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[ ARTICOLO UNICO
Per l' attuazione degli interventi di cui all' articolo 5, all' articolo 15, terzo comma, lettera a) ed all' articolo 16, terzo comma, della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, all' articolo 14- bis come introdotto nella legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, dall' articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 6, ed alla legge regionale 29 aprile 1983, n. 28, viene disposta, nel bilancio di previsione 1986 della Regione Lazio, la seguente integrazione di finanziamenti: capitolo n. 01324: Spese per mostre collettive, promozione, diffusione dei prodotti zootecnici (articolo 16, terzo comma, della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69) L. 2.000.000.000 capitolo n. 01301: Contributo per la fecondazione artificiale (articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69) L. 500.000.000 All' onere di L. 2.500.000.000 relativo all' esercizio 1986 si fa' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 09993 del bilancio 1986.] Note: (1) Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio del 22 dicembre 1986, n. 35, S.O. n. 1
(2) Legge abrogata dal numero 43) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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