Modifiche alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi), come modificata dalla legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18 nonchè alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche (1)

Numero della legge: 17
Data: 3 ottobre 2005
Numero BUR: 28
Data BUR: 10/10/2005

L.R. 03 Ottobre 2005, n. 17
Modifiche alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi), come modificata dalla legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18 nonchè alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche (1)


SOMMARIO


Art. 1 (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n.12)

Art. 2 (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 12/2004)

Art. 3 (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 12/2004)

Art. 4 (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 12/2004)

Art. 5 (Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24)

Art. 6 (Abrogazione dell’articolo 33 della l.r. 24/1998)

Art. 7 (Disposizioni transitorie)

Art. 8 (Entrata in vigore)



Art. 1
(Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12)

1. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 12/2004 le parole: “omissis” sono sostituite della seguenti: “omissis”.




Art. 2
(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 12/2004)

1. Al numero 1) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 12/2004, le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”.
2. Al numero 2) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 12/2004, le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”.



Art. 3
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 12/2004)


(2)

Art. 4
(Modifiche all’articolo 11 della l.r. 12/2004)

1. All’articolo 11 della l.r. 12/2004, le parole da: “omissis” a: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: "omissis



Art 5
(Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24)

1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 24/1998, le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis




Art. 6
(Abrogazione dell’articolo 33 della l.r. 24/1998)

1. L’articolo 33 della l.r. 24/1998 è abrogato.



Art. 7
(Disposizioni transitorie)

1. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi della l.r. 12/2004, sono fatti salvi i versamenti degli oneri concessori relativi alla seconda rata corrisposti successivamente al 30 giugno 2005 e anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell’effettivo esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi dell’articolo 32 della l.r. 24/1998, come modificato dall’articolo 5 della presente legge, la Regione, trasmette ai comuni interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande e la documentazione relative alle pratiche non ancora esaurite


Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 ottobre 2005, n. 28
(2) Articolo abrogato dall'articolo 37, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.