Accelerazione delle procedure per la realizzazione ed il pagamento delle opere pubbliche eseguite << in economia >> direttamente dalla Regione (legge 10 dicembre 1981, n. 741) (1)

Numero della legge: 55
Data: 17 settembre 1984
Numero BUR: 27
Data BUR: 29/09/1984

L.R. 17 Settembre 1984, n. 55
Accelerazione delle procedure per la realizzazione ed il pagamento delle opere pubbliche eseguite << in economia >> direttamente dalla Regione (legge 10 dicembre 1981, n. 741) (1)


Art. 1
(Finalita')

La Regione, al fine di semplificare ed accelerare l' iter degli adempimenti necessari alla realizzazione di opere pubbliche, in conformita' delle norme previste dalla legge 10 dicembre 1981, n. 741, stabilisce, con la presente legge, le procedure relative a tutte le opere che si eseguono << in economia >> a cura diretta della Regione stessa.


Art. 2
(Ambito di applicazione)

Rientrano nella disciplina della presente legge tutte le opere di competenza della Regione da realizzare direttamente a cura dell' Amministrazione regionale in conseguenza di eventi calamitosi, ovvero per ovviare a situazioni di immediato pericolo per la pubblica incolumita' od igiene o di grave disagio per le popolazioni.
Tra le opere di cui al precedente comma rientrano comunque quelle di competenza della Regione, elencate nell' articolo 66 del regolamento di attuazione della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
La presente legge non si applica alla realizzazione ed esecuzione delle opere necessarie per garantire la funzionalita' e la gestione degli acquedotti regionali trasferiti dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione Lazio ai sensi dell' articolo 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183. (2)


Art. 3
(Esecuzione dei lavori)

I lavori di cui al precedente articolo 2 si eseguono: in amministrazione;
per cottimi.

Art. 4
(Proposta di intervento)

Al verificarsi dell' evento calamitoso od all' istaurarsi delle condizioni che comportino situazioni di pericolo per la pubblica incolumita' od igiene o comunque di grave disagio per le popolazioni, il coordinatore del competente settore decentrato opere e lavori pubblici od un suo delegato si reca sul posto e redige un verbale nel quale siano descritti dettagliatamente: la situazione di disagio, i guasti avvenuti o temuti, le cause, le conseguenze prevedibili, i modi per ovviarvi e lo invia allo Assessore regionale ai lavori pubblici.
Ove il predetto coordinatore ravvisi l' opportunita' di un intervento regionale, ne avanza proposta alla Giunta regionale per il tramite dell' Assessorato regionale ai lavori pubblici allegando alla proposta stessa una perizia giustificativa ed indicando ai sensi di quali disposizioni di legge intende effettuare l' intervento.


Art. 5
(Autorizzazione all' intervento)

La Giunta regionale, od il Consiglio regionale secondo le rispettive competenze, ove decida di effettuare l' intervento, impegna la somma necessaria ed individua contestualmente il funzionario tecnico nella persona del coordinatore del competente settore decentrato opere e lavori pubblici, incaricato di realizzare l' opera, ed il funzionario delegato nella persona del responsabile del competente ufficio dell' Assessorato regionale ai lavori pubblici, cui viene accreditata la somma impegnata, incaricato di provvedere alla liquidazione dei certificati di pagamento in acconto, emessi al funzionario tecnico predetto, mano mano che detti certificati gli vengano inoltrati.
Agli effetti dell' ammontare delle aperture di credito di cui al comma precedente, il limite fissato dall' articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e' commisurato ai limiti previsti dalla legge di contabilita' di Stato e successive modificazioni ed integrazioni.
I due funzionari di cui al primo comma del presente articolo operano sotto il diretto controllo dell' Assessore regionale ai lavori pubblici cui spetta il compito di seguire la realizzazione dell' opera riferendone alla Giunta regionale.
Spetta anche all' Assessore regionale ai lavori pubblici, salvo riferirne alla Giunta regionale, autorizzare eventuali varianti tecniche che si rendessero necessarie durante l' esecuzione dei lavori, purche' dette varianti non cambino sostanzialmente la natura dell' opera e non comportino aumento di spesa.


Art. 6
(Esecuzione dell' opera)

Il funzionario tecnico individuato dalla Giunta regionale ai sensi del precedente articolo 5, primo comma, provvede all' affidamento dei lavori in economia per cottimo fiduciario, nei modi di legge, ed adotta tutti i provvedimenti necessari per l' esecuzione dei lavori.
Entro tre mesi dall' ultimazione dei lavori il suddetto tecnico ed il funzionario delegato individuato ai sensi del precedente articolo 5, primo comma, trasmettono alla Giunta regionale, per il tramite dell' Assessore regionale ai lavori pubblici, gli atti di contabilita' finale ed il certificato di regolare esecuzione.
La Giunta regionale, riscontrata la regolarita' di detta documentazione, la approva ed autorizza il pagamento della rata di saldo.


Art. 7
(Provvedimento in caso di urgenza)

Nei casi in cui l' esecuzione dei lavori << in economia >> sia determinata da necessita' di provvedere d' urgenza, questa deve risultare dal verbale di cui al precedente articolo 4, primo comma, e la documentazione di cui al secondo comma dello stesso articolo viene consegnata all' Assessorato regionale ai lavori pubblici da persone appositamente incaricate dal coordinatore del competente settore decentrato opere e lavori pubblici.
L' Assessore regionale ai lavori pubblici, con proprio decreto, autorizza l' affidamento dei lavori nel limite di spesa di L. 100 milioni, riferendone alla Giunta regionale, nella prima seduta per l' approvazione definitiva dell' intervento, l' impegno della spesa necessaria e la nomina del funzionario delegato di cui al precedente articolo 5.


Art. 8
(Provvedimenti in casi di somma urgenza)

In casi di somma urgenza, nei quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l' immediata esecuzione dei lavori, il verbale di cui al precedente articolo 4 viene compilato dal funzionario tecnico regionale del competente settore decentrato opere e lavori pubblici arrivato prima sul luogo, e l' autorizzazione viene, dal coordinatore del suddetto settore, chiesta per fonogramma direttamente alla Giunta regionale per il tramite dell' Assessore regionale ai lavori pubblici.
Il predetto coordinatore, in tal caso, dispone l' immediata esecuzione dei lavori sino alla concorrenza di L. 100 milioni.
Entro il piu' breve termine e comunque non piu' tardi di dieci giorni dalla data del fonogramma, il coordinatore trasmette all' Assessore regionale ai lavori pubblici il processo verbale e la perizia giustificativa, anche sommari.
La Giunta regionale, ove non ritenga di ordinare la sospensione dei lavori affidati, provvede, con l' urgenza che il caso richiede, agli adempimenti previsti dal precedente articolo 5, primo comma.


Art. 9
(Immediata esecutivita' dei provvedimenti in caso di urgenza)

Nei casi di urgenza, le deliberazioni di autorizzazione agli interventi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 saranno adottate, dalla Giunta regionale nella prima seduta utile, previo impegno contabile dell' Assessorato regionale al bilancio, da assumere entro lo stesso giorno dal ricevimento dell' atto, e saranno dichiarate immediatamente esecutive ai sensi dell' articolo 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
La segreteria della Giunta regionale curera' l' immediato inoltro all' ufficio competente di una copia di lavoro della deliberazione divenuta esecutiva.


Art. 10
(Procedure in caso di mancata approvazione )

Qualora l' opera affidata con le procedure di cui ai precedenti articoli 7 e 8 non venga approvata dalla Giunta regionale, si liquidano le spese relative alla parte di lavori eseguiti il cui importo non puo' comunque superare la somma di L. 100 milioni




Note:


(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 29 settembre 1984, n. 27

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 43

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.