L.R. 03 Ottobre 2005, n. 17 |
Modifiche alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi), come modificata dalla legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18 nonchè alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche (1) |
SOMMARIO Art. 1 (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n.12) Art. 2 (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 12/2004) Art. 3 (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 12/2004) Art. 4 (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 12/2004) Art. 5 (Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24) Art. 6 (Abrogazione dell’articolo 33 della l.r. 24/1998) Art. 7 (Disposizioni transitorie) Art. 8 (Entrata in vigore) Art. 1 (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12) 1. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 12/2004 le parole: “omissis” sono sostituite della seguenti: “omissis”. Art. 2 (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 12/2004) 1. Al numero 1) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 12/2004, le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”. 2. Al numero 2) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 12/2004, le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”. (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 12/2004)
(2) Art. 4 (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 12/2004) 1. All’articolo 11 della l.r. 12/2004, le parole da: “omissis” a: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: "omissis” Art 5 (Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24) 1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 24/1998, le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis” Art. 6 (Abrogazione dell’articolo 33 della l.r. 24/1998) 1. L’articolo 33 della l.r. 24/1998 è abrogato. Art. 7
(Disposizioni transitorie) 1. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi della l.r. 12/2004, sono fatti salvi i versamenti degli oneri concessori relativi alla seconda rata corrisposti successivamente al 30 giugno 2005 e anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Ai fini dell’effettivo esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi dell’articolo 32 della l.r. 24/1998, come modificato dall’articolo 5 della presente legge, la Regione, trasmette ai comuni interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande e la documentazione relative alle pratiche non ancora esaurite Art. 8
(Entrata in vigore) 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 ottobre 2005, n. 28 (2) Articolo abrogato dall'articolo 37, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |