima << tranche >> di tale progetto.


Art. 44

omissis (2)

Art. 45

Relativamente alle autorizzazioni di spese in annualita', l' impegno formale di spesa e' subordinato all' individuazione del beneficiario ed alla misura del finanziamento concesso, entro l' esercizio finanziario per il quale viene autorizzato il limite di impegno.
Le quote dei limiti di impegno non utilizzate nei sensi di cui al presente articolo, sono soggette alla disciplina prevista dall' articolo 33, penultimo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.
Gli atti di approvazione della convenzione con gli istituti di credito relative alla disciplina degli interventi regionali intesi ad agevolare l' accesso al credito previsti nel bilancio regionale sono soggetti al preventivo esame dell' assessorato regionale al bilancio.


Art. 46

Gli atti approvativi dei bilanci di previsione e relative variazioni, nonche' dei conti consuntivi degli enti, comunque costituiti, a partecipazione regionale, ovvero al cui funzionamento la Regione concorre mediante assegnazioni a carattere ordinario, dovranno essere esaminati, oltre che dall' assessorato regionale competente per materia, anche dall' assessorato regionale al bilancio, per la verifica della compatibilita' economico - finanziaria con i trasferimenti previsti dal bilancio regionale.


Art. 47

Il limite di cui all' articolo 30, quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e' elevato a L. 50 milioni per pese correnti. Per le spese in conto capitale sono applicabili, alla Regione Lazio, i limiti previsti dall' articolo 56 della legge per l' amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato e successive modificazioni.
Sono confermate, limitatamente all' anno 1985, le disposizioni contenute negli articoli 32 e 33 della legge regionale 24 maggio 1982, n. 20.




Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 12 aprile 1985, n. 10, s.o. n. 2.

(2) Articolo sostituito dall'articolo unico della legge regionale 3 giugno 1985, n. 85

(3) Legge in un primo momento abrogata dall'articolo 68, comma 1, lettera i) della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, con decorrenza, dalla data di entrata in vigore del primo piano socio-assistenziale adottato con deliberazione del Consiglio regionale il 1 dicembre 1999, n. 591 (BUR 10 febbraio 2000, n. 4, S.O. 1), ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, che si riporta integralmente:
"3. I criteri e le modalità di finanziamento agli enti locali, i parametri e gli standards nonchè le procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi fissati dalle leggi regionali di cui al comma 1 continuano tuttavia ad avere, rispettivamente, validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore del primo piano socio-assistenziale regionale e del regolamento previsto dall'articolo 58, comma 5."
Successivamente, per effetto dell'interpretazione autentica della suddetta lettera i) ad opera dell'articolo 8, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, l'abrogazione è stata limitata agli articoli 25 e 44, riguardanti la stessa materia trattata dalla suddetta l.r. 38/1996.

(4) Capoverso aggiunto dall'articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1986, n. 19

(5) Capoverso aggiunto dall'articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1986, n. 19


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.