L.R. 26 Aprile 1985, n. 54 |
Riorganizzazione dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze (1)
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Art. 1 (Finalita') La legge disciplina l' organizzazione dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. L' attivita' degli enti ausiliari e delle associazioni di volontariato resta disciplinata dalla legge regionale 22 settembre 1982, n. 44. Art. 2 (Centri di accoglienza e di orientamento ) Le unita' sanitarie locali istituiscono centri di accoglienza e di orientamento per i tossicodipendenti, le loro famiglie e le persone comunque interessate al problema della assuefazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. Di norma e' istituito un centro di accoglienza e di orientamento per ciascuna unita' sanitaria locale. Tuttavia sulla base degli indici di diffusione delle tossicodipendenze si potra' prevedere la realizzazione di piu' centri di accoglienza e di orientamento nel territorio della stessa unita' sanitaria locale; ovvero la realizzazione di un centro di accoglienza e di orientamento al servizio di piu' unita' sanitaria locale. Art. 3 (Funzioni dei centri di accoglienza ed orientamento) I centri di accoglienza e di orientamento svolgono le seguenti funzioni; a) analisi delle condizioni socio - sanitarie del tossicodipendente e della sua famiglia; verifica della situazione rappresentata da chi si rivolge al servizio; b) controlli clinici e di laboratorio necessari a stabilire il grado di dipendenza fisica ed il conseguente fabbisogno di medicinali o le terapie di disintossicazione da effettuarsi con il supporto dei servizi delle unita' sanitarie locali; c) elaborazione di un progetto di intervento in collegamento con le altre strutture ed i servizi dell' unita' sanitaria locale ed i servizi esterni interessati; d) raccordo con i servizi delegati alle prestazioni successive di cui al successivo articolo 4 e verifica periodica del progetto da effettuarsi in collegamento dipartimentale; e) ove necessari, trattamenti medico - farmacologici a breve termine e psico - sociali; f) interventi utili a favorire il reinserimento sociale, scolastico e lavorativo; g) progettazione ed esecuzione in forma diretta od indiretta di interventi di informazione e prevenzione; h) collaborazione professionale e raccordo operativo con i servizi di cui al successivo articolo 6; i) raccolta di dati statistici ed epidemiologici. Lo svolgimento delle funzioni indicate nel comma precedente sono assicurate da almeno due gruppi interdisciplinari composti da: un medico, uno psicologo, un assistente sociale, un educatore od un insegnante, un operatore di comunita', un infermiere professionale e ove possibile, un obiettore di coscienza. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere c) d), e), f) e g) il centro di accoglienza ed orientamento utilizza la collaborazione volontaria delle associazioni dei genitori e degli ex tossicodipendenti. L' unita' sanitaria locale indica, tra i componenti del gruppo, il responsabile del centro di accoglienza ed orientamento. Art. 4 (Attivita' delle unita' sanitarie locali.) Le unita' sanitarie locali assicurano, attraverso le proprie strutture, le funzioni ed i compiti di cui agli articoli 90, 92, 95, 96, 97, 100 e 104 della legge n. 685 del 1975. Art. 5 (Servizi di secondo livello) Oltre alle strutture ed ai servizi previsti nei precedenti articoli, per le prestazioni successive, per la cura ed il recupero dei tossicodipendenti, operano: a) le comunita' terapeutiche residenziali; b) centri diurni e notturni; c) servizi per trattamenti psicoterapici presso i servizi territoriali dell' unita' sanitaria locale; d) centri di formazione professionale e di avviamento e recupero attraverso il lavoro; e) servizi ambulatoriali, preferibilmente ospedalieri, per i trattamenti protratti con farmaci sostitutivi. Le attivita' di cui al primo comma, lettera a), b), c) e d), sono gestite direttamente dalle unita' sanitarie locali o da queste attraverso convenzioni ai sensi della legge regionale 22 settembre 1982, n. 44. Art. 6 (Trattamento con i farmaci sostitutivi) Il trattamento con farmaci sostitutivi e' rivolto, di norma, allo svezzamento. Nel caso sia ritenuto necessario un trattamento con farmaci sostitutivi a lungo termine presso i servizi di cui al precedente articolo 5, lettera e), questo deve avvenire su richiesta del centro di accoglienza e di orientamento. Il progetto di trattamento con farmaci sostitutivi a lungo termine deve prevedere: a) l' obbligatorieta' dei controlli clinici e di laboratorio per accertare che l' uso del farmaco sostitutivo non si sovrapponga a quello dell' eroina o di altre droghe; b) il mantenimento o l' inizio di un impegno formativo o di lavoro; c) il coinvolgimento dei familiari, soprattutto nel caso in cui il tossicodipendente sia minore di eta'; d) la sospensione immediata del programma metadonico in caso di inosservanza e di quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c). Art. 7 (2) (Piani annuali ) Le unita' sanitarie locali integrano il piano territoriale ed il programma annuale, di cui all' articolo 11 della legge regionale n. 44 del 1982, con un piano di organizzazione dei centri di accoglienza e di orientamento. In modo dettagliato il piano deve indicare: a) le sedi dei centri; b) il personale gia' attivo nei servizi di assistenza ai tossicodipendenti e quello di ruolo e non, necessario alla loro organizzazione; c) la spesa prevista per il loro funzionamento. Il comune di Roma esercita il coordinamento delle unita' sanitarie locali comprese nel suo territorio ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale n. 93 del 1979. Art. 8 (3) (Norme finanziarie) Le attivita' di cui alla presente legge sono finanziate: a) dai fondi statali assegnati ai sensi dell' articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685; b) dal finanziamento integrativo regionale previsto ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale n. 44 del 1982, per interventi di prevenzione e riabilitazione degli stati di alcoolismo e tossicodipendenze; c) dalle quote del fondo sanitario nazionale, vincolate alle finalita' di cui alla presente legge, annualmente assegnato dallo Stato, nonche' dalle quote del fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale, previste nel piano triennale 1985/ 1987. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 maggio 1985, n.13 (2) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1985, n.55 (3) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 55 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |