| L.R. 10 Aprile 1985, n. 35 |
| Servizio di soccorso aereo sanitario di emergenza (1) (2) |
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[ Art. 1
(Trasporto aereo per esigenze istituzionali ) La Regione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un piano regionale di utilizzazione di mezzi di trasporto aerei per le proprie attivita' istituzionali. Art. 2
(Soccorso sanitario a mezzo aeromobili) 1. L'organizzazione del servizio di soccorso aere sanitario di emergenza rientra, ai sensi degli articolo 5, 10 e 11 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 101, nel quadro generale della programmazione sanitaria regionale. 2. La Giunta regionale e' autorizzata anche in assenza del piano sulla emergenza di cui al precedente comma sentita la commissione consiliare permanente per la sanita' ad indire una gara con le modalita' previste dalla legislazione vigente. Art. 3 (Disposizioni finanziarie) Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 600 milioni in termini di competenza e di cassa per l' anno finanziario 1985. Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto in termini di competenza e di cassa nel capitolo n. 31001 del bilancio 1985. La suddetta somma di L. 600 milioni e' iscritta in termini di competenza e di cassa al capitolo n. 13860 che viene istituito nel bilancio 1985 con la denominazione: << Spese per l' affidamento all' Automobil Club di Roma di un servizio di soccorso aereo nel Lazio >>. Art. 4 (Dichiarazione d' urgenza) La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.] Note : (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 aprile 1985, n. 11 (2) Legge abrogata dal numero 19) dell'allegato I alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |