Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanita' pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell' art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Numero della legge: 52
Data: 6 giugno 1980
Numero BUR: 16, S.O. n. 5
Data BUR: 10/06/1980

L.R. 06 Giugno 1980, n. 52
Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanita' pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell' art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.






Art. 1
(Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanita' pubblica)


Le funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, non espressamente riservate allo Stato e alla Regione, ivi comprese le funzioni demandate all' ufficio del medico provinciale ed agli ufficiali sanitari, sono attribuite ai comuni che le esercitano mediante le unita' sanitarie locali, a norma della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 e della presente legge, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorita' sanitaria locale. Tali funzioni comprendono, in particolare, quelle concernenti:
1) gli interventi sull' ambiente di vita e di lavoro inerenti alla prevenzione di tutti gli eventi morbosi;
2) la profilassi delle malattie infettive e diffusive;
3) la tutela dell' ambiente contro i fattori di inquinamento, con riferimento:
a) all' inquinamento dell' aria;
b) all' inquinamento delle acque;
c) all' inquinamento del suolo;
d) all' inquinamento da rumore e da onde elettromagnetiche e da altri agenti fisici;
4) l' esame dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici con riferimento all' articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
5) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;
6) la tutela igienico - sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali ed artificiali;
7) la tutela ed il controllo dell' approvigionamento idrico;
8) il controllo sull' allontamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonche' dei fanghi;
9) l' igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
10) la tutela igienico - sanitaria della produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei;
11) le indagini epidemiologiche su base locale;
12) l' attuazione dei programmi di educazione sanitaria relativi all' igiene e sanita' pubblica;
13) la polizia mortuaria;
14) le certificazioni e gli accertamenti medico - legali.
Sono altresi' comprese le funzioni indicate nelle lettere a), c), d) ed e) dell' articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 delegate dallo Stato alle Regioni che vengono sub - delegate ai comuni, ai sensi del quarto comma del citato articolo, fermo restando quanto previsto dall' ultimo comma dell' articolo stesso.
Sono fatte salve le funzioni riservate ai comuni dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650.



Art. 2
(Attribuzioni del sindaco)

In materia di igiene e sanita' pubblica spettano al sindaco, ai sensi dell' articolo 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi, prescrittivi e di concessione ivi compresi quelli gia' demandati ai medici provinciali e agli ufficiali sanitari, ed emana le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell' articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il sindaco per l' esercizio delle proprie attribuzioni si avvale direttamente dei presidi e servizi dell' unita' sanitaria locale.
A tal fine, anche con riferimento a quanto previsto dall' articolo 17 della legge 6 dicembre 1979, n. 93 e successive modificazioni, l' assemblea generale delle unita' sanitarie locali nello stabilire l' organizzazione interna dei servizi e nel definire la pianta organica del personale, deve garantire ai sindaci le condizioni per il pieno esercizio delle proprie attribuzioni.


Art. 3
(Attribuzioni delle unita' sanitarie locali)

Spettano alle unita' sanitarie locali tutte le attivita' in materia di igiene e sanita' pubblica e vigilanza sulle farmacie di cui al precedente articolo 1, ivi comprese quelle gia' di competenza dei medici provinciali e degli ufficiali sanitari, nonche' le attivita' istruttorie, di vigilanza e controllo in relazione alle attribuzioni del sindaco previste dal precedente articolo 2.
Tali attivita' sono esercitate attraverso i servizi istituiti a norma dell' articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 e successive modificazioni, in relazione alla rispettiva competenza e secondo le modalita' previste al titolo terzo della legge regionale stessa. In particolare:
il servizio di igiene pubblica dell' ambiente e della alimentazione e per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro svolge, di norma, tutte le attivita' concernenti gli interventi sugli ambienti di vita e di lavoro;
il servizio materno - infantile e dell' eta' evolutiva e per la procreazione cosciente e responsabile ed il servizio per l' assistenza sanitaria, ciascuno nell' ambito delle rispettive competenze, svolgono, di norma, in riferimento alle funzioni di cui al precedente articolo 1, tutti gli interventi specificatamente diretti alla persona umana.
I competenti servizi dell' unita' sanitaria locale propongono al sindaco competente per territorio e agli organi di gestione della unita' sanitaria i provvedimenti di rispettiva competenza.


Art. 4
(Personale di vigilanza)

Il comitato di gestione, nel rispetto delle norme del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, individua periodicamente il personale nell' ambito dei competenti servizi della unita' sanitaria locale, per lo svolgimento delle attivita' ispettive di vigilanza e di controllo in materia di igiene e sanita' pubblica.
Le persone indicate nel comma precedente, nell' esercizio delle funzioni gia' di competenza dei medici provinciali, del personale regionale con funzioni di vigilanza, degli ufficiali sanitari e dei vigili sanitari provinciali e comunali e nei limiti del servizio cui sono destinati, svolgono le funzioni di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria a questi conferite dalla legge.


Art. 5
(Competenze della Regione)

Restano di competenza della Regione:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento nell' ambito della programmazione regionale, al fine di assicurare l' uniformita' degli interventi e delle prestazioni nel territorio regionale;
b) l' emanazione di direttive in materia di igiene e sanita' pubblica;
c) la classificazione dei comuni ai sensi dell' articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615 concernente provvedimenti contro l' inquinamento atmosferico;
d) i provvedimenti igienici previsti dall' articolo 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319 quando siano richiesti da condizioni territoriali interessanti piu' unita' sanitarie locali;
e) la classificazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192, delle zone acquee marine destinate alla molluschicoltura o sede di banchi naturali di molluschi eduli lamellibranchi.
L' attivita' istruttoria, tecnica ed amministrativa, nelle materie indicate dal presente articolo, e' espletata dagli uffici regionali competenti in materia che si avvalgono dei presidii e servizi delle unita' sanitarie locali di concerto con i comuni interessati.



Art. 6


Spetta al Presidente della Giunta regionale l' emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanita' pubblica interessanti il territorio di piu' comuni.
Sono, inoltre, di competenza del Presidente della Giunta regionale, fino all' emanazione della legge regionale prevista al primo comma dell' articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i provvedimenti ad esso spettanti ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo stesso.
Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 6 settembre 1979, n. 70, fatte salve le funzioni di competenza dei sindaci a norma del precedente articolo 2.
L' attivita' istruttoria, tecnica ed amministrativa relativa alle funzioni regionali competenti in materia che si avvalgono dei presidii e servizi delle unita' sanitarie locali.
L' esecuzione delle ordinanze di cui al primo comma del presente articolo e' demandata ai sindaci; in caso di inadempienza entro il termine indicato nel provvedimento, provvede, il Presidente della Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario << ad acta >>.


Art. 7
(Laboratori provinciali di igiene e profilassi)

In attesa della individuazione dei presidii e servizi multizonali e dei relativi bacini di utenza da parte del piano socio - sanitario regionale nonche' della emanazione delle norme per la loro organizzazione interna, i laboratori provinciali di igiene e profilassi sono gestiti dalla unita' sanitaria locale competente per territorio secondo quanto previsto dal titolo IV della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.
Negli organi collegiali di cui fanno parte per legge i direttori dei laboratori di igiene e profilassi questi sono sostituiti da personale di corrispondente profilo professionale e posizione funzionale, dipendente dalla unita' sanitaria locale competente per territorio, designato dal comitato di gestione.


Art. 8
(Funzioni gia' dei consorzi provinciali antitubercolari e dei comitati provinciali antimalarici)

Le funzioni gia' esercitate dai consorzi provinciali antitubercolari sono svolte dai servizi di cui alle lettere e) e d) dell' articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 nell' ambito delle rispettive competenze.
Le funzioni gia' esercitate dai comitati provinciali antimalarici sciolti per effetto dalla legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2 sono esercitate dalle unita' sanitarie locali in relazione a quanto previsto al precedente articolo 3.


Art. 9
(Attivita' medico - legali)

Le funzioni medico - legali gia' attribuite al medico provinciale e all' ufficiale sanitario sono svolte dall' unita' sanitaria locale attraverso il servizio di cui alla lettera d) dell' articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.
Le funzioni medico - legali comprendono in particolare: gli accertamenti preventivi di idoneita' o inidoneita' previsti da leggi o regolamenti;
gli accertamenti medico - legali di controllo per invalidita' temporanea, ai sensi dell' articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, degli articoli 5 e 30 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nonche' dell' articolo 2 del decreto - legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;
gli altri accertamenti di invalidita' temporanea o permanente previsti da leggi o regolamenti; l' attivita' collegiale per l' accertamento della invalidita' permanente da cause lavorative, di servizio, nell' ambito della invalidita' civile nonche' a favore di ciechi civili e sordomuti;
l' attivita', anche collegiale, per l' accertamento della idoneita' o inidoneita' alla guida di autoveicoli e natanti; il servizio necroscopico;
gli accertamenti medico - legali ai sensi della legge 11febbraio 1980, n. 18.
Il comitato di gestione puo' disporre l' utilizzazione per le attivita' di medicina legale, in relazione alla specifica competenza e nel rispetto delle norme di cui al DPR 20 dicembre 1979, n. 761 anche di personale sanitario di altri servizi dell' unita' sanitaria locale.


Art. 10
(Attivita' nell' interesse dei privati)

Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanita' pubblica e medicina legale, espletati a favore di privati dai servizi, presidi e strutture delle unita' sanitarie locali, sono stabilite dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.


Art. 11
(Commissioni sanitarie, collegi e comitati)

Nelle commissioni, comitati e collegi, previsti dalla vigente legislazione, i medici provinciali e gli ufficiali sanitari sono sostituiti da personale sanitario laureato, competente nella materia, dipendente dalle unita' sanitarie locali interessate.
Le commissioni per l' accertamento della invalidita' civile, per i ciechi civili, per l' accertamento del sordomutismo, il collegio medico di cui all' articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 nonche' la commissione provinciale per l' ampliamento dei cimiteri operano a livello di unita' sanitaria locale.
Fino al riordino della materia con legge, le altre commissioni, comitati e collegi provinciali operano presso l' unita' sanitaria locale in cui e' compreso il capoluogo di provincia ed hanno competenza per tutto il territorio provinciale. Per la provincia di Roma, i comitati e collegi competenti per tutto il territorio provinciale operano presso unita' sanitarie locali comprese nel comune di Roma, individuate dall' assemblea generale.
Nelle commissioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo i funzionari della Regione o di altri enti ed uffici che perdono le proprie funzioni nelle materie del servizio sanitario nazionale sono istituiti con corrispondente personale delle unita' sanitarie locali interessate, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Le designazioni del personale delle unita' sanitarie locali negli organi collegiali di cui al precedenti commi nonche' la nomina di commissioni, comitati e collegi gia' demandata ai medici provinciali sono effettuate dal comitato di gestione dell' unita' sanitaria locale competente anche in relazione a quanto previsto al terzo comma del presente articolo. Nel caso di commissioni, comitati e collegi operanti a livello provinciale, il comitato di gestione provvede, sentite le altre unita' sanitarie locali interessate.
Nelle commissioni regionali il medico provinciale e' sostituito da un funzionario medico della Regione o da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale nominato dalla Giunta regionale.


Art. 12
(Soppressione di organi collegiali)

Sono soppressi:
a) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di ricezione e sugli analoghi istituti che provvedono all' assistenza agli illegittimi, prevista dall' articolo 17 del regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798; le relative funzioni sono svolte dai servizi dell' unita' sanitaria locale competente per materia;
b) la commissione provinciale di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata, prevista dall' articolo 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 249;
c) la commissione di cui all' articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475; le relative funzioni sono svolte dal comitato di gestione dell' unita' sanitaria locale.


Art. 13
(Riordino delle norme in materia di farmacie)

Fino alla emanazione di una apposita legge regionale per il completo riordino della materia, la vigilanza sulle farmacie e' effettuata a norma della presente legge, nel rispetto, per quanto non previsto, della vigente legislazione.


Art. 14
(Provvedimenti in materia di farmacie)

Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie, la istituzione di dispensari farmaceutici.
Sono di competenza del sindaco, quale autorita' sanitaria locale, le funzioni amministrative concernenti la adozione dei provvedimenti di autorizzazione all' apertura e all' esercizio delle farmacie, di gestione provvisoria degli esercizi farmaceutici resisi vacanti ai sensi dell' articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di decadenza per qualunque causa dell' autorizzazione all' esercizio farmaceutico nonche' i provvedimenti in ordine all' indennita' di avviamento e di rilievo degli arredi, provviste e dotazioni.
Spetta al sindaco l' autorizzazione all' apertura di farmacie succursali, purche' comprese nella pianta organica. Sono attribuite alle unita' sanitarie locali, sentito l' ordine provinciale dei farmacisti e le categorie interessate, le funzioni amministrative concernenti l' erogazione della indennita' di residenza ai farmacisti rurali, nonche' la regolamentazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e alla disciplina degli orari di apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali, sino ad un massimo di trenta giorni come da legge regionale in materia.
Nei comuni il cui territorio e' suddiviso in piu' unita' sanitarie locali la competenza a stabilire gli orari, i turni e le ferie delle farmacie spetta all' assemblea della unita' sanitaria locale.


Art. 15
(Vigilanza sulle farmacie)

Ogni biennio le farmacie devono essere ispezionate da una commissione nominata dal comitato di gestione e costituita:
- da un farmacista dipendente dall' unita' sanitaria locale;
- da un farmacista designato dall' ordine dei farmacisti della provincia;
- da un funzionario direttivo amministrativo dell' unita' sanitaria locale con funzioni anche di segretario. La predetta commissione puo' compiere anche ispezioni straordinarie.
Copia del verbale della ispezione e' inviata al sindaco del comune in cui ha sede l' esercizio farmaceutico per gli eventuali provvedimenti di competenza.


Art. 16
(Concorsi per il conferimento di farmacie Commissioni giudicatrici)

I corsi per l' assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l' esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione sono indetti dalla Giunta regionale.
I concorsi si svolgono per l' assegnazione di sedi vacanti in piu' unita' sanitarie locali, raggruppando le unita' sanitarie locali appartenenti alla stessa provincia. La commissione giudicatrice e' nominata dalla Giunta regionale ed e' composta:
a) da un funzionario direttivo amministrativo della Regione con almeno sei anni di anzianita' nella carriera medesima con funzioni di presidente;
b) da un funzionario medico, chimico o farmacista della Regione, con almeno cinque anni di anzianita' nella carriera medesima;
c) da due farmacisti esercenti in una farmacia di cui sono titolare, designati dall' ordine provinciale dei farmacisti;
d) da un professore di ruolo, non di ruolo o incaricato di cattedra universitaria della facolta' di farmacia. Esercita le funzioni di segretario un funzionario direttivo amministrativo della Regione.
La Giunta regionale approva le relative graduatorie e nomina i vincitori.
L' elenco dei vincitori e' trasmesso al sindaco del comune competente per territorio e all' unita' sanitaria locale per i provvedimenti di rispettiva competenza.
Fino al riordino della materia con legge regionale, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai concorsi di cui al primo comma continua ad applicarsi la normativa in vigore.


Art. 17
(Trasferimento del personale)

Per il trasferimento e l' iscrizione nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale del personale previsto all' articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano le norme contenute nell' articolo 68 della legge stessa nonche' nella legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100.
In deroga a quanto previsto dall' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100, il personale in servizio presso gli uffici dei medici provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' chiedere, entro trenta giorni da tale data, anziche' di mantenere la propria posizione nel ruolo unico dei dipendenti regionali, di essere iscritto nei ruoli nominativi del servizio sanitario nazionale.
Il personale suddetto che opta per l' iscrizione nei ruoli nominativi del servizio sanitario nazionale a norma della presente legge sara' inquadrato nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale in base alle tabelle di equiparazione di cui all' allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, tenuto conto dei profili professionali stabiliti ai sensi delle leggi regionali vigenti. Gli elenchi nominativi del personale di cui al comma precedente dovranno essere conformi a quelli previsti dall' articolo 3 della legge 27 dicembre 1979, n. 100.
I suddetti elenchi dovranno essere portati a conoscenza del personale dipendente mediante adeguate forme di pubblicizzazione secondo le modalita' di cui all' articolo 5 della citata legge numero 100.
I medici provinciali inquadrati nei ruoli regionali sono trasferiti al servizio sanitario nazionale e collocati nei ruoli nominativi regionali ai sensi della citata legge 27 dicembre 1979, n. 100.


Art. 18
(Trasferimento dei beni)

I diritti ed obblighi inerenti gli immobili sede degli uffici dei medici provinciali - fermo restando quanto previsto all' articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - nonche' i relativi arredamenti sono trasferiti ai comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature sara' fatta constatare con appositi verbali.
Gli atti e documenti esistenti presso gli uffici stessi sono consegnati dalla Regione alle unita' sanitarie locali competenti per territorio mediante elenchi descrittivi.
La Regione puo' trattenere o ottonere in restituzione ogni documento che si rendesse necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni ovvero ottenerne copia conforme.
Ai beni mobili ed immobili e alle attrezzature degli uffici sanitari comunali e consortili si applica l' articolo 66 della legge i3 dicembre 1978, n. 833 e l' articolo 30 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.