L.R. 19 Aprile 2013, n. 1 |
Modifiche alla l.r. 13 gennaio 2005, n. 2 recante: Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale (1) |
1. Al comma 1 dell’articolo 3 le parole “70 membri”, “56 eletti” e “14 eletti” sono sostituite rispettivamente con le seguenti: “50 membri”, “40 eletti” e “10 eletti. 1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dalle elezioni per la decima legislatura regionale, così come previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge con modificazione dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (2) Note: (1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 30 aprile 2013, n. 35 (2) Comma modificato dall'articolo 36, comma 2, lettera a) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |