L.R. 24 Dicembre 2008, n. 32 |
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009 (1) |
SOMMARIO Art. 1 (Disposizioni in materia di entrate) Art. 2 (Disposizioni in materia di spesa) Art. 3 (Approvazione del bilancio pluriennale) Art. 4 (Approvazione degli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa) Art. 5 (Emissione di prestiti obbligazionari) Art. 6 (Residui perenti relativi al bilancio del Consiglio regionale) Art. 7 (Economie di bilancio) Art. 8 (Variazioni di bilancio) Art. 9 (Verifica degli obblighi del patto di stabilità interno) Art. 10 (Conferma delle disposizioni contenute in precedenti leggi regionali) Art. 11 (Incremento della dotazione finanziaria del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane) Art. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1996, n. 35“Istituzione del Centro audiovisivo della Regione Lazio (CARL)”) Art. 13 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1991, n. 34 “Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza” e successive modifiche) Art. 14 (Interpretazione autentica dell’articolo 16 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”) Art. 15 (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori” e successive modifiche) Art. 16 (Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 30 “Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali” e successive modifiche) Art. 17 (Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 “Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente” e successive modifiche. Disposizione transitoria) Art. 18 (Concessioni dei beni del demanio marittimo) Art. 19 (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche) Art. 20 (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani” e successive modifiche) Art. 21 (Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 “Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci” e successive modifiche) Art. 22 (Disposizioni abrogative in materia di cultura) Art. 23 (Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia”) Art. 24 (Interventi in materia di viabilità strategica della Regione) Art. 25 (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 “Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino” e successive modifiche) Art. 26 (Approvazione dei bilanci degli enti) Art. 27 (Entrata in vigore) Art. 1 (Disposizioni in materia di entrate) 1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2009 è approvato in euro 23.923.245.771,02 in termini di competenza ed in euro 29.061.179.127,35 in termini di cassa. 2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l’anno finanziario 2009, sulla base dello stato di previsione dell’entrata allegato alla presente legge (tabella “A”). Art. 2 (Disposizioni in materia di spesa) 1. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2009 è approvato in euro 23.923.245.771,02 in termini di competenza ed in euro 29.061.179.127,35 in termini di cassa. 2. E’ autorizzato, secondo le leggi in vigore, l’impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l’anno finanziario 2009, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all’annesso stato di previsione allegato alla presente legge (tabella “B”). Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche. L’erogazione delle spese comprese nel settore “partite di giro” è consentita nei limiti e subordinatamente all’avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli. 3. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009. Art. 3 (Approvazione del bilancio pluriennale) 1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione per l’arco di tempo relativo agli anni 2009-2011. 1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa: a) l’elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi, con decreto del Presidente della Regione, integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dell’UPB numeri T21, T22, T23, T24; b) l’elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento; c) l’elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione); d) l’elenco n. 4 concernente fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi; e) l’elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l’anno 2009 a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti per l’importo di euro 2.372.193.686,80 rinviando alla legge di assestamento di bilancio 2009 l’autorizzazione all’eventuale contrazione del mutuo di euro 3.504.416.493,18 finalizzato al formale riequilibrio conseguente all’iscrizione del presunto saldo finanziario negativo, riferito a spese di investimento, connesso alla gestione dei pregressi esercizi. 2. I mutui di cui al comma 1, per il complessivo ammontare di euro 5.876.610.179,98 sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 9 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di trentacinque anni e minima di dieci anni. 3. Per il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o prestiti la Regione rilascia mandato irrevocabile ai sensi dell’articolo 5, comma 4. 4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all’assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1 con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalità previste dalla presente legge. 1. L’amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modifiche e dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche, è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui all’articolo 4, comma 1. 2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l’emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, anche indicizzati a parametri non monetari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l’eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale 1° dicembre 2003, n. 389 (Regolamento concernente l’accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) si autorizza l’affidamento della gestione di detto fondo anche a soggetti partecipati direttamente o indirettamente dalla Regione, purché siano soggetti al controllo degli organi di vigilanza finanziaria; inoltre, le somme accantonate nel fondo di ammortamento possono essere investite anche in titoli obbligazionari il cui rischio sia riconducibile al rischio della Regione stessa. 3. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. 4. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l’ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, nei limiti consentiti dalla legge, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione. 5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all’emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all’ottenimento di uno o più rating. 6. Sono confermate per l’anno 2009 tutte le disposizioni concernenti le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura dei disavanzi sanitari. 7. La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all’estinzione anticipata, tutti o parte dei mutui stipulati e dei titoli emessi con oneri a carico del bilancio regionale. 8. In caso di ricorso all’estinzione anticipata di mutui, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo inclusi gli oneri connessi all’operazione, per una durata superiore alla vita residua e ad un tasso fisso o variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da estinguere. 9. Per le operazioni di cui al comma 8 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l’estinzione anticipata, ovvero dei costi connessi alla rinegoziazione. 10. La Giunta regionale può provvedere, in relazione alle condizioni di mercato, a ristrutturare il debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze e/o tassi attraverso l’uso di strumenti derivati. Il potenziale utilizzo di tali strumenti ha l’obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costo, ed è consentito, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del d.m. 389/2003, purché la definizione del costo per la Regione sia legata a parametri utilizzati nella prassi dei mercati finanziari inclusa l’inflazione. Per il raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati, sono inoltre consentiti l’utilizzo di opzioni e la realizzazione di operazioni che annullano in modo sintetico, in tutto o in parte, gli effetti finanziari di preesistenti operazioni, nonché interventi di modifica del profilo di ammortamento purché i flussi di pagamento in linea capitale mantengano un profilo di valori attuali non crescente. 11. Al fine di garantire l’ottimizzazione dei risultati ottenibili dall’utilizzo di strumenti derivati, che presuppongono una immediata capacità di risposta per cogliere le temporanee opportunità dei mercati finanziari, su parere conforme dell’Assessore competente, il Direttore del Dipartimento economico e occupazionale o, per sua delega, il Direttore della Direzione economia e finanza compie tutti gli atti necessari alla rapida conclusione dell’operazione di ristrutturazione, con l’obbligo di successiva informativa alla Giunta regionale circa le condizioni definitive dell’operazione finanziaria conclusa. 1. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti sono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza. Art. 7 (Economie di bilancio) 1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 2007 e 2008 iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2009, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 2008, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui, in conformità alla disposizione del presente articolo, si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui all’articolo 40, comma 4 della l.r. 25/2001e successive modifiche, di concerto con le strutture competenti per materia. 1. Ove nel corso dell’esercizio finanziario si manifesti la necessità di garantire la copertura a carico del bilancio regionale dei disavanzi del Servizio sanitario regionale riferiti all’anno precedente, la Giunta regionale è autorizzata, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 28 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25(Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, ad effettuare variazioni compensative tra capitoli di spesa corrente anche appartenenti a diverse unità previsionali di base, con esclusione dei capitoli a destinazione vincolata. Art. 9 (Verifica degli obblighi del patto di stabilità interno) 1. Ai fini dell’assolvimento degli obblighi contenuti nel patto di stabilità interno per l’anno 2009, la Direzione regionale economia e finanza, su conforme indicazione dell’Assessore competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, è autorizzata ad effettuare, entro la data del 30 giugno 2009, una verifica straordinaria degli impegni assunti nell’esercizio ed a procedere ad eventuali limitazioni dell’operatività degli stanziamenti iscritti in bilancio nella misura ritenuta necessaria al rientro nei parametri del patto di stabilità medesimo. 2. L’Assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione relaziona, entro i successivi trenta giorni, sui risultati e sulle azioni derivanti dalla verifica di cui al comma 1, alla commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio, programmazione economico- finanziaria e partecipazione. Art. 10 (Conferma delle disposizioni contenute in precedenti leggi regionali) 1. Sono confermate per l’esercizio finanziario 2009: a) le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1992), relative all’iscrizione dei trasferimenti regionali nel bilancio degli enti locali; b) le disposizioni contenute nell’articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997), relativo alle attività finanziate agli enti locali. Art. 11 (Incremento della dotazione finanziaria del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane) 1. Allo scopo di incrementare la dotazione finanziaria del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, previsto all’articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e incremento dell’occupazione) e successive modifiche ed altresì regolato dal combinato disposto di cui agli articoli 49, comma 1, lettera c) e 52 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 (Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l’artigianato), la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa è autorizzata ad utilizzare, per le medesime finalità, le economie derivanti dall’attuazione dell’articolo 9 della legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane). Art. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1996, n. 35 “Istituzione del Centro audiovisivo della Regione Lazio (CARL)”) (1a) Art. 13 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1991, n. 34 “Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza” e successive modifiche) 1. All’articolo 4 della l.r. 34/1991 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: “1. Le richieste di contributo per le attività di cui all’articolo 2 devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di cultura entro il 30 giugno di ogni anno, corredate di una relazione sull’attività svolta, di un dettagliato programma delle attività da svolgere e di un analitico preventivo di spesa. 1 bis. Un’apposita commissione composta da un dirigente e da due funzionari regionali valuta le istanze pervenute, richiedendo anche la eventuale e ulteriore documentazione integrativa, e propone il relativo contributo in proporzione alle spese sostenute dai soggetti richiedenti. I contributi sono assegnati con provvedimento del Direttore della direzione regionale competente in materia.”; b) il comma 4 é abrogato. Art. 14
(Interpretazione autentica dell’articolo 16 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”) 1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 (Requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale agevolata) della l.r. 12/1999, l’espressione “reddito annuo complessivo” è da intendersi riferita al reddito annuo complessivo del nucleo familiare. Art. 15 (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori) e successive modifiche) 1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2001e successive modifiche, le parole: “entro il 30 giugno di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il mese di febbraio di ogni anno, a valere sull’esercizio finanziario in corso”. 2. In fase di prima attuazione del presente articolo, relativamente all’esercizio finanziario 2009, il termine per la presentazione dei progetti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 13/2001 e successive modifiche, è stabilito al 30 aprile dello stesso anno. Art. 16
(Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 30 “Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali” e successive modifiche)
Art. 17
(Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 “Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente” e successive modifiche. Disposizione transitoria)
Art. 19 (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche)
Art. 20 (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani” e successive modifiche)
Art. 21
(Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 “Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci” e successive modifiche)
Art. 23 (Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia”)
Art. 24
(Interventi in materia di viabilità strategica della Regione)
Art. 25
(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 “Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino” e successive modifiche)
Art. 26 bis (5) (Nota informativa sugli strumenti finanziari derivati o sui contratti di finanziamento che includono una componente derivata)
Art. 27 (Entrata in vigore)
(4a) Comma abrogato dall'articolo 35, comma 1, lettera l), della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |