L.R. 27 Aprile 1985, n. 56 |
Conservazione e tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche nel territorio dei comuni di Sonnino e Terracina, denominato Campo Soriano (1) |
[Art. 1 (Classificazione del territorio di Campo Soriano ) In conformita' alle previsioni contenute nell' articolo 5, primo comma, della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, concernente << Costituzione di un sistema di parchi regionali e delle riserve naturali >> ed in deroga alle procedure fissate dal secondo e terzo comma dello stesso articolo, il territorio sito nella localita' Campo Soriano, compresa tra i comuni di Sonnino e di Terracina, individuato nella carta topografica che, allegata alla presente legge, ne forma parte integrante, e' classificato monumento naturale in quanto formazione geologica di particolare interesse scientifico e paesaggistico. Il territorio indicato nel precedente comma e' sottoposto alla disciplina ed ai vincoli previsti dalla presente legge ed a quelli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto applicabili. Art. 2 (Conservazione e tutela) Ai fini della conservazione e della tutela del territorio di cui al precedente articolo 1, e' fatto divieto, nell' ambito del territorio stesso, di realizzare opere e di esercitare attivita' che possano comprometterne le caratteristiche naturali e paesaggistiche. In particolare non possono essere rilasciate autorizzazioni per l' esercizio di attivita' estrattive ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, concernente << Norme per la coltivazione di cave e torbiere nella Regione Lazio >>, anche se ne ricorrono le condizioni. Art. 3 (Cessazione di attivita' estrattive) Le cave in esercizio per l' estrazione di qualsiasi tipo di materiale di cui all' articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, nel territorio classificato monumento naturale a norma della presente legge, devono cesare ogni attivita' estrattive dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Entro i successivi sessanta giorni i gestori di dette cave devono provvedere a rimuovere i relativi impianti e strutture eventualmente realizzati per l' esercizio dell' attivita' estrattiva. Per le cave la cui attivita' risulti regolarmente esercitata ai sensi dell' articolo 23 della citata legge regionale n. 1 del 1980, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, determina, su richiesta delle ditte interessate e previo parere della commissione regionale consultiva istituita dall' articolo 6 della legge stessa, un equo indennizzo per compensare, tra l' altro, nei limiti del danno emergente i sacrifici imposti per il vantaggio dell' utile collettivo. Art. 4 (Espropri ed acquisizione) Per meglio conseguire le finalita' di cui al precedente articolo 2 e per consentire di conservare e tutelare piu' incisivamente le formazioni geologiche che caratterizzano il territorio interessato dalla presente legge, nonche' di rimuovere le cause che ne hanno in parte determinato il degrado, i comuni di Sonnino e di Terracina, ciascuno nell' ambito della propria competenza territoriale, procedono all' acquisizione, con il procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilita' secondo le norme della legislazione vigente in materia, degli immobili compresi nel perimetro del territorio stesso ed individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione Gli oneri espropriativi sono a carico del bilancio regionale. I comuni di Sonnino e di Terracina curano, per la parte di rispettiva competenza e d' intesa tra di loro, la gestione del territorio classificato monumento naturale a norma della presente legge sulla base di un apposito regolamento predisposto dai comuni stessi ed approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente. Il regolamento di cui al comma precedente deve, tra l' altro, assicurare la libera circolazione dei visitatori nell' ambito delle zone di proprieta' comunale e garantire l' aspetto dei luoghi prevedendo singole fattispecie di violazioni sanzionabili pecuniariamente e la misura delle relative sanzioni entro il minimo ed il massimo stabiliti dall' articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. Tali sanzioni sono irrogate secondo le procedure fissate dalla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 6 (Disposizioni finanziarie) Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata per l' anno 1985 la spesa di complessive L. 400 milioni di cui L. 100 milioni per la corresponsione dell' indennizzo di cui al precedente articolo 3, secondo comma, e L. 300 milioni per far fronte agli oneri di cui al precedente articolo 4. I predetti importi vengono iscritti nei seguenti capitoli di spesa che vengono istituiti nel bilancio regionale per il 1985: capitolo n. 25701: << Indennizzo a ditte che svolgono attivita' estrattive in localita' Campo Soriano >> L. 100.000.000; capitolo n. 25751: << Pagamento indennita' espropriativa per acquisizione aree in localita' Campo Soriano >> L. 300.000.000. Alla copertura dei predetti oneri si provvedera' mediante la riduzione del capitolo n. 31011 del bilancio per il medesimo anno 1985.] (2) Note: (1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 aprile 1985 , n.12, s.o. n. 1 (2) Legge abrogata dall'articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 2008, n. 21. Ai sensi del medesimo articolo, l'’abrogazione delle disposizioni relative alla gestione del monumento naturale di Campo Soriano decorre dalla data di insediamento del consiglio direttivo dell'ente regionale Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, mentre di quelle relative alle misure di salvaguardia, ai divieti e alle prescrizioni, dalla data di esecutività del piano e del regolamento del parco, istituito dalla stressa l.r. 21/2008. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |